Cassazione Civile, Ordinanza n. 06987/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
Due professionisti, riuniti in associazione temporanea con un terzo tecnico, avevano ottenuto da un Comune l'incarico per lavori di assetto idrogeologico finanziati dalla Regione Puglia. Sostenevano di aver svolto, su richiesta e in conseguenza di prescrizioni dell'Autorità di Bacino, attività ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto definitivo posto a base della gara, attività che sarebbero state recepite dal Comune e trasmesse all'Autorità per il parere. Chiedevano quindi il pagamento di somme ulteriori a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea valutazione della prova sull'effettivo svolgimento di prestazioni suppletive e sulla lettura del disciplinare di incarico; 2) erronea applicazione dell'art. 2041 c.c., difetto di legittimazione passiva del Comune e pretesa necessità del riconoscimento dell'utilitas, oltre al richiamo all'art. 191 TUEL e alla responsabilità eventualmente riferibile agli amministratori; 3) omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso la Regione Puglia; 4) errore sulla quantificazione del credito e sull'apprezzamento della non contestazione, con asserita inversione dell'onere della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, affermando che la censura mirava in larga parte a una rivalutazione del merito, che l'azione ex art. 2041 c.c. verso la P.A. richiede la prova del depauperamento e dell'arricchimento oggettivo, senza che rilevi il mancato riconoscimento soggettivo dell'utilitas, che la questione relativa all'art. 191 TUEL era nuova e quindi inammissibile, che la domanda di manleva era implicitamente respinta dalla ritenuta legittimazione passiva del Comune, e che la quantificazione era correttamente fondata sulla notula e sulla mancata specifica contestazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione del disciplinare, oppure perché riproponevano un orientamento superato sull'utilitas nell'azione di arricchimento senza causa contro la pubblica amministrazione. Ha dichiarato inammissibile per novità la censura fondata sull'art. 191 d.lgs. 267/2000, non essendo stata dimostrata la deduzione nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla manleva, poiché la decisione sul soggetto arricchito escludeva implicitamente ogni obbligo di rivalsa verso la Regione. Ha infine ritenuto corretto il giudizio di merito sulla quantificazione del credito, fondato sulla notula e sulla mancata specifica contestazione da parte del Comune, senza inversione dell'onere probatorio. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore della Regione Puglia ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova del depauperamento dell'attore e del contestuale arricchimento oggettivo del convenuto; nei confronti della P.A. non è necessario il previo riconoscimento soggettivo dell'utilitas da parte dell'ente.
L'azione generale di arricchimento opera nei limiti di legge; la Corte richiama il suo coordinamento con le regole speciali che possono precludere la domanda in presenza di un diverso rimedio tipico.
art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000
La questione è stata ritenuta nuova in cassazione perché non risultava trattata nei gradi di merito; la Corte richiama inoltre il principio per cui l'azione verso amministratori/funzionari presuppone specifiche condizioni contabili non allegate nel ricorso.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la domanda di manleva era stata implicitamente rigettata dalla statuizione che individuava nel Comune il soggetto arricchito e dunque unico debitore potenziale.
La non contestazione dei fatti specificamente allegati esonera dalla prova; la sua valutazione rientra nel giudizio di merito e può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale e della specificità del ricorso.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione di legge quando in realtà mira a una rivalutazione del merito.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento della non contestazione.
L'interpretazione del disciplinare è stata ritenuta insindacabile in cassazione perché il ricorrente proponeva solo una lettura alternativa dei patti, senza evidenziare un errore ermeneutico decisivo.
Il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti; i motivi generici o meramente assertivi integrano un 'non motivo' e sono inammissibili.
La deduzione di un vizio di motivazione o di questioni non esaminate richiede l'indicazione specifica delle ragioni del vizio e degli atti in cui la questione sarebbe stata proposta.
È inammissibile il motivo che si ponga contro un principio di diritto consolidato senza offrire argomenti per mutarlo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di indebito arricchimento contro la pubblica amministrazione, il danneggiato deve provare il proprio depauperamento e l'arricchimento oggettivo dell'ente; non è necessario che l'utilitas sia stata espressamente riconosciuta dall'amministrazione.
- La censura che chieda alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione del contratto è inammissibile, perché travalica i limiti del sindacato di legittimità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La non contestazione di fatti specificamente allegati dall'attore può valere a esonerare dalla prova, ma la sua verifica appartiene al giudice di merito e deve essere censurata in modo specifico.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- Una domanda di manleva può ritenersi implicitamente respinta quando il giudice individui in modo univoco il diverso soggetto tenuto alla prestazione o escluda il presupposto stesso della rivalsa.
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