Sentenza del 19/12/2024 n. 33312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento e l’avviso di irrogazione immediata delle sanzioni, relativi al mancato versamento dell’accisa sul gas naturale per il periodo 2010-2012 e alle vendite nella zona di Rieti. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3719/2017 del 21 giugno 2017, aveva accolto l’appello della Curatela contro la sentenza n. 24014/2015 della CTP di Roma, ritenendo che mancassero le fatture e che i conteggi dell’Ufficio fossero poco comprensibili. L’ADMO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame di un fatto decisivo, perché la vendita e i dati contabili risultavano dal PVC del 18 settembre 2012; violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, sostenendo che l’atto era motivato per relationem mediante richiamo al verbale. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che il PVC riportava dati estratti dal software contabile della società alla presenza dei suoi dipendenti e che la documentazione era nella disponibilità della contribuente. Ha inoltre stabilito che la complessità o la scarsa comprensibilità dei conteggi non giustifica da sola l’annullamento dell’atto: la CTR doveva verificare l’effettiva debenza e quantificare l’accisa, avvalendosi, se necessario, di una consulenza tecnica. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La norma è invocata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella documentazione contabile e nei dati del PVC relativi alle vendite di gas. Il motivo è stato accolto.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
la particolare complessità degli accertamenti eseguiti dall'amministrazione finanziaria e dei conteggi posti alla base del processo verbale di contestazione fondato su dati ricavati dalla contabilità del contribuente e richiamato per relationem nell'atto impositivo impugnato non può costituire causa di annullamento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 7 legge 27/07/2000, n. 212, essendo necessario che il giudice si avvalga di tutti gli strumenti indicati nella normativa processuale, compresa l'eventuale consulenza tecnica, al fine di accertare il rapporto sostanziale controverso.
Il richiamo per relationem a un PVC basato sulla contabilità del contribuente non comporta l’annullamento dell’atto per il solo fatto che gli accertamenti o i conteggi siano complessi o poco comprensibili. Il giudice deve esaminare il rapporto sostanziale e ricorrere agli strumenti istruttori necessari, inclusa la consulenza tecnica.
Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il processo tributario, anche se si fonda sull'impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di ampi poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella dell'ufficio.
Il giudice tributario non deve limitarsi a verificare formalmente l’atto impugnato: deve accertare il rapporto tributario sottostante e può esercitare poteri istruttori per stabilire la debenza e la misura dell’imposta.
Il carattere tecnico del fatto da accertare non esime, tuttavia, quest'ultimo dal suo esame, potendo ricorrere alla nomina di consulenti tecnici, secondo quanto previsto dall'art. 61 cod. proc. civ.
Quando la decisione richiede competenze tecniche non necessariamente proprie del giudice, questi deve comunque esaminare la questione e può avvalersi di consulenti tecnici.
Tali dati risultano, quindi, da un atto dotato di fede pubblica privilegiata con riferimento all'espletamento della verifica, all'estrazione dei dati dal software della società contribuente alla presenza del personale dipendente, trattandosi di fatti che "che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (art. 2700 cod. civ.).
La fede privilegiata del verbale copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, tra cui, nel caso concreto, l’estrazione dei dati contabili dal software aziendale alla presenza del personale della società.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’impugnazione dell’atto comporta anche l’esame del rapporto sostanziale: il giudice deve verificare se l’imposta sia effettivamente dovuta e in quale misura, non limitandosi a rilevare difficoltà di lettura dell’accertamento.
- La complessità dei conteggi o la loro scarsa comprensibilità non determina automaticamente l’annullamento dell’atto impositivo; se occorre, il giudice deve usare gli strumenti istruttori disponibili, compresa la consulenza tecnica.
- Un PVC richiamato per relationem può fondare l’atto quando contiene gli elementi dell’accertamento; la fede privilegiata riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto o osservato direttamente, non ogni valutazione o conclusione contabile contenuta nel verbale.
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