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Sentenza

Sentenza del 19/12/2024 n. 33457 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2005, emesso dopo l’omessa dichiarazione dei redditi e la contestata omessa tenuta della contabilità. Sulla base del PVC della Guardia di Finanza del 26 novembre 2011, l’imponibile era stato ricostruito a partire dalle fatture rinvenute, stimando costi del personale al 50% e altri costi al 25% (redditività del 25%). Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e la conferma della decisione da parte della CTR della Campania, la società ha proposto cinque motivi in Cassazione: (1) nullità per motivazione meramente riproduttiva della pronuncia di primo grado e mancato esame dell’appello; (2) nullità per motivazione apparente sulla regolarità della notifica dell’accertamento; (3) violazione delle regole sulla decadenza e sulla sanatoria dei vizi di notifica quando il destinatario riceve l’atto dopo la scadenza; (4) omessa pronuncia sulla mancata considerazione delle osservazioni successive al PVC; (5) violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per la mancata valutazione o menzione di tali osservazioni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva affermato in modo apodittico che la notificazione era regolare, senza esaminare le specifiche contestazioni della società sulla procedura notificatoria né chiarire la data di decadenza e il rilievo dell’eventuale ricezione dell’atto il 2 gennaio 2012. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il primo è stato rigettato: la motivazione per relationem è ammissibile e la ricorrente non aveva indicato specificamente quali questioni d’appello fossero rimaste senza risposta. Il quarto e il quinto sono stati rigettati: la CTR aveva implicitamente pronunciato sulla questione delle osservazioni post-PVC; l’Amministrazione deve valutarle, ma non è tenuta a darne conto nell’avviso. Le ulteriori contestazioni su contabilità, ricavi e costi sono state ritenute non adeguatamente provate o non specificamente argomentate. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, della Costituzione

    La decisione non ravvisa una carenza generale di motivazione nella sentenza d’appello: è consentita la motivazione per relationem, purché la pronuncia abbia contenuto motivazionale effettivo. La censura sulla notificazione è invece accolta perché la motivazione della CTR su quel punto è solo apparente.

  • Art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione è invocata in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria. Il rinvio alla decisione di primo grado non determina di per sé nullità; lo è, invece, una risposta meramente apodittica che non affronta le specifiche contestazioni decisive.

  • Art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973

    La tempestività dell’accertamento dipende dal rispetto del termine di decadenza. Nel caso concreto la Cassazione non decide se la notifica lo abbia rispettato: rinvia perché il giudice d’appello chiarisca la data di scadenza e valuti compiutamente la procedura notificatoria e la data di ricezione.

  • Art. 156 c.p.c.

    La sanatoria del vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo non può essere affermata in modo automatico senza esaminare la contestazione relativa alla decadenza. La Cassazione rileva che la CTR non ha chiarito se il ricevimento dell’atto, asseritamente avvenuto il 2 gennaio 2012, fosse successivo alla scadenza del termine.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

    In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.

    L’Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dal contribuente nel termine previsto dopo il PVC, ma non è tenuta a menzionarle né a motivare nell’avviso il modo in cui le ha considerate; la loro mancata menzione, da sola, non comporta la nullità dell’accertamento.

  • Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973

    La motivazione è quindi presente e chiara, mentre la critica della società non è centrata, perché opera riferimento alla istituzione delle scritture contabili, ma non chiarisce come avrebbe dimostrato che dette scritture siano state regolarmente tenute.

    La decisione considera legittimo, nel caso concreto, il ricorso all’accertamento induttivo in presenza dell’omessa dichiarazione e dell’omessa tenuta della contabilità. Per contestare tale ricostruzione non basta affermare che le scritture erano state istituite: occorre dimostrare che siano state regolarmente tenute e documentare specificamente ricavi e costi.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non rende automaticamente nulla una sentenza d’appello: chi deduce l’omesso esame deve indicare con precisione le questioni o i motivi di appello rimasti senza risposta.
  • Quando la regolarità della notifica di un atto tributario è contestata con rilievi specifici, il giudice deve esaminare l’intera procedura e spiegare le ragioni della propria conclusione; una formula generica di regolarità può integrare motivazione apparente.
  • Per decidere se una notifica sia tempestiva occorre individuare la data di scadenza della decadenza e valutare le circostanze rilevanti della procedura, compresa l’eventuale ricezione dell’atto dopo tale scadenza. La sentenza non risolve definitivamente questo profilo, ma dispone un nuovo esame.
  • Le osservazioni presentate dopo il PVC devono essere valutate dall’Amministrazione, ma non devono necessariamente essere menzionate o confutate nell’avviso; la sola omissione di una risposta esplicita non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento.
  • In presenza di omessa dichiarazione e contabilità non regolarmente tenuta, contestare l’accertamento induttivo richiede allegazioni e prove puntuali: occorre documentare i ricavi corretti e indicare i costi specifici, dimostrandone inerenza e competenza.

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