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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36033/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di avvisi di liquidazione impugnati dalla contribuente, poi accolti in primo grado e con appello dell'Agenzia respinto dalla CTR Sicilia. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 32 del d.P.R. n. 601/1973. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha poi depositato documentazione da cui risultava l'accoglimento, da parte dell'Ufficio, dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La resistente ha depositato controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dall'Agenzia e ha ritenuto integrati i presupposti della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha inoltre precisato che, in ragione della definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria, la Corte deve dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito.
  • La prova del perfezionamento della procedura di definizione agevolata, attraverso la documentazione dell'Ufficio e l'intervenuto pagamento di quanto dovuto, è sufficiente a far ritenere integrati i presupposti normativi per l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese di lite seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla definizione, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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