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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32159/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione d'azienda relativo a un esercizio di somministrazione di bevande e alimenti. La società acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento del cedente, sostenendo che l'azienda ceduta non fosse conforme alle prescritte condizioni igienico-sanitarie e urbanistiche e che le autorizzazioni amministrative dovessero intendersi trasferite insieme all'azienda. In primo grado il cedente era stato condannato a restituire quanto percepito e a risarcire il danno; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello del cedente, escludendo che egli fosse inadempiente perché il contratto di locazione dell'immobile in cui si svolgeva l'attività non era stato trasferito con la cessione d'azienda e perché le irregolarità riscontrate nel locale non gli erano imputabili. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulla cessione d'azienda, sulla disciplina delle autorizzazioni amministrative e sulla risoluzione per inadempimento, sostenendo che il trasferimento dell'azienda comportasse anche il subentro nelle autorizzazioni e che l'inidoneità del locale integrasse grave inadempimento e violazione di buona fede; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sui vizi della cosa venduta e sulla buona fede, assumendo che i vizi dell'immobile fossero occulti e che il cedente avesse garantito la voltura delle autorizzazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui la cessione d'azienda non aveva comportato il trasferimento automatico del contratto di locazione dell'immobile, stipulato separatamente con il proprietario, sicché non poteva imputarsi al cedente l'inidoneità del locale per l'attività commerciale. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla natura occulta dei vizi postulava una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata aveva accertato che i vizi erano facilmente riconoscibili. Quanto alla pretesa garanzia di voltura delle autorizzazioni, la Corte ha osservato che la relativa allegazione era assertiva e non specificamente dimostrata; in ogni caso, la disciplina invocata non consente la cessione della licenza per semplice accordo tra le parti, mentre al più il subentrante ha il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività in attesa della propria autorizzazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma le censure sono state respinte perché la sentenza impugnata era corretta in diritto e le ulteriori doglianze miravano a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 2555 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla nozione di azienda e sul trasferimento del complesso organizzato di beni; la Corte ha escluso che ciò comporti automaticamente il trasferimento del contratto di locazione.

  • art. 2556 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della cessione d'azienda; la Corte non ha ravvisato violazioni nella sentenza impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto di cessione; non è stata accolta la lettura proposta dalla ricorrente.

  • L. 1971/426

    richiamata dalla ricorrente sulla trasferibilità delle autorizzazioni commerciali; la Corte ha precisato che la trasferibilità della licenza non equivale a cessione libera per accordo tra le parti.

  • art. 7 L. 287/1991

    invocato per sostenere il subentro nelle autorizzazioni; la Corte ha rilevato che la disciplina non consente una cessione della licenza per semplice patto tra cedente e cessionario.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul canone di buona fede nell'interpretazione del contratto; doglianza disattesa.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza; non è stato ritenuto violato dal giudice di merito.

  • art. 1453 c.c.

    invocato per la risoluzione per inadempimento; la Corte ha escluso l'inadempimento del cedente.

  • art. 1455 c.c.

    invocato per la gravità dell'inadempimento; la Corte ha escluso che sussistesse un inadempimento imputabile.

  • art. 1497 c.c.

    richiamato in tema di mancanza di qualità promesse o essenziali; la Corte non ha condiviso la tesi della ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio; le censure non sono state accolte.

  • l. reg. 2010/6

    richiamata dalla ricorrente in relazione al testo unico regionale del commercio; la Corte non vi ha tratto un diverso esito.

  • art. 69, comma VIII, TU delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

    richiamato per sostenere prescrizioni igienico-sanitarie e amministrative; non ha mutato la valutazione della Corte.

  • art. 1490 c.c.

    invocato in tema di garanzia per vizi; non decisivo perché la Corte ha ritenuto i vizi non occultamente deducibili e comunque non imputabili al cedente.

  • art. 1491 c.c.

    invocato sull'esclusione della garanzia per vizi noti o facilmente riconoscibili; la Corte ha condiviso la conclusione di merito sulla riconoscibilità dei vizi.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come parametro di buona fede nelle trattative/esecuzione; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come dovere di esecuzione secondo buona fede; non è stata accolta la censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ha rilevato che l'allegazione sulla garanzia di voltura delle autorizzazioni era assertiva e non adeguatamente specificata nel ricorso.

  • art. 36 L. 392/1978

    la Corte ha richiamato il principio per cui, nell'affitto/cessione d'azienda in rapporto a immobile locato, il subentro nel contratto di locazione non è automatico ma eventuale e richiede un apposito negozio, salvo diversa disciplina pattizia.

  • art. 2558 c.c.

    richiamato come criterio per la successione nei contratti aziendali; la Corte ha precisato che la presunzione di successione non opera se le parti disciplinano espressamente la sorte del contratto di locazione.

  • art. 29 L. 426/1971

    richiamato per affermare la trasferibilità della licenza commerciale come effetto del trasferimento dell'esercizio, ma non la sua cessione per semplice accordo.

  • art. 58 D.M. 14 gennaio 1972

    richiamato in tema di trasferibilità della licenza e esercizio provvisorio in pendenza della volturazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per porre a carico della ricorrente l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella cessione di azienda, il trasferimento del complesso aziendale non implica automaticamente il subentro nel contratto di locazione dell'immobile in cui l'attività è svolta: tale effetto richiede un autonomo negozio di cessione o sublocazione, salvo diversa regolamentazione espressa tra le parti.
  • La trasferibilità di autorizzazioni o licenze amministrative connesse all'esercizio dell'attività non equivale alla loro cessione per mero accordo privato: il subentrante può al più esercitare provvisoriamente l'attività nei limiti consentiti dalla disciplina amministrativa, restando necessaria la procedura di voltura o di nuova autorizzazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto attraverso la prospettazione di vizi come "occulti" quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto che essi erano facilmente riconoscibili.
  • La risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento imputabile alla controparte; se l'eventuale inidoneità del locale dipende da un rapporto contrattuale autonomo con un terzo e non dal cedente, manca il presupposto della responsabilità contrattuale del cedente.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per introdurre una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, specie quando la doglianza richieda accertamenti di fatto non consentiti in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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