Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11405/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, l’accertamento del proprio credito professionale verso una società in liquidazione e concordato preventivo e la condanna al pagamento di € 322.335,37, sostenendo che tale somma gli spettasse in prededuzione per attività di patrocinio svolte in diversi giudizi della società, alcuni pendenti al momento della domanda di concordato e proseguiti durante la procedura. La pretesa si fondava sia sui contratti di incarico professionale, sia sulla proposta e sul piano di concordato omologati, nei quali era prevista la copertura delle spese e dei compensi per legali della procedura, comprese le cause in corso o da promuovere. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di varie norme del codice civile, del codice di procedura civile e della legge fallimentare, sostenendo che i compensi maturati dovevano essere integralmente pagati in prededuzione e che le indicazioni contenute nel piano non costituivano un tetto massimo invalicabile. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la corte d’appello avesse omesso di pronunciare sulla domanda di condanna, quantomeno per la somma residua pari a € 115.471,60, risultante dalla differenza tra il fondo previsto per spese legali e quanto già pagato per altre attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, prima ancora, ha rilevato l’inammissibilità della domanda proposta nel giudizio di merito. Ha ritenuto che il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e l’art. 28 l. 794/1942 servano solo alla liquidazione delle spettanze dell’avvocato verso il cliente, cioè all’accertamento dell’an e del quantum del compenso, non anche alla graduazione del credito rispetto agli altri debiti del cliente o alla sua prededucibilità nel concordato. Poiché la domanda introduttiva era in realtà volta esclusivamente a ottenere il riconoscimento della prededuzione di un credito professionale già non contestato nell’esistenza e nell’ammontare, essa era estranea al rito prescelto. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, richiamato dalla l. 794/1942, è utilizzabile solo per la liquidazione del compenso dell’avvocato nei confronti del cliente, cioè per l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito professionale.
  • Se la domanda proposta dal professionista è in realtà diretta non a ottenere la liquidazione del proprio compenso, ma il riconoscimento della prededuzione o della priorità di quel credito rispetto ad altri debiti della procedura, essa è estranea al rito speciale e va dichiarata inammissibile.
  • Nel giudizio per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, l’eventuale contestazione dell’an o del quantum non muta la natura della controversia; ciò che rileva è che l’oggetto resti la determinazione del compenso e non la sua collocazione concorsuale.
  • La sentenza che rigetti una domanda per ragioni di merito non impedisce al giudice dell’impugnazione di rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, se questa dipende dalla non riconducibilità della domanda al rito o alla competenza invocati.
  • La previsione di costi o spese nel piano di concordato, se interpretata dalla procedura e dai creditori come limite quantitativo, può incidere sulla ripartizione interna della procedura, ma non trasforma il rito di liquidazione del compenso in uno strumento per far valere la prededuzione di un credito professionale già accertato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.