Sentenza n. 511/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'anno scolastico 2022/2023, del valore di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Nel corso del giudizio è stato documentato il pagamento delle spese legali relative al giudizio presupposto, ma non l'integrale soddisfacimento del credito principale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese connesse al provvedimento presupposto, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce il credito, ma ne consente il soddisfacimento; pertanto, il calcolo del capitale residuo e degli interessi indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché l'esiguità del debito rendeva l'astreinte manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, senza compenso aggiuntivo, con incarico da esercitare entro 120 giorni dall'investitura. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” e “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere esclusa quando, nel caso concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 14 decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore del difensore antistatario nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha funzione costitutiva del credito, ma esecutiva: l'importo dovuto deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute demandando all'amministrazione la verifica della misura e della decorrenza degli accessori secondo il titolo e la legge.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto alla finalità di assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo pecuniario.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando il termine per l'adempimento sostitutivo.
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