Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna (2 anni di reclusione e 800 euro di multa) per il reato di cui all'art. 349 c.p.; sono stati sollevati due motivi: 1) contestazione del riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4 c.p.p., sostenendo che le formalita' delle precedenti condanne non dovessero prevalere sulla mancanza di una pericolosita' sociale accentuata (revoca degli arresti domiciliari, dissequestro dell'impianto e ravvedimento); 2) censura del mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' ai sensi della legge n. 689/1981 come riformata dal d.lgs. n. 150/2022, rilevando che la sola recidiva non puo' essere ostativa e che la pena e' stata inflitta al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile perche' manifestamente infondato, ritenendo congrua la valutazione della Corte d'appello circa la recidiva sulla base della molteplicità e periodicita' delle precedenti condanne e della condotta reiterata (violazione dei sigilli pochi giorni dopo). Ha, invece, accolto il secondo motivo: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la pena sostitutiva appellandosi soltanto alla presenza di precedenti penali. La Cassazione ha richiamato l'interpretazione della normativa (art. 53, 58 e 59 legge 689/1981 come riformata) secondo cui i precedenti non sono di per se' ostativi; occorre un giudizio prognostico concreto sulla pericolosita' e sulla mancata attuabilita' delle prescrizioni. Di conseguenza la sentenza impugnata e' annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e la causa e' rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame su quel punto. La responsabilita' penale e la condanna sostanziale restano confermate e irrevocabili.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato ascritto all'imputato. Nel testo e' indicata come titolo dell'accusa che ha portato alla condanna; la sentenza ne conferma l'applicazione senza censura in cassazione.
art. 99, comma 4, cod. proc. pen.
Norma relativa alla recidiva. La Corte ha ritenuto che la valutazione della recidiva sia corretta se fondata su un esame concreto del rapporto tra fatti attuali e precedenti, come richiesto dalla giurisprudenza (art. 133 c.p.).
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalita' del condannato. E' richiamato come parametro per valutare in concreto se le precedenti condanne siano sintomatiche di pericolosita' persistente.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la possibilita' di sostituire pene detentive brevi con misure alternative (semiliberta', detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilita') secondo limiti di durata; richiamata nel quadro delle pene sostitutive.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 (come riformato dal d.lgs. n. 150/2022)
potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive
Stabilisce che il giudice, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., puo' applicare le pene sostitutive quando risultano piu' idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione del pericolo di ulteriori reati; il rifiuto non puo' fondarsi automaticamente sui precedenti, ma richiede valutazione prognostica.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 (come riformato dal d.lgs. n. 150/2022)
esclude la possibilita' di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario
Elenca le condizioni ostative soggettive per la sostituzione della pena; non comprende la semplice esistenza di precedenti penali come causa automatica di esclusione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma la disciplina delle pene sostitutive contenuta nella legge 689/1981 introducendo finalita' di de-carcerizzazione e chiarendo i limiti e i criteri di applicazione; la Corte la interpreta come norma che richiede valutazioni concrete e motivate sul punto.
art. 4 bis ordinamento penitenziario
Citato come riferimento per la previsione di reati che escludono l'applicazione di pene sostitutive secondo art. 59; la sua evocazione serve a precisare i limiti soggettivi alla sostituibilita'.
Richiamato nella sentenza in relazione alla possibilita' di concedere benefici anche ai recidivi; usato a supporto dell'idea che la recidiva non esclude automaticamente le pene sostitutive.
Massime di principio
- La sola sussistenza di precedenti penali non e' di per se' motivo sufficiente per escludere le pene sostitutive; il giudice deve svolgere un'analisi prognostica concreta e motivata.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva e della valutazione della pericolosita' sociale e' necessario valutare il rapporto tra il reato attuale e le condanne pregresse secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non sono ammessi giudizi meramente formali.
- Se il giudice di merito rifiuta una pena sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti senza spiegare perche' questi impediscano l'adempimento delle prescrizioni o denotino un concreto pericolo di reiterazione, la decisione puo' essere annullata in cassazione e rinviata.
- La Corte di cassazione non rivaluta i fatti di merito ma verifica la congruita' e completezza della motivazione; per ottenere il riesame il difensore deve contestare la fondatezza logico-giuridica delle ragioni addotte dal giudice di merito.
- In casi simili la difesa dovrebbe documentare elementi favorevoli alla sostituzione (assenza di pericolosita' prognostica, capacita' di rispettare prescrizioni, lavoro/condizioni familiari) e sollecitare una motivazione puntuale sul punto.
- Le riforme del 2022 mirano alla de-carcerizzazione per pene brevi: i giudici sono tenuti a valutare attivamente l'idoneita' delle pene alternative, non a precluderle per motivi meramente descrittivi.
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