Sentenza del 19/12/2024 n. 33292 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di incameramento del credito relativo all’eccedenza di accisa sul gas naturale immesso in consumo nella provincia di Cremona. L’Ufficio aveva ritenuto il credito decaduto perché maturato con il conguaglio dell’anno d’imposta 2014, dichiarato nel 2015, e non chiesto a rimborso entro due anni da tale dichiarazione, in relazione alla cessazione dell’attività di distribuzione in quell’ambito territoriale. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente; con il secondo, la violazione degli artt. 14, commi 2 e 3, e 26, comma 13, TUA, sostenendo che l’eccedenza si rinnova e si riporta nelle dichiarazioni successive finché permane il rapporto tributario, anche se l’attività prosegue in altri ambiti territoriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere la ragione della decisione. Ha dichiarato inammissibile la parte del secondo motivo che attribuiva alla CTR la decorrenza del termine dal pagamento, perché non coglieva la ratio effettiva della sentenza. Ha invece accolto il secondo motivo nella parte restante: il termine biennale per chiedere il rimborso dell’eccedenza di accisa non decorre dalla dichiarazione in cui il credito è sorto, ma dall’ultima dichiarazione annuale di consumo, quando cessa il rapporto tributario e non è più possibile riportare o compensare il credito. In assenza di cessazione del rapporto non decorre la decadenza e non può essere incamerato il credito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Spese dei due gradi di merito compensate; l’Ufficio è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 14, commi 2 e 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Il versamento indebito può essere oggetto di rimborso nel termine di due anni dal pagamento, non diversamente dalla norma di chiusura prevista dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (rimborso anomalo), mentre in caso di eccedenza di imposta a credito, il rimborso è consentito ove venga meno il rapporto tributario al quale è collegato il riporto a nuovo del credito di imposta; in questo caso, il rimborso è consentito nel termine di due anni dalla chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.
La disciplina distingue il rimborso di un pagamento indebito, per il quale il biennio decorre dal pagamento, dal rimborso di un’eccedenza risultante dalle dichiarazioni di consumo. Per quest’ultima, il termine decorre dalla cessazione del rapporto tributario, identificata dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo.
Art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Il meccanismo di assolvimento dell'accisa prevede esplicitamente (art. 26, comma 13, TUA) che "le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto", con riferimento al solo meccanismo di "compensazione od accredito interno" e non anche al rimborso.
L’eccedenza di accisa è ordinariamente utilizzata mediante detrazione dai successivi versamenti di acconto, non tramite un rimborso immediato. Se il credito permane, viene riportato e rinnovato nelle dichiarazioni successive finché il rapporto tributario è in essere; il rimborso diventa esercitabile quando tale rapporto cessa.
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il versamento indebito può essere oggetto di rimborso nel termine di due anni dal pagamento, non diversamente dalla norma di chiusura prevista dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (rimborso anomalo), mentre in caso di eccedenza di imposta a credito, il rimborso è consentito ove venga meno il rapporto tributario al quale è collegato il riporto a nuovo del credito di imposta.
La norma di chiusura riguarda il rimborso di un versamento indebito, soggetto al termine biennale dal pagamento. La Corte distingue tale ipotesi dall’eccedenza di accisa riportabile, il cui termine di rimborso decorre invece dalla chiusura del rapporto tributario.
Nella specie, il percorso logico seguito dalla decisione impugnata, sia pur sintetico, è completo, avendo il giudice di appello incentrato la decisione sulla circostanza che la domanda di rimborso decorresse dal deposito della dichiarazione annuale di consumo relativa all'ambito territoriale in cui era maturata l'eccedenza di imposta, dichiarazione presentata nel 2015, con conseguente operatività della decadenza biennale.
La censura di motivazione apparente è fondata solo se manca in assoluto un percorso logico ricostruibile. Una motivazione sintetica non è nulla quando rende comprensibile la ragione della decisione.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Le disposizioni individuano i vizi denunciabili in cassazione: nel caso concreto il primo motivo, relativo alla nullità per difetto di motivazione, è stato rigettato; il secondo, per violazione di legge, è stato accolto nella parte che censurava la decorrenza della decadenza dalla dichiarazione in cui il credito era sorto.
Massime di principio
- Per un’eccedenza di accisa riportabile, la dichiarazione annuale in cui il credito emerge non fa partire, da sola, il termine biennale per chiederne il rimborso: il credito è normalmente utilizzato in detrazione e si rinnova nelle dichiarazioni successive.
- Il termine biennale per chiedere il rimborso dell’eccedenza decorre dalla cessazione del rapporto tributario, normalmente attestata dall’ultima dichiarazione annuale di consumo. Prima di allora, se il rapporto resta attivo, non si verifica la decadenza del diritto al rimborso.
- La cessazione dell’attività in un singolo ambito territoriale non determina necessariamente la cessazione del rapporto tributario rilevante, se il contribuente continua a operare e a riportare il credito nel rapporto d’imposta.
- Occorre distinguere l’eccedenza d’imposta risultante dal meccanismo ordinario di acconti e conguaglio dal pagamento indebito in senso stretto: per quest’ultimo il biennio decorre dal pagamento; per l’eccedenza riportabile, dalla chiusura del rapporto tributario.
- Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente o nulla: il vizio sussiste quando è impossibile ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
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