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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21706/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio disponeva la variazione di classamento di un immobile sito in Roma, in microzona Trastevere, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica perché eseguita tramite raccomandata recapitata da un operatore di posta privata (Nexive s.p.a.), quindi in forma non consentita. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario la raccomandata ordinaria A/R sarebbe modalità equiparata alle altre e che la liberalizzazione dei servizi postali consentirebbe l'utilizzo di operatori privati; con un secondo motivo denunciava vizio di motivazione per asserita incomprensibilità e contraddittorietà della sentenza, poiché l'irritualità della notifica non avrebbe potuto impedire la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR era ragionevole e non presentava alcuna anomalia denunciabile in cassazione, poiché aveva qualificato la notificazione come inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ha poi ritenuto infondato anche il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo considerato, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la sanatoria non vale ai fini della tempestività quando manca certezza legale della data di consegna all'operatore. Effettuata la verifica sulla base del fascicolo di merito, la Corte ha accertato che l'appello dell'Ufficio era tardivo: la sentenza di primo grado era stata depositata il 25 luglio 2016 e l'appello era stato spedito il 22 febbraio 2017, mentre la prima prova certa della ricezione da parte dell'appellata risultava solo dalle controdeduzioni del 17 aprile 2017, oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., anche tenuto conto della sospensione feriale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento catastale e della variazione di classamento

  • artt. 16 e 38 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocati per sostenere l'ammissibilità della notifica dell'appello nel processo tributario mediante raccomandata; la Corte non accoglie la censura

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza; la tempestività va verificata rispetto a tale termine

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    parametro formale del primo motivo, dedotto come violazione di legge

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    parametro formale del secondo motivo, ma il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    l'obbligo di motivazione è rispettato se la sentenza non è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione si configura solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, con nullità della sentenza

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per il principio della ragione più liquida nell'ordine di esame delle questioni

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. come canone di economia processuale

  • art. 111 Cost.

    richiamato per economia processuale e per il minimo costituzionale della motivazione

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato quale base della declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 2008/6/CE (direttiva n. 2008/6/CE)

    richiamata come quadro europeo della liberalizzazione dei servizi postali e della notifica da parte degli operatori postali

  • L. n. 124 del 2017

    richiamata quale disciplina successiva rilevante per il regime degli operatori postali e dei titoli abilitativi

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    richiamato come rimedio per la nullità derivante da motivazione mancante o apparente

  • art. 51 d.lgs. 546 del 1992

    richiamato per la decadenza dall'impugnazione in caso di tardività

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'appello notificato a mezzo posta deve essere verificata considerando non solo la data di spedizione, ma il momento in cui vi sia certezza legale della ricezione dell'atto da parte del destinatario; in mancanza di tale prova, l'impugnazione è tardiva.
  • La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo non può fondare, di per sé, la prova della tempestività dell'impugnazione, perché manca la certezza legale della data di consegna.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera, ai fini del rispetto del termine di impugnazione, quando l'atto è stato notificato in modo non assistito da certezza legale circa la sua ricezione entro il termine decadenziale.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alle anomalie che si traducono in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; non basta dedurre una semplice insufficienza o non condivisibilità della decisione.
  • Una motivazione è censurabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c. solo se manca del tutto, è solo apparente, è perplessa o presenta una contraddizione irriducibile; se è coerente e comprensibile, il motivo sul punto è infondato.
  • La tardività dell'impugnazione, in quanto correlata a un termine perentorio a tutela di interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e non è sanata dalla costituzione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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