Cassazione Civile, Ordinanza n. 11405/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, l’accertamento del proprio credito professionale verso una società in liquidazione e concordato preventivo e la condanna al pagamento di € 322.335,37, sostenendo che tale somma gli spettasse in prededuzione per attività di patrocinio svolte in diversi giudizi della società, alcuni pendenti al momento della domanda di concordato e proseguiti durante la procedura. La pretesa si fondava sia sui contratti di incarico professionale, sia sulla proposta e sul piano di concordato omologati, nei quali era prevista la copertura delle spese e dei compensi per legali della procedura, comprese le cause in corso o da promuovere. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di varie norme del codice civile, del codice di procedura civile e della legge fallimentare, sostenendo che i compensi maturati dovevano essere integralmente pagati in prededuzione e che le indicazioni contenute nel piano non costituivano un tetto massimo invalicabile. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse omesso di pronunciare sulla domanda di condanna, quantomeno per la somma residua pari a € 115.471,60, risultante dalla differenza tra il fondo previsto per spese legali e quanto già pagato per altre attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, prima ancora, ha rilevato l’inammissibilità della domanda proposta nel giudizio di merito. Ha ritenuto che il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e l’art. 28 l. 794/1942 servano solo alla liquidazione delle spettanze dell’avvocato verso il cliente, cioè all’accertamento dell’an e del quantum del compenso, non anche alla graduazione del credito rispetto agli altri debiti del cliente o alla sua prededucibilità nel concordato. Poiché la domanda introduttiva era in realtà volta esclusivamente a ottenere il riconoscimento della prededuzione di un credito professionale già non contestato nell’esistenza e nell’ammontare, essa era estranea al rito prescelto. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
delimita il rito speciale alle controversie sulla liquidazione del compenso dell’avvocato, non alla graduazione o prededuzione del credito
riguarda la liquidazione delle spese, onorari e diritti dell’avvocato verso il proprio cliente e non questioni di priorità del credito
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’opponibilità dei contratti di incarico e della loro efficacia vincolante
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione o di statuizione
richiamato dal ricorrente in tema di concordato preventivo
art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.
la corte d’appello lo richiama per affermare che la proposta deve indicare l’utilità promessa ai creditori e i costi, comprese le spese in prededuzione
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente per sostenere che i contratti non erano stati sciolti
art. 182 quater, comma 2, l.fall.
richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione
richiamato dal ricorrente in tema di prededuzione
richiamato dal ricorrente in tema di effetti dell’omologazione del concordato
richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione del concordato
richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di pagamento della somma residua
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato
norma di modifica del regime del contributo unificato
richiamato implicitamente nel riferimento al procedimento monitorio ex artt. 633 e seguenti
evocati per individuare il procedimento monitorio alternativo alla liquidazione ex art. 14 d.lgs. 150/2011
richiamato per indicare il rito sommario con cui può essere introdotta la controversia di liquidazione del compenso
richiamati per il caso in cui la domanda del convenuto ecceda la competenza del giudice adito
Massime di principio
- Il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, richiamato dalla l. 794/1942, è utilizzabile solo per la liquidazione del compenso dell’avvocato nei confronti del cliente, cioè per l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito professionale.
- Se la domanda proposta dal professionista è in realtà diretta non a ottenere la liquidazione del proprio compenso, ma il riconoscimento della prededuzione o della priorità di quel credito rispetto ad altri debiti della procedura, essa è estranea al rito speciale e va dichiarata inammissibile.
- Nel giudizio per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, l’eventuale contestazione dell’an o del quantum non muta la natura della controversia; ciò che rileva è che l’oggetto resti la determinazione del compenso e non la sua collocazione concorsuale.
- La sentenza che rigetti una domanda per ragioni di merito non impedisce al giudice dell’impugnazione di rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, se questa dipende dalla non riconducibilità della domanda al rito o alla competenza invocati.
- La previsione di costi o spese nel piano di concordato, se interpretata dalla procedura e dai creditori come limite quantitativo, può incidere sulla ripartizione interna della procedura, ma non trasforma il rito di liquidazione del compenso in uno strumento per far valere la prededuzione di un credito professionale già accertato.
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