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Sentenza

Sentenza del 19/12/2024 n. 33284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di pagamento del 13 novembre 2013, relativo ai periodi d’imposta 2011 e 2012, con cui era stata contestata la tardiva trasmissione dei dati mensili sul consumo di energia elettrica autoprodotta e utilizzata nello stabilimento. L’Ufficio sosteneva che, per beneficiare dell’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lett. f), del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), fosse necessaria la comunicazione mensile entro il giorno 20 e che tale adempimento fosse costitutivo, non meramente formale. La società aveva contestato l’atto; dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Udine per violazione del contraddittorio, la CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva accolto l’appello incidentale della contribuente sulle questioni assorbite, ritenendo irrilevante la tardività delle comunicazioni, dato il superamento della soglia mensile di 1.200.000 kWh. L’Ufficio ha impugnato tale decisione in cassazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 52 TUA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. Ha stabilito che, nella disciplina applicabile ai periodi in esame, la mancata o tardiva comunicazione mensile dei consumi non determina la decadenza dall’esenzione: l’adempimento ha natura formale, poiché la decadenza non è espressamente prevista e le dichiarazioni annuali, insieme ai controlli dell’Amministrazione, consentono di verificare i requisiti sostanziali. L’esenzione resta comunque subordinata alla prova che ricorrano effettivamente i presupposti normativi, incluso il superamento della soglia di consumo. Resta quindi ferma la decisione favorevole alla società. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), nel testo applicabile ratione temporis

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa norma si interpreta nel senso che l'omessa comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), TUA, nella disciplina applicabile ratione temporis.

    La comunicazione mensile entro il giorno 20 non è condizione costitutiva la cui inosservanza comporti automaticamente la perdita dell’esenzione: in assenza di una decadenza espressamente prevista, l’omissione o il ritardo non precludono il beneficio se i requisiti sostanziali sono dimostrabili.

  • Art. 53, comma 8, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    nella specie, gli obblighi dichiarativi annuali, previsti dai citato art. 53 comma 8 del TUA, sono comprensivi di tutti dati di autoconsumo, che vengono esposti anche nelle dichiarazioni mensili ex art. 52 comma 3 lett. f);

    La dichiarazione annuale contiene i dati di autoconsumo riportati anche nelle comunicazioni mensili e permette all’Amministrazione di controllare i presupposti dell’esenzione; non costituisce una sanatoria, ma uno strumento idoneo di verifica.

  • Art. 53, comma 7, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    inoltre, continui ed incisivi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria sono previsti sia all'inizio dell'esercizio dell'officina di produzione, sia nel corso dell'attività (artt.53 comma 7 e 58 del TUA), in un sistema che implica rilevazioni metriche e contabili, oltre che verifiche fiscali

    I controlli previsti durante l’attività produttiva concorrono, insieme agli obblighi dichiarativi annuali, a consentire all’Amministrazione di verificare i consumi effettivi e la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’esenzione.

  • Art. 58 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    inoltre, continui ed incisivi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria sono previsti sia all'inizio dell'esercizio dell'officina di produzione, sia nel corso dell'attività (artt.53 comma 7 e 58 del TUA), in un sistema che implica rilevazioni metriche e contabili, oltre che verifiche fiscali

    I controlli dell’Amministrazione durante l’esercizio dell’attività, assieme alle rilevazioni metriche e contabili, consentono di accertare l’effettiva ricorrenza delle condizioni per l’esenzione anche quando la comunicazione mensile è tardiva o omessa.

Massime di principio

  • Per l’esenzione dall’accisa prevista per gli autoproduttori con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, la tardiva o omessa comunicazione mensile non comporta, da sola, la decadenza dal beneficio se la disciplina applicabile non prevede espressamente tale conseguenza.
  • La natura formale della comunicazione mensile non elimina l’onere di dimostrare i requisiti sostanziali dell’esenzione, in particolare i consumi effettivi richiesti dalla legge.
  • Nel valutare l’accesso a un’agevolazione, occorre distinguere tra requisiti sostanziali e obblighi dichiarativi: dichiarazioni annuali e controlli fiscali possono permettere di verificare i primi senza trasformare ogni irregolarità formale in causa automatica di perdita del beneficio.
  • La lettura restrittiva delle agevolazioni non giustifica l’introduzione di una decadenza non prevista dalla norma, soprattutto quando la disciplina collega il beneficio all’effettiva produzione e al consumo di energia.

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