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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24909/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato a una società cooperativa sociale una cartella di pagamento per omesso versamento di ritenute alla fonte e addizionali, liquidate ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La controversia era iniziata con l'impugnazione della cartella davanti al giudice tributario provinciale, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente escludendo le sanzioni. In appello, il giudice regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo intervenuta la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2018. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 3 d.l. n. 119/2018, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato il prospetto dei versamenti da cui risultavano pagamenti tardivi e insufficienti delle rate della rottamazione-ter, sicché la definizione agevolata non si era perfezionata e non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata presuppone il perfezionamento effettivo della procedura e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti. Poiché dagli atti risultava che i pagamenti erano stati parziali e tardivi, anche con riferimento alle prime rate, la definizione non produceva effetto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata può essere dichiarata solo se la definizione si è effettivamente perfezionata secondo le condizioni previste dalla disciplina speciale.
  • La prova del perfezionamento della definizione agevolata richiede la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; il giudice non può prescindere dal controllo di tale documentazione.
  • Il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata della procedura agevolata impedisce il perfezionamento della definizione e priva di effetto la pretesa estintiva del giudizio.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una erronea supposizione di avvenuto perfezionamento della rottamazione, la sentenza è cassabile per violazione della disciplina speciale e per omesso esame dei dati di pagamento decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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