Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello per violazione dell'art. 157-ter c.p.p.; 2) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., in particolare mancata audizione di consulenti/testimoni (medico legale e altro) e mancato approfondimento delle condizioni psicologiche della persona offesa; 3) errata valutazione della concorrenza/assorbimento del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) rispetto al reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), sostenendo che la privazione della libertà si sia protratta solo per il tempo strettamente necessario alla consumazione dell'abuso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione, eseguita anche presso i difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo accertata impossibilità di reperire l'imputato al domicilio; ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, considerando la rinnovazione uno strumento eccezionale e valutando correttamente la sussistenza di elementi probatori sufficienti (anche tenendo conto che l'assenza di lesioni non esclude la violenza sessuale e che il dissenso può desumersi da minacce e costrizione); ha inoltre confermato che il reato di sequestro di persona non è assorbito quando la privazione della libertà si protrae oltre il tempo necessario alla consumazione della violenza sessuale. Conseguentemente è confermata la condanna di primo grado (pena applicata in primo grado: sette anni di reclusione con pene accessorie e statuizioni civili), e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento di cassazione nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidate dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di violenza sessuale. La sentenza la applica riconoscendo che il consenso della vittima può essere viziato dalla costrizione e che l'assenza di segni fisici non esclude il reato.
art. 609-ter cod. pen.
Norma sulle aggravanti relative ai delitti contro la libertà sessuale; richiamata nella impostazione delle accuse e delle aggravanti riconosciute in primo grado.
art. 610 cod. pen.
Norma richiamata nella ricostruzione della fattispecie (reato riqualificato C) relativa ad altre condotte di appropriazione o sottrazione dell'identità; citata per la corretta qualificazione dei fatti.
art. 605 cod. pen.
Norma sul sequestro di persona: la Corte precisa che concorre con il reato di violenza sessuale quando la privazione della libertà si prolunga oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione dell'abuso; è assorbito solo se la privazione si esaurisce nel tempo necessario all'abuso.
art. 157-ter cod. proc. pen.
Norma sulla notifica degli atti processuali in sede di impugnazioni; la Corte chiarisce che la modifica normativa è applicabile alle impugnazioni di sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (decreto legislativo n.150/2022) e valuta la regolarità della notifica nel caso concreto.
decreto legislativo n.150 del 2022
art. 89 (data entrata in vigore 30/12/2022)
Richiamato per delimitare la portata temporale di applicazione dell'art. 157-ter c.p.p.; la Corte verifica la correttezza dell'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni successive all'entrata in vigore.
art. 161 cod. proc. pen.
Autorizza la notifica presso i difensori quando la notificazione al domicilio non è possibile; la Corte conferma che la temporanea assenza o la non agevole individuazione del domicilio giustificano l'uso di questa procedura, purché sia stata prima verificata l'insufficienza dell'elezione di domicilio.
art. 157 cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti alternativi eseguiti (es. invio raccomandata AR) quando la notifica diretta non è andata a buon fine; la Corte ne valuta l'esecuzione nel caso concreto.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la Corte ricorda che si tratta di un rimedio eccezionale e che il giudice d'appello può disporlo solo se indispensabile per decidere e se i dati probatori risultano incerti o l'atto richiesto sia decisivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte applica questa disposizione condannando il ricorrente alle spese di cassazione.
D.P.R. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sui rimborsi alle parti civili: la Corte ordina la liquidazione e il pagamento con separato decreto ai sensi di queste disposizioni.
disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza all'amministrazione di appartenenza dell'imputato; la Corte dispone tale comunicazione.
Massime di principio
- Notifiche agli imputati: se la notifica al domicilio dichiarato non è possibile (anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione), la notifica presso i difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima, purché sia stata verificata l'insufficienza dell'elezione di domicilio; per contestare tale notifica il ricorrente deve dimostrare concreto pregiudizio o mancanza di conoscenza dell'atto.
- Rinnovazione dell'istruttoria in appello: è uno strumento eccezionale; il giudice d'appello può ordinarla solo se indispensabile per decidere e quando gli elementi già acquisiti appaiono incerti o il mezzo istruttorio richiesto sia decisivo. Il semplice dissenso sulle valutazioni probatorie non obbliga alla rinnovazione.
- Valutazione delle lesioni e del consenso: l'assenza di segni fisici non esclude automaticamente la configurabilità della violenza sessuale; il dissenso della persona offesa può essere desunto da minacce, pressioni o altre circostanze (ad es. uso di armi), e la motivazione che spiega perché le osservazioni mediche non sono decisive è generalmente ritenuta adeguata.
- Concorso tra sequestro di persona e violenza sessuale: il reato di sequestro di persona integra reato autonomo solo se la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della violenza sessuale; se la privazione è limitata al tempo necessario all'abuso è possibile l'assorbimento, altrimenti sussiste il concorso.
- Impugnazioni e portata temporale delle nuove norme processuali: bisogna verificare la data di entrata in vigore di modifiche legislative (es. decreto legislativo n.150/2022) per stabilire la loro applicabilità alle impugnazioni; le eccezioni procedurali introdotte possono non trovare applicazione retroattiva.
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