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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15979/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte dei Conti della Regione Umbria che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in relazione a un'azione per danno erariale promossa dal Procuratore regionale (poi dal Proc. Gen.) per circa 44.210.906,99 €, derivante da presunti atti di mala gestio e da erogazioni/finanziamenti della Regione Umbria e della Provincia di Perugia a favore di Umbria TPL e Mobilità s.p.a. (contributi per manutenzione infrastruttura ferroviaria senza verifiche, anticipazione di tesoreria non rientrata, provvista a fondo perduto per aumento di capitale, sovvenzioni straordinarie per carenze di liquidità, somme per promozione e sviluppo del servizio, e altre erogazioni disposte con D.G.R. 2010-2013). Il Procuratore Generale chiedeva che fosse riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti e che la causa fosse rimessa alla Sezione regionale dell'Umbria per la valutazione della responsabilità contabile.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Pur affermando principi di natura interpretativa (tra cui che l'art.12 del d.lgs. n.175/2016 non esclude in radice la giurisdizione contabile ogniqualvolta un ente partecipante subisca un danno diretto), le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel caso concreto, la sentenza impugnata avesse adeguatamente valutato l'insindacabilità delle scelte amministrative della Regione e della Provincia (motivazione di merito secondo cui le erogazioni erano giustificate per evitare l'interruzione del servizio TPL), e che tale apprezzamento meritorio non potesse essere sovvertito in cassazione nei limiti del sindacato esercitabile davanti a questa Corte. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile la parte del ricorso riguardante la responsabilità degli amministratori di UTM, per mancata configurazione della partecipata come in house e per l'assenza dei presupposti per ricondurre la mala gestio dei vertici sociali a danno erariale diretto. Ha altresì respinto le eccezioni di nullità della notifica via PEC, ritenendo valida la ricezione dell'atto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)

    art.12 co.1-2; art.2 co.1 lett. o); art.14; art.16

    L'art.12 non esclude che la Corte dei Conti possa conoscere di danni patrimoniali o non patrimoniali subiti dagli enti partecipanti: la norma chiarisce e integra la materia ma non assorbe o abroga la responsabilità contabile ordinaria; il requisito della società in house non è l'unico presupposto per la giurisdizione quando è configurabile un danno diretto subito dall'ente partecipante.

  • d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76

    Richiamato come fonte della responsabilità per danni arrecati dagli amministratori e dipendenti della Regione; non è escluso dall'art.12 TUSP e rimane rilevante per valutare responsabilità e limiti.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Norma richiamata per la responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali (provincia); utile per inquadrare la responsabilità contabile degli organi politici locali.

  • Legge 14 gennaio 1994, n. 20

    Richiamata come quadro normativo dei casi e limiti della responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti pubblici; riferimento fondamentale per misurare la responsabilità degli organi pubblici.

  • d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

    Richiama l'art.33 d.lgs. n.76/2000 per la responsabilità dei soggetti regionali nell'ambito del riordino della contabilità pubblica; rilevante per l'azione di responsabilità verso amministratori regionali.

  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod.)

    Richiamato nella disamina sulle notifiche digitali e sugli elenchi di PEC pubblici; la Corte ha ritenuto valida la notifica via PEC della Procura benché l'indirizzo non fosse nel registro generale del Ministero, in presenza della effettiva ricezione e mancata prova di errori tecnici.

  • legge 11 gennaio 1994, n. 53

    Citata in relazione alla disciplina delle notifiche digitali e al principio di elettività della domiciliazione elettronica; la Corte ha ritenuto comunque efficace la notifica raggiungendo lo scopo.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)

    art.6-bis, art.6-ter, art.6-quater, art.62

    Richiamato nel contesto degli indici di domicili digitali, registri AGID e obblighi delle amministrazioni di aggiornare indirizzi elettronici; utile nella valutazione della regolarità delle notifiche via PEC.

Massime di principio

  • La giurisdizione contabile può essere esercitata quando il danno è 'subito dagli enti partecipanti' (danno diretto), anche se la società partecipata non è qualificabile come in house: l'art.12 TUSP non esclude a priori la responsabilità contabile in tali casi.
  • Per gli amministratori/consiglieri pubblici la responsabilità contabile può trovare spazio quando atti o omissioni adottati nell'esercizio delle loro funzioni causano un danno diretto all'ente (es. erogazioni illegittime, omessa vigilanza), valutando la legittimità/razionalità delle scelte amministrative (irragionevolezza, illogicità, palese illegittimità).
  • La mala gestio degli organi sociali di una partecipata privatistica difficilmente è automaticamente ricondotta a danno erariale verso l'ente partecipante, salvo che emerga un nesso diretto e attuale tra condotte degli organi sociali e pregiudizio diretto all'ente (o che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa speciale).
  • Le scelte discrezionali della P.A. (es. erogazioni per garantire la continuità di un servizio pubblico) sono sindacabili dalla Corte dei Conti solo nei limiti di legittimità: devono risultare irragionevoli, illogiche o abnormi per configurare responsabilità; valutazioni meritorie insindacabili in sede di cassazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le notifiche a mezzo PEC sono valide se raggiungono lo scopo della comunicazione e non è stata fornita prova di errori tecnici; la mancata presenza dell'indirizzo del mittente nei registri del Ministero della Giustizia non comporta automatica nullità se la ricezione è dimostrata.
  • In ipotesi complesse con plurime categorie di responsabili (organi sociali, amministratori pubblici, funzionari), è necessario definire chiaramente il petitum e il rapporto giuridico dedotto: la giurisdizione si valuta sulla base della causa petendi e del danno prospettato, non solo sulla qualifica formale delle parti.

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