Sentenza del 19/12/2024 n. 33295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto di irrogazione delle sanzioni per avere installato un'officina di produzione di energia elettrica senza preventiva denuncia e per avere omesso il pagamento dell'accisa relativa ai periodi d'imposta 2012-2017. L'accertamento, successivo al verbale del 6 maggio 2016 e al PVC del 26 luglio 2017, riguardava un gruppo elettrogeno locato dalla società a un terzo. La CTP di Messina aveva accolto il ricorso; la CTR della Sicilia aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il generatore fosse un impianto di produzione primaria, sostitutivo della rete, e non un gruppo di soccorso esente. In cassazione la società ha dedotto: (1) motivazione apparente della sentenza della CTR, perché non avrebbe spiegato l'esclusione della natura di gruppo di soccorso; (2) violazione dell'art. 52, comma 2, lett. d), TUA, sostenendo che il generatore serviva a sopperire a temporanee mancanze di energia e che la sua potenza non superava 200 kW.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e illustrava il percorso logico, fondato sul mancato collegamento del generatore alla rete e sulla sua funzione sostitutiva della fornitura ordinaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione sul limite di potenza non investiva la ratio della decisione e non era stata contestata in precedenza; la qualificazione del generatore come impianto sostitutivo, anziché di soccorso, dipendeva inoltre da un accertamento di fatto del giudice di merito, non utilmente censurato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Come accertato dal giudice di appello, il gruppo elettrogeno non aveva la funzione di entrare in servizio in caso di improvvise cadute di tensione dell'impianto elettrico, mantenendo momentaneamente la tensione elettrica in caso di sospensione dell'erogazione da parte del fornitore di energia, bensì aveva la funzione di impianto di fornitura di energia elettrica in assenza di fonte di rete e in sostituzione della stessa.
L'esenzione per i gruppi elettrogeni di soccorso riguarda impianti destinati a intervenire temporaneamente quando viene meno la fornitura di rete e a mantenere la continuità del servizio. Non si applica, secondo l'accertamento di fatto compiuto nel caso concreto, a un generatore che opera come fonte ordinaria o sostitutiva della rete.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Ha ritenuto il giudice di appello che le officine di produzione di energia elettrica, ancorché utilizzate per uso proprio, sono soggette ad accisa ex artt. 53, comma 1 e 54 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) salvo che si tratti di gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw (art. 52, comma 2, lett. d) TUA) che consentano il mantenimento della tensione elettrica in caso di sospensione dell'erogazione di energia elettrica.
La produzione di energia elettrica in un'officina è soggetta ad accisa anche quando destinata all'uso proprio, salvo che ricorra una specifica esenzione prevista dal TUA, come quella per i gruppi di soccorso entro il limite di potenza stabilito.
Art. 54, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Ha ritenuto il giudice di appello che le officine di produzione di energia elettrica, ancorché utilizzate per uso proprio, sono soggette ad accisa ex artt. 53, comma 1 e 54 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) salvo che si tratti di gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw (art. 52, comma 2, lett. d) TUA) che consentano il mantenimento della tensione elettrica in caso di sospensione dell'erogazione di energia elettrica.
La disposizione è applicata insieme all'art. 53, comma 1, per assoggettare ad accisa le officine di produzione di energia elettrica, inclusi gli impianti destinati all'autoconsumo, fatta salva l'esenzione specifica per i gruppi elettrogeni di soccorso.
Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile
Il primo motivo è infondato, potendo il difetto di motivazione essere censurato solo sotto il profilo dell'assoluta assenza del percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione.
La censura di legittimità per vizio motivazionale non consente di contestare la sinteticità o la persuasività della motivazione: è rilevante solo l'assenza assoluta del percorso logico che sostiene la decisione.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
La norma è richiamata quale parametro della censura di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché, per un profilo, non pertinente alla ratio decidendi e, per l'altro, diretto a rimettere in discussione un accertamento di fatto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per distinguere un gruppo elettrogeno di soccorso da un impianto di produzione ordinaria è decisiva la funzione concreta: il primo interviene temporaneamente in caso di interruzione della rete e contribuisce a mantenere la continuità del servizio; un generatore che costituisce una fonte autonoma o sostitutiva della rete non rientra, per ciò solo, nell'esenzione prevista per i gruppi di soccorso.
- Il limite di potenza previsto per l'esenzione non basta, da solo, a dimostrare il diritto all'esenzione: occorre anche provare che l'impianto abbia effettivamente natura e funzione di gruppo elettrogeno di soccorso.
- In cassazione, una motivazione concisa non è per questo apparente se rende riconoscibile il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio motivazionale è configurabile solo quando il percorso logico sia assolutamente assente.
- La qualificazione tecnica e la funzione effettiva dell'impianto, quando dipendono da circostanze concrete accertate dal giudice di merito, non possono essere riesaminate in cassazione come una nuova valutazione dei fatti; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare un effettivo errore di diritto.
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