Cassazione Civile, Sentenza n. 25305/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato il rigetto dell'opposizione dell'INPS contro i decreti ingiuntivi con cui le lavoratrici convenute avevano chiesto la condanna dell'ente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul TFR liquidato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006, del d.m. 30.1.2007 (artt. 1 e 2), nonché degli artt. 2114 e 2116 c.c., e dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato la prestazione del Fondo di tesoreria come retributiva (con conseguente applicabilità degli accessori da ritardo come componente del credito originario) mentre, secondo l'INPS, essa avrebbe natura previdenziale con effetti diversi sui criteri di cumulabilità di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto che le disposizioni della l. n. 296/2006 (art. 1, commi 755 ss.) e del d.m. 30.1.2007 qualifichino il Fondo di tesoreria come una gestione previdenziale obbligatoria: il Fondo "garantisce" l'erogazione del TFR per la quota corrispondente ai versamenti e le prestazioni sono erogate secondo il principio della ripartizione. Ne consegue che il Fondo è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFR maturato dopo il 1.1.2007 (con il datore di lavoro nell'effetto di adiectus solutionis causa e nei limiti dei versamenti/conguagli previsti), la prestazione erogata dal Fondo è di natura previdenziale e pertanto assoggettata alle norme previdenziali rilevanti (tra cui l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991). La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo modulata secondo l'art. 2120 c.c., la prestazione resta previdenziale e che il Fondo può recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro. La decisione di merito che aveva qualificato la prestazione come retributiva è stata dunque annullata.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 755 e 756)
"il \"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile\" ... garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756"; e "la liquidazione del trattamento di fine rapporto ... viene effettuata ... limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro."
Il Fondo è stato istituito come gestione previdenziale obbligatoria che garantisce l'erogazione della quota di TFR corrispondente ai versamenti; il Fondo è l'obbligato alla corresponsione del TFR maturato dopo l'1.1.2007, mentre il datore di lavoro assume ruolo di adiectus solutionis nei limiti e secondo le regole di conguaglio previste.
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (art. 1 e art. 2, commi 2 e 4)
"il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile"; e "le prestazioni ... sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio..."; e "l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo ..."
Le modalità di erogazione previste dal d.m. confermano il meccanismo di anticipazione tramite datore di lavoro e la natura previdenziale della gestione; le regole di conguaglio e di incapienza definiscono i limiti della responsabilità del datore di lavoro rispetto all'obbligazione del Fondo.
"le prestazioni [...] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali"
La Corte utilizza questa norma per sostenere che il lavoratore ha diritto alla prestazione anche se il datore non ha versato i contributi e che il Fondo resta obbligato alla corresponsione, potendo poi agire per il recupero dei contributi non versati.
Serve a determinare presupposti e misura del TFR; il d.m. e la legge modulano la prestazione del Fondo in conformità a tali criteri, senza però mutarne la natura previdenziale.
legge 27 dicembre 1991, n. 412 (art. 16, comma 6)
La prestazione previdenziale erogata dal Fondo è assoggettata alle previsioni di questa norma; in particolare la Corte richiama la normativa rilevante in tema di cumulabilità/accessori previdenziali, riconducendo il trattamento nell'alveo delle regole proprie delle prestazioni previdenziali.
decreto legislativo n. 252/2005 (previdenza complementare)
Rilevante perché la misura del contributo dovuto al Fondo è la quota di TFR non destinata a forme pensionistiche complementari; la scelta del lavoratore verso la previdenza complementare incide sulla misura delle somme a carico del Fondo.
legge n. 297/1982 (Fondo di garanzia)
Citata come ausilio per la tutela dei lavoratori di imprese non soggette all'obbligo (ad es. imprese con meno di 50 dipendenti), ma non modifica la natura previdenziale attribuita al Fondo di tesoreria.
Riferimento al principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore; la Corte rileva che il legislatore ha voluto sottrarre la garanzia del TFR a questa mera responsabilità patrimoniale, creando una forma di garanzia pubblica tramite il Fondo.
Menziionato in dottrina/giurisprudenza di merito: trattasi di disposizioni già interpretate da questa Corte in precedenti pronunce in relazione alla responsabilità solidale dell'appaltante e al versamento al Fondo; la Corte però distingue e supera alcuni orientamenti precedenti alla luce della natura previdenziale del Fondo.
Massime di principio
- Se il TFR è erogato dal Fondo di tesoreria istituito dalla l. n. 296/2006 (per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti), la prestazione ha natura previdenziale e non puramente retributiva, anche se modulata secondo i criteri dell'art. 2120 c.c.
- Per il TFR maturato dopo l'1.1.2007 il Fondo di tesoreria è l'obbligato principale alla corresponsione; il datore di lavoro è al più adiectus solutionis causa nei limiti dei versamenti/conguagli previsti e delle regole di incapienza.
- Il lavoratore può pretendere la prestazione dal Fondo anche in mancanza dell'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore: il Fondo resta obbligato e potrà poi agire per il recupero delle somme non versate dal datore.
- Nelle controversie concernenti accessori per ritardo (rivalutazione monetaria, interessi) relativi al TFR corrisposto dal Fondo, occorre applicare le regole proprie delle prestazioni previdenziali (compresi eventuali limiti o divieti di cumulo previsti dalla normativa previdenziale speciale).
- Per i datori di lavoro non soggetti all'obbligo (es. con meno di 50 dipendenti) la disciplina è diversa: il TFR resta a carico del datore e possono intervenire strumenti di tutela alternativi (es. Fondo di garanzia) ma ciò non rende invalida la scelta legislativa di trattare differentemente i soggetti obbligati.
- Il Fondo, essendo una gestione a ripartizione e di natura pubblicistica, può essere utilizzato per finalità di pubblica utilità nei limiti previsti dalla legge; ciò rafforza la qualificazione del contributo come contribuzione previdenziale e non come mera somma retributiva.
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