Cassazione Civile, Sentenza n. 15930/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio Coltraro impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva confermato le sanzioni disciplinari irrogate dalla CO.RE.DI. Sicilia con riferimento a più addebiti: mancata collaborazione con il Consiglio notarile (omessa esibizione di visure ipotecarie e catastali in sede di ispezione), ritardo sistematico nella registrazione e trascrizione degli atti, tardivo pagamento della polizza assicurativa individuale con conseguente sospensione della copertura, redazione di atti nulli (donazione con procura priva delle firme dei testimoni; compravendita priva della dichiarazione di conformità catastale per alcuni garages; atto di 'rettifica' in realtà traslativo privo delle menzioni urbanistiche), e contestata omissione di concedere attenuanti. In Cassazione ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali (tra cui la illegittimità dell'accesso/ispezione, interpretazione dei termini per trascrizione, obbligo o meno della polizza individuale, efficacia di conferme successive sugli atti nulli, e mancata applicazione delle attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha confermato che: il dovere di collaborazione del notaio verso il Consiglio notarile, anche con richiesta semplice di esibizione di documenti, era legittimo e sanzionabile; gli accessi e l'esame di atti e repertori sono compatibili con le regole deontologiche e non violano l'inviolabilità professionale domiciliare; l'obbligo dell'art. 2671 cod. civ. di curare la trascrizione 'nel più breve tempo possibile' è applicabile e giustifica responsabilità disciplinare per ritardi sistematici (non esiste un termine rigido di 30 giorni come unico parametro); la sospensione della copertura per mancato tempestivo pagamento della polizza individuale integra violazione dell'obbligo di tutela degli interessi dei terzi, dato che la copertura collettiva non è ritenuta in genere sufficiente; la redazione di atti contenenti nullità formali rilevanti integra responsabilità disciplinare anche se poi intervenga una conferma successiva; le attenuanti (incluso il ravvedimento operoso) sono valutabili dal giudice del merito e, qui, sono state riconosciute solo in parte e non potevano estinguere la rilevanza disciplinare per fatti ripetuti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n. 89/1913 (legge notarile), art. 93-bis, 2° co., lett. a)
possibilita' di effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti del notaio
anche nella formulazione previgente era legittimo l'esame di atti e repertori da parte del Consiglio notarile e il dovere di collaborazione del notaio si estende anche a semplici richieste di documentazione
legge n. 89/1913 (legge notarile), art. 147, lett. a) e b)
sanzionabilita' disciplinare per comportamenti che ledono dignita', decoro e prestigio della classe notarile
articolo norma la responsabilita' disciplinare del notaio per mancanza di collaborazione, ritardi e condotte deontologicamente rilevanti; integra base normativa per sanzioni contestate
codice civile, art. 2671, 1° co.
il notaio deve curare che la trascrizione venga eseguita 'nel piu' breve tempo possibile'
non fissa un termine unico di 30 giorni; impone al notaio particolare sollecitudine e consente al giudice di merito di valutare se il ritardo sia giustificato
legge n. 52/1985, art. 29, 1° co. bis
dichiarazione di conformita' catastale richiesta per alcuni trasferimenti
la mancanza della dichiarazione di conformita' catastale per determinate unita' immobiliari rende l'atto nullo e il notaio che riceve l'atto privo della menzione viola l'art. 28 legge notarile
legge n. 47/1985, art. 40
menzioni urbanistiche richieste per atti che trasferiscono fabbricati rurali
l'assenza delle menzioni urbanistiche in atti che hanno natura traslativa costituisce nullita' rilevante e responsabilita' disciplinare del notaio
codice deontologico dei notai, art. A.4.1 lettera b) e art.1
dovere del notaio di comunicare al Consiglio i dati e le informazioni richieste e di esibire copie, estratti del repertorio e atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale
la deontologia professionale integra e specifica il dovere di collaborazione, e la sua violazione e' rilevante ai fini disciplinari
legge n. 89/1913 (legge notarile), art. 28 e art. 138
divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge; sanzioni disciplinari come la sospensione
la redazione di clausole o atti nulli costituisce illecito disciplinare istantaneo; eventuali conferme successive non escludono la responsabilita' disciplinare
legge n. 89/1913 (legge notarile), art. 144 (10 co.)
previsione di attenuanti, inclusa la riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso
l'accertamento e la valutazione delle attenuanti spettano al giudice di merito; il ravvedimento operoso rileva se effettivamente accertato e idoneo a eliminare le conseguenze dannose
decreto legislativo n. 249/2006, art. 26 (sostituzione art.144 leg. not.)
modifiche alla disciplina delle attenuanti e della graduazione delle sanzioni
norma richiamata nella valutazione delle attenuanti e nella commisurazione delle sanzioni disciplinari
Massime di principio
- Il notaio ha un dovere di collaborazione verso il Consiglio notarile: l'esibizione di atti, repertori e documenti anche a semplice richiesta e' obbligatoria e la sua omissione e' sanzionabile disciplinarmente.
- Le ispezioni e gli accessi agli studi notarili per l'esame di atti e repertori rientrano nei poteri di vigilanza e, se svolti nei limiti di legge e deontologia, non costituiscono violazione dell'inviolabilita' del domicilio professionale.
- Il termine per la trascrizione previsto dall'art. 2671 c.c. e' 'il piu' breve tempo possibile' e non equivale automaticamente a un termine fisso di 30 giorni: ritardi sistematici e non giustificati possono integrare responsabilita' disciplinare.
- La copertura assicurativa collettiva non esclude l'obbligo del notaio di provvedere ad adeguata tutela assicurativa individuale; la sospensione della copertura per ritardato pagamento puo' esporre a sanzione disciplinare per mancata tutela degli interessi dei terzi.
- La redazione di atti che contengono nullita' formali rilevanti (mancanza di menzioni catastali o urbanistiche, firme di testimoni, ecc.) configura illecito disciplinare al momento della redazione, e una successiva conferma dell'atto non necessariamente estingue la responsabilita' professionale.
- Il riconoscimento di attenuanti, incluso il ravvedimento operoso, e' di competenza del giudice del merito e richiede accertamento concreto: non sempre le iniziative ex post sono idonee a eliminare la rilevanza disciplinare di fatti gravi o ripetuti.
- In sede di cassazione le memorie non possono introdurre nuove questioni o ampliare i motivi di ricorso originari: argomentazioni nuove sono, di regola, precluse.
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