Cassazione Civile, Ordinanza n. 24909/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato a una società cooperativa sociale una cartella di pagamento per omesso versamento di ritenute alla fonte e addizionali, liquidate ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La controversia era iniziata con l'impugnazione della cartella davanti al giudice tributario provinciale, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente escludendo le sanzioni. In appello, il giudice regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo intervenuta la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119/2018. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 3 d.l. n. 119/2018, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato il prospetto dei versamenti da cui risultavano pagamenti tardivi e insufficienti delle rate della rottamazione-ter, sicché la definizione agevolata non si era perfezionata e non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata presuppone il perfezionamento effettivo della procedura e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti. Poiché dagli atti risultava che i pagamenti erano stati parziali e tardivi, anche con riferimento alle prime rate, la definizione non produceva effetto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base della liquidazione delle somme richieste con cartella per controlli automatici; non oggetto di specifica interpretazione nel merito della Corte
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
la definizione agevolata si perfeziona solo con l'effettivo rispetto dei pagamenti dovuti e con la produzione della documentazione nel giudizio; il mancato, insufficiente o tardivo versamento impedisce che la definizione produca effetto
richiamato nel motivo di ricorso per lamentare l'omessa considerazione del prospetto dei versamenti; non vi è una autonoma elaborazione della norma nel dispositivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati solo per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato nel precedente grado di giudizio per l'esclusione delle sanzioni
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata può essere dichiarata solo se la definizione si è effettivamente perfezionata secondo le condizioni previste dalla disciplina speciale.
- La prova del perfezionamento della definizione agevolata richiede la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; il giudice non può prescindere dal controllo di tale documentazione.
- Il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata della procedura agevolata impedisce il perfezionamento della definizione e priva di effetto la pretesa estintiva del giudizio.
- Quando la decisione di merito si fonda su una erronea supposizione di avvenuto perfezionamento della rottamazione, la sentenza è cassabile per violazione della disciplina speciale e per omesso esame dei dati di pagamento decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24816/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24817/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24818/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24819/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24820/2025 del 09/09/2025
- ordinanza_civile · 9 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24821/2025 del 09/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →