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Sentenza

Sentenza del 22/10/2020 n. 1115 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - ricorso e reclamo - spese giudiziali - interesse al ricorso - sussiste. Reclamo - annullamento in autotutela - interesse al ricorso per le sole spese - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento TARSU (parziale mancato versamento 2008-2012 per €10.039) per nullità/irregolarità della notifica (mancanza delle indicazioni di cui all'art.162 L.296/2006), errata classificazione della autorimessa come ufficio (il Comune aveva assoggettato l'autorimessa alla categoria 9 invece che alla categoria 3 prevista dal regolamento comunale) e domanda di declaratoria di prescrizione per l'annualità 2008; richiesta di sospensione dell'avviso e condanna alle spese

La decisione

La CTP di Bologna ha accolto il ricorso, annullando l'atto e condannando il Comune al pagamento delle spese di lite (liquidate in €500 oltre accessori) e al rimborso del contributo unificato. Il Comune ha impugnato sostenendo l'inammissibilità per sopravvenuta autotutela nell'ambito della mediazione; la Commissione d'appello ha però respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che l'annullamento in autotutela in sede di mediazione non sopprime l'interesse del contribuente ad agire quanto alla richiesta di rimborso delle spese sostenute, salvo che le spese siano state pagate o che le parti abbiano concordato diversamente. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata; nulla deciso sulle spese di questo grado per mancata costituzione della ricorrente in appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 17-bis

    "per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. ..."

    Il ricorso che svolge anche funzione di reclamo consente la proposta di mediazione e non implica che l'annullamento dell'atto da parte dell'Amministrazione in sede di mediazione estingua automaticamente ogni interesse del contribuente, specie per la domanda accessoria di rimborso delle spese giudiziali se non pagate.

  • d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18

    Stabiliscono i criteri di determinazione del valore della controversia e prevedono l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica (difensore) per i ricorsi di importo superiore a €3.000, implicando che in molte controversie i costi legali siano necessari e rilevanti nella valutazione dell'interesse.

  • L. 296/2006, art. 162

    Imposta obblighi informativi nell'atto di accertamento (ufficio che ha emesso l'atto, responsabile del procedimento, organo competente per il riesame, modalità di impugnazione e pagamento); la loro omissione può integrare motivo di invalidità della notifica/atto.

  • Regolamento TARSU Comune di Bologna, artt. 14-bis e 5

    Definiscono le categorie di classificazione delle attività (es. categoria 3 per autorimesse, categoria 9 per studi professionali) e il principio che la tariffa/tassa debba corrispondere all'attività concreta svolta nei locali; errore di classificazione può giustificare l'annullamento dell'accertamento.

  • Corte costituzionale, sent. 12 luglio 2005 n. 274

    Ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art.46 (riferito alla compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere), confermando che la domanda accessoria di rimborso spese sopravvive e non può essere automaticamente compensata dall'Amministrazione.

  • Cassazione civile, sent. n. 31955/2018

    Ha affermato che in caso di cessazione della materia del contendere le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale; principio richiamato dalla Commissione per confermare la condanna alle spese del Comune.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela da parte dell'Amministrazione durante la fase di mediazione non elimina automaticamente l'interesse del contribuente a procedere giudizialmente se nel ricorso/reclamo è stata chiesta la rifusione delle spese: l'interesse persiste finché le spese non sono state rimborsate o concordate.
  • Se il reclamo-ricorso richiede il rimborso delle spese e il valore supera la soglia di €3.000, essendo obbligatoria la rappresentanza tecnica, la mediazione per estinguere la controversia dovrebbe comprendere anche il riferimento alle spese legali sostenute; in mancanza, il contribuente può agire in giudizio per ottenere il rimborso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere le spese vanno normalmente liquidate con riferimento alla soccombenza virtuale: la parte che avrebbe 'perso' (virtualmente) la lite è tenuta alle spese.
  • Gli atti impositivi che omettono le informazioni previste dalla normativa (es. art.162 L.296/2006) possono essere impugnati per nullità o irregolarità della notifica; ciò costituisce motivo autonomo di annullamento.
  • In casi di contestazione di classificazione ai fini tributari (es. categoria d'uso dei locali), è necessario dimostrare la concreta destinazione d'uso e fare riferimento al regolamento comunale: un errore di classificazione legittima l'impugnazione.
  • Prassi raccomandata: nell'ipotesi di mediazione/autotutela, assicurarsi che eventuali accordi prevedano espressamente la rifusione delle spese legali sostenute, altrimenti il contribuente mantiene il diritto di agire per ottenerle.

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