Sentenza del 22/10/2020 n. 23076 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 26/01/2009 e dell'avviso di accertamento presupposto, con il quale era stato recuperato a tassazione l'IVA detratta su operazioni ritenute esenti e irrogate sanzioni. Questione principale: tempestività del ricorso alla luce della nullità della notifica dell'avviso (per omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2‑quater) e rilevanza dell'istanza di accertamento con adesione presentata il 17/10/2008 e respinta dall'Ufficio il 03/11/2008.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nullità della notifica fosse mera nullità e sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, attestato dalla presentazione dell'istanza di adesione il 17/10/2008 (art. 156 c.p.c., comma 3). Da quella data è decorso il periodo di sospensione (90 giorni) previsto dal D.Lgs. n. 218/1997; tuttavia il provvedimento di rigetto dell'istanza, comunicato il 03/11/2008, ha fatto venir meno la sospensione e ha fatto decorrere il termine ordinario di impugnazione (60 giorni) dalla stessa data, con scadenza anteriore al deposito del ricorso (23/03/2009). Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività e i motivi successivi sono stati respinti per inammissibilità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 7.000 oltre oneri) e all'ulteriore contributo ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 2‑quater
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 2‑quater
La norma disciplina formalità di notifica (es. raccomandata con avviso di ricevimento). Nel caso la mancata spedizione ha determinato una nullità di notifica, ma tale nullità può essere sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (effettiva conoscenza da parte del destinatario).
Codice di Procedura Civile, articolo 156, comma 3
Principio secondo cui la nullità della notificazione è sana quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato; la Corte ha applicato questa norma per ritenere sanata la nullità in forza della presentazione dell'istanza di adesione.
Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, comma 3
D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 3
Prevede la sospensione del termine di impugnazione per un periodo (nella specie rilevato come 90 giorni) decorrente dal momento in cui l'atto ha raggiunto il destinatario; la sospensione opera fino a quando l'Ufficio non adotti un provvedimento definitivo.
Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 12, comma 2
D.Lgs. n. 218/1997, art. 12, comma 2
Collega la decorrenza dei termini processuali all'avvenuto perfezionamento della notifica o al raggiungimento dello scopo dell'atto; la Corte ha ritenuto che il rigetto comunicato dall'Ufficio abbia fatto venir meno la sospensione e fatto decorrere il termine ordinario per l'impugnazione.
Legge n. 212 del 2000, articolo 12
Richiamata nella motivazione per censurare eventuali violazioni procedurali dell'accertamento; tuttavia non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività dell'impugnazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1‑quater
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma che regola il contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Una nullità di notifica (es. per mancata raccomandata con avviso di ricevimento) può essere sanata se è dimostrabile che l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (art. 156 c.p.c.). In tal caso i termini di impugnazione decorrono dalla data in cui si può ritenere provata l'effettiva conoscenza o dal momento in cui la sospensione prevista dalla legge cessa.
- La presentazione di un'istanza (es. istanza di accertamento con adesione) che dimostri l'effettiva ricezione dell'atto può comportare il decorso della sospensione dei termini prevista dal D.Lgs. n. 218/1997; se l'Ufficio emette un provvedimento definitivo (es. rigetto) prima della scadenza della sospensione, la sospensione viene meno e decorre il termine ordinario per impugnare.
- Il rigetto di un'istanza di adesione può essere autonomamente impugnato, ma il suo eventuale vizio non rimetterà automaticamente i termini per proporre il ricorso contro l'atto impositivo originario: il termine per quest'ultimo decorre a fronte della cessazione della sospensione o della conoscenza del provvedimento definitivo.
- Se il termine di impugnazione dell'atto presupposto è decorso, il giudice non può esaminare i motivi sostanziali e processuali dell'impugnazione (gli stessi risultano inammissibili per tardività).
- In situazioni analoghe è prudente impugnare tempestivamente sia il provvedimento di rigetto dell'istanza (se emesso) sia, ove possibile, l'atto impositivo o la cartella appena si è acquisita certezza della conoscenza, per evitare la perdita dei termini e preservare la possibilità di ottenere valutazione sul merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 ott 2020Sentenza del 22/10/2020 n. 626 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 ott 2020Sentenza del 22/10/2020 n. 1115 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 ott 2020Sentenza del 22/10/2020 n. 1932 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 ott 2020Sentenza del 22/10/2020 n. 23077 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 ott 2020Sentenza del 22/10/2020 n. 23099 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 ott 2020Sentenza del 22/10/2020 n. 23156 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →