Cassazione Civile, Sentenza n. 16078/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato l'appello erariale e confermato la decisione di primo grado favorevole a Stefano Maggi, il quale aveva ottenuto il rimborso dell'importo pagato (anni 2003-2005) per le tre rate dell'imposta sostitutiva di rivalutazione di partecipazioni societarie. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che il contribuente si era avvalso successivamente (2008) di una seconda rivalutazione a seguito della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 91, legge 24/12/2007 n. 244; l'Agenzia censurava in Cassazione l'omesso esame, da parte della CTR, di fatti decisivi (in particolare il perfezionamento della seconda rivalutazione e la quantificazione dell'imposta dovuta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per più ragioni: violazione del limite della "doppia conforme" (art. 348-ter, comma 5 c.p.c.), in quanto l'Agenzia non ha specificato le divergenze fra i fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado; omissione dell'onere di dedurre che la questione fosse già stata censurata in secondo grado; e perchè le circostanze indicate come "fatti" (perfezionamento della seconda rivalutazione e quantificazione dell'imposta) costituiscono valutazioni e verifiche giuridiche, non fatti storico-naturalistici rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori) e ha dichiarato soccombente la ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La norma è stata invocata dall'Agenzia per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte però ricorda che tale vizio è riferito all'omesso esame di fatti in senso storico-naturalistico e non all'omessa disamina di valutazioni o questioni giuridiche.
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Applicata per la regola della "doppia conforme": il ricorso per cassazione che denuncia omesso esame di fatto è inammissibile se non specifica le diverse ricostruzioni fattuali rese in primo e secondo grado, dimostrando la diversità delle basi fattuali delle decisioni impugnate.
art. 1, comma 91, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Norma richiamata in fatto: ha riaperto i termini per l'effettuazione di una ulteriore rivalutazione delle stesse partecipazioni (circostanza che ha dato luogo alla contestata seconda rivalutazione del 2008).
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134)
Riferimento normativo per l'introduzione della regola della "doppia conforme" (richiamata tramite art. 348-ter c.p.c.) e applicata ratione temporis al caso.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza pubblica (riferimento procedurale sulla trattazione in camera di consiglio/udienza).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in tema di eventuale esenzione o disciplina delle spese per le pubbliche amministrazioni; la Corte rileva che non si applica al caso, benché la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione per omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è necessario indicare fatti in senso storico-naturalistico specifici e provare che tali fatti sono stati oggetto di omessa valutazione; non sono invece sindacabili in cassazione mere valutazioni giuridiche o argomentazioni sotto forma di "punti"
- Quando si denunci la violazione per omesso esame occorre rispettare la regola della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.): il ricorrente deve mostrare che le ragioni di fatto sui cui si è fondata la decisione di primo grado sono diverse da quelle sulla base delle quali la sentenza di secondo grado ha deciso, pena l'inammissibilità del motivo
- E' indispensabile dimostrare che la questione censurata in cassazione sia stata effettivamente proposta e dibattuta anche in secondo grado; deduzioni nuove o non sollevate in appello non possono essere rimesse in cassazione come omesso esame di fatto
- Nel contenzioso tributario relativo a rivalutazioni e rimborsi, per contestare il perfezionamento della rivalutazione o la quantificazione dell'imposta è necessario documentare concretamente (ad es. perizia giurata, atti formali di perfezionamento, calcoli fiscali) gli elementi fattuali contestati, e portarli già nei gradi di merito
- In sede di cassazione non possono essere rimesse generiche censure sulla "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione senza un preciso riferimento ai fatti omessi o a divergenti ricostruzioni fattuali tra i due gradi di giudizio
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