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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo del Condominio Palazzo Marina disposto dal G.I.P., lamentando la violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione sul periculum in mora. Sostenevano che le presunte lottizzazioni abusive risalgono a epoche anteriori (prima del 1985), che molte opere erano già oggetto di regolarizzazione con accordi del 2003 e transazione/permuta del 2005, che l'immobile era stato acquistato nel 2012 e che eventuali illeciti sono prescritti o comunque non attuali; pertanto non sussisterebbe il concreto pericolo che giustifichi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla motivazione sul periculum in mora. Ha confermato che il fumus commissi delicti era stato adeguatamente trattato dal Tribunale del Riesame (reati contestati: lottizzazione abusiva e opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico), ma ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ha fornito una motivazione sufficiente e specifica sulle ragioni concrete per cui fosse necessario anticipare l'effetto ablativo della confisca (periculum in mora), limitandosi ad un richiamo assertivo alla natura confiscabile dell'immobile. Sulla base dei principi della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sent. Ellade), la Cassazione ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla sussistenza del periculum e ha disposto il rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Riesame, per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 44, lettera c), d.P.R. n. 380/2001

    prevede espressamente che gli immobili oggetto di lottizzazione abusiva sono soggetti a confisca obbligatoria

    la norma individua la confisca come sanzione per gli immobili partecipanti a lottizzazione abusiva; la Corte osserva però che la mera prevedibilità della confisca non esime il giudice dall'indicare il periculum in mora che giustifica il sequestro preventivo anticipatorio

  • art. 181, d.lgs. n. 42/2004

    norma di riferimento per reati paesaggistici; contestata nel capo relativo a opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e impone al giudice di motivare il provvedimento, compreso il periculum in mora quando rilevante

  • art. 125 c.p.p.

    norma sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali richiamata a fondamento della censura per carenza motivazionale

  • art. 240 c.p.

    riferimento alla confisca come misura ablativa; la Corte richiede chiarezza sui motivi che rendono necessaria l'anticipazione degli effetti della confisca mediante sequestro

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    richiamato in giurisprudenza come esempio di confisca obbligatoria; la Cassazione segnala che l'obbligatorietà normativa della confisca non automatizza il sequestro preventivo senza motivazione sul periculum

  • art. 316 c.p.p.

    richiamato per analogia rispetto alla finalità preservativa del sequestro conservativo; sottolinea la necessità motivazionale quando si vuole preservare l'efficacia di una futura ablazione

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    norma richiamata per indicare la competenza del giudice cui rinviare il nuovo giudizio in caso di annullamento parziale dell'ordinanza

  • decreto-legge n. 34/2020 (cd. Superbonus), convertito con legge n. 77/2020

    richiamato nel contesto per spiegare gli incentivi fiscali che hanno indotto attività edilizie e presentazione di SCIA; contestato l'uso degli incentivi per opere ritenute abusive

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre motivare separatamente e specificamente il periculum in mora: non basta la mera affermazione che il bene è confiscabile per legge
  • Il giudice deve indicare elementi concreti che mostrino il rischio che, nelle more del giudizio, il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato in modo tale da rendere impossibile la confisca futura
  • La valutazione del fumus e del periculum sono distinte: anche se il fumus è provato, il sequestro richiede un giudizio prognostico sul pericolo che giustifica l'anticipazione degli effetti della confisca
  • La qualificazione normativa della confisca come obbligatoria non elimina l'onere motivazionale sul periculum; non può sussistere un automatismo decisionale
  • Nelle ipotesi di acquisto dell'immobile da parte di terzi successivi all'illecito originario, il ruolo e le condotte degli attuali titolari devono essere esaminate dal giudice ai fini della valutazione del periculum
  • In situazioni in cui le opere risultano datate o sono state oggetto di atti amministrativi di regolarizzazione, la difesa dovrà documentare assenza di opere in corso, atti di regolarizzazione e prescrizione per contestare il periculum
  • In caso di carenza motivazionale sul periculum il rimedio è l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, non l'automatica revoca del sequestro senza ulteriore valutazione

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