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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16078/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato l'appello erariale e confermato la decisione di primo grado favorevole a Stefano Maggi, il quale aveva ottenuto il rimborso dell'importo pagato (anni 2003-2005) per le tre rate dell'imposta sostitutiva di rivalutazione di partecipazioni societarie. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che il contribuente si era avvalso successivamente (2008) di una seconda rivalutazione a seguito della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 91, legge 24/12/2007 n. 244; l'Agenzia censurava in Cassazione l'omesso esame, da parte della CTR, di fatti decisivi (in particolare il perfezionamento della seconda rivalutazione e la quantificazione dell'imposta dovuta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per più ragioni: violazione del limite della "doppia conforme" (art. 348-ter, comma 5 c.p.c.), in quanto l'Agenzia non ha specificato le divergenze fra i fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado; omissione dell'onere di dedurre che la questione fosse già stata censurata in secondo grado; e perchè le circostanze indicate come "fatti" (perfezionamento della seconda rivalutazione e quantificazione dell'imposta) costituiscono valutazioni e verifiche giuridiche, non fatti storico-naturalistici rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori) e ha dichiarato soccombente la ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione per omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è necessario indicare fatti in senso storico-naturalistico specifici e provare che tali fatti sono stati oggetto di omessa valutazione; non sono invece sindacabili in cassazione mere valutazioni giuridiche o argomentazioni sotto forma di "punti"
  • Quando si denunci la violazione per omesso esame occorre rispettare la regola della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.): il ricorrente deve mostrare che le ragioni di fatto sui cui si è fondata la decisione di primo grado sono diverse da quelle sulla base delle quali la sentenza di secondo grado ha deciso, pena l'inammissibilità del motivo
  • E' indispensabile dimostrare che la questione censurata in cassazione sia stata effettivamente proposta e dibattuta anche in secondo grado; deduzioni nuove o non sollevate in appello non possono essere rimesse in cassazione come omesso esame di fatto
  • Nel contenzioso tributario relativo a rivalutazioni e rimborsi, per contestare il perfezionamento della rivalutazione o la quantificazione dell'imposta è necessario documentare concretamente (ad es. perizia giurata, atti formali di perfezionamento, calcoli fiscali) gli elementi fattuali contestati, e portarli già nei gradi di merito
  • In sede di cassazione non possono essere rimesse generiche censure sulla "insufficienza" o "contraddittorietà" della motivazione senza un preciso riferimento ai fatti omessi o a divergenti ricostruzioni fattuali tra i due gradi di giudizio

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