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Sentenza

Sentenza del 22/10/2020 n. 23157 - Corte di Cassazione

Massima ufficiale Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per la parte non rimborsata - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso - Necessità - Nuova istanza di rimborso - Improponibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda un'istanza di rimborso IVA per l'esercizio 2000. La contribuente aveva originariamente chiesto un ampio rimborso; l'Amministrazione aveva effettuato un rimborso parziale alcuni anni prima. Successivamente la contribuente presentò una nuova istanza per l'importo residuo non rimborsato. L'Amministrazione non accolse tale seconda istanza (silenzio-rifiuto), la contribuente impugnò il silenzio-rifiuto; in primo grado la CTP rigettò il ricorso per decadenza dall'impugnazione del rigetto implicito costituito dal precedente rimborso parziale; la CTR invece accolse l'appello ritenendo operare la prescrizione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione sostenendo che il rimborso parziale costituisce implicitamente un rigetto della parte non rimborsata e che tale rigetto doveva essere impugnato entro 60 giorni ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, rendendo improponibile la nuova istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito: ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha affermato il principio per cui un provvedimento di rimborso parziale, privo di riserva o di natura interlocutoria, vale come rigetto implicito della parte non rimborsata e costituisce atto impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992; di conseguenza è improponibile una seconda istanza sullo stesso oggetto e questa non può generare un silenzio-rifiuto impugnabile. Sono compensate le spese dei gradi di merito; la contribuente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'art. 19 disciplina l'impugnazione dei provvedimenti tributari; la Corte ha ritenuto che il rigetto implicito contenuto nel rimborso parziale costituisce atto impugnabile ai sensi di questa norma.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    L'art. 21 stabilisce i termini decadenziali (60 giorni) per l'impugnazione davanti al giudice tributario; la Corte ha confermato che il termine biennale/decadenziale si applica al rigetto implicito del rimborso parziale.

  • Codice Civile, art. 2946

    La CTR aveva invocato la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.; la Cassazione ha escluso la rilevanza della prescrizione ordinaria rispetto alla decadenza prevista dal d.lgs. 546/1992 per l'impugnazione del rigetto implicito.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Norma sul rimborso dell'IVA citata nel contrasto; la decisione applica i principi procedimentali relativi al rimborso ex articolo 57 nel senso che il comportamento amministrativo formato da un rimborso parziale può costituire rigetto della parte residua.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10

    Rilevata nel motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che le eventuali disposizioni richiamate possano mutare il principio secondo cui il rimborso parziale senza riserve equivale a rigetto implicito della parte non rimborsata.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo di rimborso parziale, se privo di riserva o di indicazione di natura interlocutoria, vale come rigetto implicito della parte non rimborsata.
  • Il rigetto implicito contenuto in un rimborso parziale è impugnabile come atto (rifiuto espresso) davanti al giudice tributario entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Presentare una nuova istanza di rimborso per l'importo residuo, senza prima aver impugnato il rigetto implicito derivante dal rimborso parziale, è improponibile e non può creare un silenzio-rifiuto successivamente impugnabile.
  • Non è possibile sottrarsi alla decadenza invocando la prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.) in luogo del termine decadenziale per l'impugnazione; la disciplina del contenzioso tributario prevale sui termini civili di prescrizione quando si tratta di impugnare atti amministrativi tributari.
  • Se l'Amministrazione intende che il rimborso parziale non costituisca un rigetto della parte residua, deve esprimere chiaramente la natura interlocutoria o inserire riserve esplicite nel provvedimento; in assenza di ciò il contribuente deve valutare tempestivamente l'impugnazione.
  • In situazioni simili, il contribuente dovrebbe: a) entro 60 giorni dalla notificazione del rimborso parziale, impugnare espressamente la parte non rimborsata; b) evitare di presentare una nuova istanza come strategia per ottenere un silenzio-rifiuto impugnabile; c) se l'atto amministrativo reca espressa riserva interlocutoria, conservare e documentare quella riserva per eventuali successivi rimedi.

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