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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40730/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2003, una somma di euro 101.225,50 erogata da una società in accomandita semplice alla ricorrente, che era socia della società. La contribuente ha sostenuto che tale importo non fosse imponibile perché riferibile, almeno in parte, alla restituzione di pregressi finanziamenti soci e non alla sola liquidazione della quota sociale, richiamando una scrittura transattiva intervenuta tra società e soci e un decreto ingiuntivo ottenuto in relazione alla restituzione di finanziamenti. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in rapporto agli artt. 5 e 16, comma 1, lett. i), d.P.R. 917/1986, lamentando che la CTR non avesse correttamente interpretato la transazione, trascurandone il contenuto complessivo e la comune volontà delle parti di definire anche la questione dei finanziamenti soci. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1965 e 1971 c.c., sempre in rapporto agli artt. 5 e 16, comma 1, lett. i), d.P.R. 917/1986, sostenendo che la transazione avesse ad oggetto anche la lite sui finanziamenti soci e che, in presenza di una res litigiosa, la somma pattuita non potesse essere qualificata solo come liquidazione della quota societaria. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza regionale che aveva invece ritenuto imponibile l'intera somma come corrispettivo della liquidazione della partecipazione, escludendo che fosse stata provata la restituzione di finanziamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, entrambi i motivi, osservando che la sentenza d'appello non aveva escluso in astratto che la transazione potesse riguardare anche la lite sui finanziamenti, ma aveva accertato in fatto che la contribuente non aveva dimostrato, né nell'an né nel quantum, l'esistenza di tali finanziamenti e quindi non aveva provato che una parte della somma ricevuta fosse da imputare a restituzione di capitale e non a liquidazione della quota sociale. La Corte ha valorizzato il principio per cui, in materia tributaria e in presenza di una transazione, occorre verificare concretamente l'esistenza e la determinabilità degli elementi reddituali, non potendo le parti attribuire discrezionalmente un'etichetta fiscale alle somme corrisposte. Ha quindi confermato la valutazione di merito della CTR, ritenendola non censurabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando una somma è corrisposta in esecuzione di una transazione, il giudice deve verificare in concreto se e in quale misura essa sia riferibile a componenti imponibili o non imponibili del reddito; la mera qualificazione negoziale attribuita dalle parti non è di per sé निर्णisiva ai fini fiscali.
  • L'onere di provare la sussistenza e la determinabilità degli elementi negativi del reddito incombe sul contribuente che li invoca per escludere o ridurre la tassazione della somma percepita.
  • La transazione, quale composizione di una res dubia, non consente alle parti di sottrarre arbitrariamente a imposizione somme che, per natura e prova disponibile, risultino riferibili a un diverso titolo fiscalmente rilevante.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito con cui il giudice di appello, esaminata la documentazione disponibile, ritenga non provata l'esistenza di un finanziamento soci da restituire e imputi la somma alla liquidazione della quota sociale.
  • Il richiamo a precedenti giudizi civili, decreti ingiuntivi o documentazione contabile è utile solo se tali elementi consentono di dimostrare, in modo oggettivo, l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere; in mancanza, non è possibile desumere automaticamente la natura non imponibile della somma corrisposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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