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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello per violazione dell'art. 157-ter c.p.p.; 2) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., in particolare mancata audizione di consulenti/testimoni (medico legale e altro) e mancato approfondimento delle condizioni psicologiche della persona offesa; 3) errata valutazione della concorrenza/assorbimento del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) rispetto al reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), sostenendo che la privazione della libertà si sia protratta solo per il tempo strettamente necessario alla consumazione dell'abuso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione, eseguita anche presso i difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo accertata impossibilità di reperire l'imputato al domicilio; ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, considerando la rinnovazione uno strumento eccezionale e valutando correttamente la sussistenza di elementi probatori sufficienti (anche tenendo conto che l'assenza di lesioni non esclude la violenza sessuale e che il dissenso può desumersi da minacce e costrizione); ha inoltre confermato che il reato di sequestro di persona non è assorbito quando la privazione della libertà si protrae oltre il tempo necessario alla consumazione della violenza sessuale. Conseguentemente è confermata la condanna di primo grado (pena applicata in primo grado: sette anni di reclusione con pene accessorie e statuizioni civili), e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento di cassazione nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidate dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di violenza sessuale. La sentenza la applica riconoscendo che il consenso della vittima può essere viziato dalla costrizione e che l'assenza di segni fisici non esclude il reato.

  • art. 609-ter cod. pen.

    Norma sulle aggravanti relative ai delitti contro la libertà sessuale; richiamata nella impostazione delle accuse e delle aggravanti riconosciute in primo grado.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione della fattispecie (reato riqualificato C) relativa ad altre condotte di appropriazione o sottrazione dell'identità; citata per la corretta qualificazione dei fatti.

  • art. 605 cod. pen.

    Norma sul sequestro di persona: la Corte precisa che concorre con il reato di violenza sessuale quando la privazione della libertà si prolunga oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione dell'abuso; è assorbito solo se la privazione si esaurisce nel tempo necessario all'abuso.

  • art. 157-ter cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica degli atti processuali in sede di impugnazioni; la Corte chiarisce che la modifica normativa è applicabile alle impugnazioni di sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (decreto legislativo n.150/2022) e valuta la regolarità della notifica nel caso concreto.

  • decreto legislativo n.150 del 2022

    art. 89 (data entrata in vigore 30/12/2022)

    Richiamato per delimitare la portata temporale di applicazione dell'art. 157-ter c.p.p.; la Corte verifica la correttezza dell'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni successive all'entrata in vigore.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Autorizza la notifica presso i difensori quando la notificazione al domicilio non è possibile; la Corte conferma che la temporanea assenza o la non agevole individuazione del domicilio giustificano l'uso di questa procedura, purché sia stata prima verificata l'insufficienza dell'elezione di domicilio.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti alternativi eseguiti (es. invio raccomandata AR) quando la notifica diretta non è andata a buon fine; la Corte ne valuta l'esecuzione nel caso concreto.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la Corte ricorda che si tratta di un rimedio eccezionale e che il giudice d'appello può disporlo solo se indispensabile per decidere e se i dati probatori risultano incerti o l'atto richiesto sia decisivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte applica questa disposizione condannando il ricorrente alle spese di cassazione.

  • D.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sui rimborsi alle parti civili: la Corte ordina la liquidazione e il pagamento con separato decreto ai sensi di queste disposizioni.

  • disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza all'amministrazione di appartenenza dell'imputato; la Corte dispone tale comunicazione.

Massime di principio

  • Notifiche agli imputati: se la notifica al domicilio dichiarato non è possibile (anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione), la notifica presso i difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima, purché sia stata verificata l'insufficienza dell'elezione di domicilio; per contestare tale notifica il ricorrente deve dimostrare concreto pregiudizio o mancanza di conoscenza dell'atto.
  • Rinnovazione dell'istruttoria in appello: è uno strumento eccezionale; il giudice d'appello può ordinarla solo se indispensabile per decidere e quando gli elementi già acquisiti appaiono incerti o il mezzo istruttorio richiesto sia decisivo. Il semplice dissenso sulle valutazioni probatorie non obbliga alla rinnovazione.
  • Valutazione delle lesioni e del consenso: l'assenza di segni fisici non esclude automaticamente la configurabilità della violenza sessuale; il dissenso della persona offesa può essere desunto da minacce, pressioni o altre circostanze (ad es. uso di armi), e la motivazione che spiega perché le osservazioni mediche non sono decisive è generalmente ritenuta adeguata.
  • Concorso tra sequestro di persona e violenza sessuale: il reato di sequestro di persona integra reato autonomo solo se la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della violenza sessuale; se la privazione è limitata al tempo necessario all'abuso è possibile l'assorbimento, altrimenti sussiste il concorso.
  • Impugnazioni e portata temporale delle nuove norme processuali: bisogna verificare la data di entrata in vigore di modifiche legislative (es. decreto legislativo n.150/2022) per stabilire la loro applicabilità alle impugnazioni; le eccezioni procedurali introdotte possono non trovare applicazione retroattiva.

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