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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33450/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IVA nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso alimentare, ritenendo fittizie alcune cessioni intracomunitarie verso operatori maltesi. Secondo l'Ufficio, non era stata dimostrata l'effettiva uscita della merce dal territorio italiano né il pagamento proveniente dalla presunta cessionaria; inoltre sarebbe emerso un diverso destinatario della merce, una ditta rumena. La CTR aveva confermato, sia pure in continuità con la CTP, la parziale fondatezza delle ragioni dei contribuenti, valorizzando la documentazione prodotta, compresi i documenti di trasporto CMR, e la buona fede dell'operatore. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 41 del D.L. 331/1992 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto sufficiente la prova offerta dal contribuente senza applicare correttamente il principio sull'onere della prova nelle cessioni intracomunitarie; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la decisione fosse motivata per relationem in modo inidoneo; 3) violazione dell'art. 3 l. 472/1997, censurando la riduzione delle sanzioni in assenza, a suo dire, di una successione normativa favorevole al contribuente. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito sulla sufficienza della prova, e comunque infondato perché la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione e il comportamento in termini di buona fede; il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito superava il "minimo costituzionale" e non presentava vizio di motivazione apparente; il terzo motivo è stato considerato infondato, poiché la censura non superava il vaglio di legittimità e non emergeva l'errore denunciato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la censura sull'onere della prova nelle cessioni intracomunitarie tendesse a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, e che la CTR avesse comunque correttamente applicato i principi in tema di prova dell'effettività della cessione e di buona fede del cedente. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione per relationem, affermando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e controllabile. Quanto alla doglianza sulla riduzione delle sanzioni, la Corte l'ha ritenuta infondata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 41 D.L. 30 agosto 1992, n. 331

    Le cessioni di beni trasportati o spediti in altro Stato membro, verso cessionari soggetti passivi, costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano il regime di non imponibilità grava sul cedente che invoca il beneficio fiscale.

  • art. 138 Dir. 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità, effettuate verso un altro soggetto passivo o ente non soggetto passivo che agisce come tale in un diverso Stato membro.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione per relationem è ammissibile solo se ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano formulate come violazioni di legge, ma la Corte ha escluso che esse potessero trasformarsi in un riesame del merito.

  • art. 3 l. 7 dicembre 1997, n. 472

    La Corte non ha ravvisato l'errore denunciato in tema di trattamento sanzionatorio e riduzione delle sanzioni.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è stato applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie la non imponibilità IVA richiede la prova, a carico del cedente, dei presupposti costitutivi del beneficio, in particolare dell'effettiva movimentazione dei beni verso un altro Stato membro e della soggettività passiva del cessionario.
  • La prova dell'uscita della merce dal territorio nazionale può essere fornita con documentazione idonea, anche di trasporto (come il CMR), purché nel complesso consenta di accertare l'effettività dell'operazione e non lasci dubbi ragionevoli sulla destinazione intracomunitaria.
  • Il cedente non è tenuto a svolgere indagini investigative post-consegna sulla sorte dei beni, ma deve comunque usare la diligenza dell'operatore commerciale professionale e verificare l'affidabilità della controparte secondo la buona fede.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: se il giudice di merito ha motivato logicamente e in modo non apparente sulla sufficienza della prova, la censura è inammissibile o infondata.
  • La motivazione per relationem è legittima se recepisce in modo autonomo e consapevole la motivazione richiamata e la sentenza consente il controllo sul percorso logico-giuridico seguito.
  • Una censura relativa al trattamento sanzionatorio deve essere sorretta da una precisa e completa allegazione delle ragioni di violazione di legge; in mancanza, non può condurre alla cassazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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