Cassazione Civile, Ordinanza n. 33221/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare in Grosseto. La locatrice ha chiesto la risoluzione anticipata del rapporto per asserito grave inadempimento della conduttrice, lamentando interventi sull’immobile eseguiti senza autorizzazione e, più in generale, un abuso del godimento del bene. Il Tribunale ha respinto la domanda principale, ma ha accolto in parte la riconvenzionale della conduttrice, condannando la locatrice al risarcimento di euro 2.000 per danno morale da reato, ritenendo integrato un tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni per una frase minacciosa pronunciata nel contesto della disputa sul canone. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda della locatrice e la condanna sulle spese, valorizzando che gli interventi eseguiti erano marginali, rimovibili o previsti dal contratto, e che la frase minatoria avesse efficacia intimidatoria verso la conduttrice. In cassazione la conduttrice ha articolato sette motivi: 1) omesso esame e violazione delle regole sul contraddittorio e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il mancato esame delle istanze istruttorie e della richiesta di rimessione in termini; 2) violazione delle norme sulle preclusioni e sulla specificità della domanda, sostenendo che le allegazioni avrebbero dovuto essere completate da CTU e documentazione successiva; 3) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non contestata la frase minacciosa e per averne desunto la prova da sommarie informazioni; 4) violazione degli artt. 2697, 2059 e 185 c.p. per aver riconosciuto il danno morale da reato senza prova del danno-conseguenza e senza conseguenze apprezzabili; 5) violazione dell’art. 1587 c.c. per l’omesso esame delle doglianze sui danni a parti comuni e beni diversi da quello locato e per l’erronea esclusione dell’abuso di godimento; 6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove e per aver ritenuto non decisivi i lavori eseguiti, che avrebbero richiesto ripristino integrale; 7) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese e sulla mancata compensazione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando la soccombenza della ricorrente e condannandola anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi, perché diretti in larga parte a sollecitare una rivalutazione del merito, privi di specificità o di adeguata localizzazione degli atti e delle censure nei gradi di merito, oppure fondati su una errata evocazione delle norme processuali (in particolare artt. 115, 116 e 360 n. 5 c.p.c.). Il settimo motivo è stato invece respinto nel merito: la Corte ha ritenuto corretto il regolamento delle spese, perché la locatrice era risultata complessivamente vittoriosa in primo grado (con rigetto della domanda principale e accoglimento, sia pure parziale, della riconvenzionale), e la liquidazione operata rientrava nel margine dello scaglione applicabile. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, oltre all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non utilmente sviluppato nel motivo; la Corte ne rileva la mancata concreta argomentazione
richiamato in relazione al preteso omesso esame delle istanze istruttorie, ma senza specifica critica alla ratio decidendi
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
evocato in tema di motivazione apparente; la Corte precisa che il vizio non era correttamente dedotto e comunque non emergeva
invocato per la rimessione in termini, ma il motivo è stato ritenuto privo di specificità e inammissibile
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma senza un effettivo confronto con la decisione impugnata
richiamato nel secondo motivo per le preclusioni e le richieste istruttorie
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove
la violazione sussiste solo se il giudice decide su prove non dedotte dalle parti o ignora quelle dedotte; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove
non è denunciabile in cassazione per la semplice critica alla valutazione delle prove non legali; il vizio richiede l'erroneo trattamento di prove legali o la piena prova attribuita a prove liberamente valutabili
art. 111, comma 5, Cost.
evocato per il vizio di motivazione, ma la Corte lo ritiene non integrato
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte esclude l'anomalia motivazionale
richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte osserva che il danno morale da reato consiste nella sofferenza soggettiva e non richiede la prova del danno-evento nel senso sostenuto dalla ricorrente
richiamato come base del danno morale da reato
richiamato per sostenere l'abuso di godimento del bene locato; la Corte non entra nel merito perché la censura è formulata in modo non specifico e mira a una rivalutazione fattuale
richiamato sulla condanna alle spese; la Corte ritiene corretto il regolamento adottato in relazione all'esito complessivo della lite
richiamato per la liquidazione delle spese, ritenuta entro i limiti dello scaglione applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e riferito alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera indicazione di norme asseritamente violate, senza confronto con le argomentazioni del giudice di merito, determina inammissibilità.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o ignora quelle ritualmente dedotte; non basta contestare la ponderazione comparativa delle prove effettuata dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere denunciata per censurare la mera valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria secondo il vecchio paradigma.
- Il principio di non contestazione opera quale criterio di delimitazione del thema probandum e può esonerare la controparte dalla prova dei fatti non contestati; la sua deduzione in cassazione deve però essere puntuale e riferita ai fatti specificamente allegati e contestati.
- In tema di locazione, l'accertamento del grave inadempimento del conduttore e della rilevanza degli interventi eseguiti sul bene è valutazione di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti di una corretta deduzione di errori di diritto o di anomalia motivazionale.
- Le spese di lite seguono la soccombenza valutata in relazione all'esito complessivo del giudizio; la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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