Cassazione Civile, Ordinanza n. 36033/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di avvisi di liquidazione impugnati dalla contribuente, poi accolti in primo grado e con appello dell'Agenzia respinto dalla CTR Sicilia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 32 del d.P.R. n. 601/1973. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha poi depositato documentazione da cui risultava l'accoglimento, da parte dell'Ufficio, dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La resistente ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dall'Agenzia e ha ritenuto integrati i presupposti della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha inoltre precisato che, in ragione della definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione.
art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
norma sostanziale richiamata nel motivo di ricorso come asseritamente violata o falsamente applicata.
norma sostanziale richiamata nel motivo di ricorso come asseritamente violata o falsamente applicata.
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
la Corte riconosce la sussistenza dei requisiti per la definizione agevolata della controversia e ne ricava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 7 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato nella domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato per la trattazione camerale non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
richiamato quale proroga della disciplina della trattazione camerale da remoto.
norma di conversione del D.L. n. 137/2020 richiamata nel contesto della trattazione da remoto.
norma di conversione del D.L. n. 228/2021 richiamata nel contesto della trattazione da remoto.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
le spese del giudizio, in caso di definizione agevolata, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria, la Corte deve dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito.
- La prova del perfezionamento della procedura di definizione agevolata, attraverso la documentazione dell'Ufficio e l'intervenuto pagamento di quanto dovuto, è sufficiente a far ritenere integrati i presupposti normativi per l'estinzione del giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese di lite seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla definizione, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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