Sentenza n. 132/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 310 del 2024: della nota n. prot. 50459 dell’11/07/2024, notificata in data 11/07/2024, con la quale il Comune di Campobasso ha disposto la non accettazione della CILA presentata dall’interessata in data 27/02/2024; nonché, ove occorra, della nota dal medesimo contenuto ricevuta in pari data via PEC dal tecnico dell’interessata; quanto al ricorso n. 38 del 2025: dell'ordinanza di demolizione n. 351 dell’11 novembre 2024, con la quale il Comune di Campobasso ha ordinato all’interessata, in qualità di proprietaria dell''immobile e committente dei lavori, di demolire a proprie cure e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica, la veranda realizzata in esecuzione della S.C.I.A. n. 95013 del 31 dicembre 2022 sul terrazzo dell’abitazione sita in Campobasso in via Ciccaglione n. 7; di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 12/18 marzo 2024 e la relativa relazione; nonché, ove occorra, della nota n. prot. 35354 del 14 maggio 2024, avente ad oggetto il “Rigetto osservazioni” rese dall’interessata nel corso del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una veranda fotovoltaica realizzata in difformità dalla SCIA, nonché nota di non accettazione della CILA relativa a opere di completamento interno della veranda
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti, anzitutto la nota comunale dell'11 luglio 2024 di non accettazione della CILA presentata per la realizzazione di tramezzature interne e modifiche alle aperture della veranda, deducendo la nullità degli atti per mancanza di firma e di elementi identificativi dell'amministrazione, l'inesistenza di un potere comunale di non accettazione della CILA, la violazione della disciplina della CILA e della SCIA, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento e l'illogicità. Ha inoltre impugnato l'ordinanza di demolizione dell'11 novembre 2024, deducendo che essa avrebbe costituito un implicito annullamento tardivo della SCIA alternativa a permesso di costruire del 31 dicembre 2022, adottato in violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e senza un adeguato bilanciamento degli interessi; ha negato che la SCIA contenesse una falsa rappresentazione dei fatti e ha contestato la ricorrenza dei presupposti per superare il termine ordinario dell'autotutela. Ha poi dedotto plurimi vizi di difetto di istruttoria, motivazione e presupposti con riguardo alla qualificazione dell'intervento, al calcolo dei volumi, alla documentazione tecnica, alla denuncia e al deposito sismico, alla corrispondenza tra opere realizzate ed elaborati progettuali e alla disciplina delle distanze. In particolare, ha sostenuto che il Piano Casa regionale consentisse la deroga alle distanze e che la veranda rispettasse comunque la normativa applicabile. Il Comune e la proprietaria confinante hanno difeso la legittimità degli atti, rilevando che la veranda era stata realizzata a distanza di 7,94 metri dalla parete finestrata dell'immobile confinante, in violazione della distanza minima di 10 metri prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, e che la CILA successiva non poteva sanare la difformità dalla SCIA.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha esaminato in via prioritaria il ricorso contro l'ordinanza di demolizione e lo ha respinto. Il giudice ha qualificato la vicenda come repressione di opere realizzate in difformità dalla SCIA, non come mera rimozione degli effetti della segnalazione. La SCIA rappresentava infatti la costruzione della veranda tra pareti appartenenti alla stessa ditta, mentre l'opera era stata realizzata in adiacenza alla parete finestrata di proprietà della vicina, a una distanza di 7,94 metri, inferiore ai 10 metri imposti dall'art. 9 del d.m. 1444/1968. Tale difformità era sufficiente a sorreggere l'ordinanza di demolizione. La CILA del 2024, concernente opere di completamento interno, non poteva integrare retroattivamente la SCIA né sanare la veranda; a tal fine sarebbe stata necessaria un'apposita SCIA in sanatoria relativa alla veranda stessa. Il TAR ha inoltre ritenuto che, anche qualificando l'ordinanza come implicito esercizio dell'autotutela sulla SCIA, la falsa rappresentazione della proprietà confinante consentisse il superamento del termine ordinario di autotutela senza necessità di una sentenza penale definitiva, purché la falsità fosse accertata inequivocabilmente dall'amministrazione. Il termine doveva decorrere dalla scoperta dei fatti, avvenuta con l'esposto, la CILA o il sopralluogo, e l'ordinanza era stata adottata tempestivamente. La falsa rappresentazione aveva inoltre escluso un affidamento meritevole di tutela e rendeva sufficiente la motivazione riferita al ripristino della legalità, pur avendo il Comune comunque ponderato l'interesse pubblico alla tutela delle distanze e la posizione della proprietaria. La disciplina regionale sul Piano Casa non consentiva di derogare alla distanza minima statale di 10 metri, poiché la legge regionale faceva salvi i limiti della normativa nazionale, del codice civile e dell'art. 9 del d.m. 1444/1968. Essendo l'ordinanza plurimotivata, la legittimità della motivazione relativa alla violazione delle distanze rendeva superfluo l'esame degli ulteriori motivi. Quanto al ricorso contro la non accettazione della CILA, il TAR lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: una sua eventuale accettazione non avrebbe prodotto alcuna utilità, poiché la veranda principale doveva comunque essere demolita e non vi era spazio sufficiente per conservarne neppure una parte. Le spese di entrambi i giudizi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR ha riunito i due giudizi connessi alle medesime vicende edilizie.
art. 9 d.m. 1444/1968
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è stata ritenuta applicabile alla veranda e non derogabile dalla disciplina regionale sul Piano Casa.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti ... possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1.
Il superamento del termine ordinario di autotutela è ammesso, senza necessità di un accertamento penale definitivo, quando il provvedimento sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti inequivocabilmente accertata dall'amministrazione; il termine decorre dalla scoperta della falsità.
I poteri repressivi sulla SCIA devono essere esercitati alle condizioni previste dall'art. 21-nonies; nel caso concreto, tuttavia, il TAR ha ritenuto prevalente la qualificazione dell'intervento come repressione di opere difformi dalla segnalazione.
art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
Costituisce base normativa per l'ordine di rimozione o demolizione delle opere realizzate in difformità dal titolo edilizio.
È stato richiamato dall'amministrazione per qualificare e reprimere l'intervento edilizio realizzato in difformità dal titolo.
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
Il TAR ha ritenuto che l'eventuale regolarizzazione della veranda avrebbe richiesto un'apposita SCIA in sanatoria relativa all'opera principale, non una CILA concernente soltanto opere interne di completamento.
art. 2, commi 5 e 8, l.r. Molise n. 30/2009
Fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale; fermo restando quanto stabilito dal codice civile e dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968.
La disciplina regionale del Piano Casa può derogare agli strumenti urbanistici, ma non consente di derogare alla distanza minima statale prevista dall'art. 9 del d.m. 1444/1968.
Massime di principio
- La realizzazione di un'opera edilizia difforme dal contenuto rappresentato in una SCIA, in particolare quando la segnalazione descriva erroneamente la proprietà confinante e ciò incida sul rispetto delle distanze, può essere repressa direttamente con l'ordine di demolizione; l'amministrazione non è tenuta a procedere previamente all'annullamento in autotutela della SCIA, se il titolo non copre l'opera concretamente realizzata.
- Una CILA relativa a opere interne di completamento non può integrare retroattivamente una SCIA precedente né sanare la difformità dell'opera principale rispetto al progetto segnalato. Per regolarizzare un intervento eseguito in difformità dalla SCIA occorre presentare un titolo in sanatoria riferito all'opera principale e idoneo a consentire la verifica dei relativi presupposti.
- La falsa rappresentazione dei fatti prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 è distinta dalle dichiarazioni sostitutive false o mendaci: per la prima il superamento del termine ordinario di autotutela non richiede necessariamente un accertamento penale definitivo, purché la falsità sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione. Il termine decorre dalla scoperta dei fatti che hanno reso possibile l'errore amministrativo.
- La falsa rappresentazione della situazione di fatto imputabile al privato esclude, in relazione all'atto favorevole ottenuto, un affidamento legittimo meritevole di tutela; in tale ipotesi l'interesse pubblico al ripristino della legalità può ritenersi sussistente in re ipsa, ferma la necessità di una motivazione coerente con l'accertamento della falsità e con gli effetti dell'intervento.
- Le leggi regionali sul Piano Casa possono derogare agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dalla legge, ma non possono derogare agli standard statali inderogabili in materia di distanze tra edifici fissati dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, quando la normativa regionale faccia espressamente salvi i limiti della legislazione nazionale.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma e sufficiente a sorreggere l'atto rende superfluo l'esame delle censure relative alle altre motivazioni; l'ordine di demolizione può quindi essere confermato sulla sola base della violazione delle distanze.
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