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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25207/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva qualificato come "retributiva" (e non previdenziale) la quota di TFR erogata dal Fondo di tesoreria istituito dall'art.1, commi 755 ss., l. n. 296/2006, consentendo il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi per il ritardo nell'erogazione. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul Fondo di tesoreria e del codice civile (artt. 2114 e 2116 c.c.), sostenendo che la prestazione del Fondo ha natura previdenziale e dunque è assoggettata alle regole limitative (tra cui il divieto di cumulo) previste dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il Fondo di tesoreria, istituito dall'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006 e regolato dal d.m. 30.1.2007, abbia natura di gestione previdenziale obbligatoria (ai sensi dell'art. 2114 c.c.), che il Fondo è il soggetto obbligato all'erogazione delle quote di TFR maturate dal 1.1.2007 e che il datore di lavoro è solo adiectus solutionis causa nei limiti dei contributi dovuti e, in subordine, degli altri contributi previdenziali. Ne consegue che la prestazione del Fondo è previdenziale e assoggettata alle relative regole (compresa l'applicazione dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991), pertanto la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755 e 756

    "il 'Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile' ... garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto ... per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756"; "la liquidazione del trattamento di fine rapporto ... viene effettuata ... limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro."

    La Corte interpreta la norma come istitutiva di una gestione previdenziale obbligatoria: il Fondo è destinatario di un contributo obbligatorio e garantisce l'erogazione della quota di TFR corrispondente ai versamenti, rendendolo il principale obbligato alla prestazione per i periodi successivi al 1.1.2007.

  • decreto ministeriale 30 gennaio 2007, art. 1 e art. 2

    "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile"; "le prestazioni ... sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio..."; ulteriori previsioni su conguagli, incapienza e obbligo di versamento

    Il DM conferma che le prestazioni sono erogate secondo le modalità di cui all'art. 2120 c.c. ma delinea un meccanismo di anticipazione/salvo conguaglio per cui il Fondo è titolare della prestazione e il datore è adiectus solutionis nei limiti dei versamenti e delle denunce contributive.

  • codice civile, art. 2114

    Usato come riferimento alla natura di gestione previdenziale obbligatoria: la Corte ritiene che il Fondo rientri tra le gestioni previdenziali obbligatorie disciplinate dall'art. 2114 c.c.

  • codice civile, art. 2116, comma 1

    "le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali"

    La Corte applica questa disposizione per affermare che la prestazione previdenziale è dovuta al lavoratore anche se l'imprenditore non ha versato i contributi, confermando l'obbligo del Fondo di erogare la prestazione e la possibilità per il Fondo di agire poi per il recupero.

  • legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6

    Richiamata come norma che impone limiti/discipline alle prestazioni di natura previdenziale: la Corte ritiene applicabile le relative regole (tra cui la disciplina sul cumulo di rivalutazione e interessi) alla prestazione erogata dal Fondo.

  • d.lgs. n. 252/2005 (previdenza complementare)

    Richiamato per distinguere la quota di TFR non destinata a previdenza complementare e soggetta al versamento obbligatorio al Fondo; serve a spiegare il regime del contributo obbligatorio.

Massime di principio

  • Se il TFR è maturato dal 1.1.2007 e il datore di lavoro rientra nel campo di applicazione dell'art.1, commi 755 ss., l. n. 296/2006 (es. imprese con 50 o più dipendenti), la quota corrispondente ai versamenti è gestita dal Fondo di tesoreria e ha natura previdenziale, non meramente retributiva.
  • In tali casi il Fondo di tesoreria è il soggetto obbligato all'erogazione della quota di TFR; il datore di lavoro è obbligato solo in via sussidiaria/anticipatoria (adiectus solutionis) nei limiti dei contributi denunciati e dovuti per il mese, con possibilità per il Fondo di recuperare successivamente gli importi non versati.
  • Quando la prestazione è qualificata come previdenziale si applicano le regole proprie delle prestazioni previdenziali (es. disciplina di cui all'art. 2116 c.c.) e le specifiche limitazioni previste dalle leggi speciali, compresa la disciplina sul cumulo di rivalutazione e interessi richiamata nella fattispecie.
  • Per valutare responsabilità e soggetti legittimati occorre verificare: a) periodo di maturazione del TFR (prima o dopo il 1.1.2007), b) appartenenza del datore di lavoro alla categoria soggetta all'obbligo contributivo al Fondo (es. 50+ dipendenti), c) effettivo versamento dei contributi al Fondo; da ciò dipendono le azioni esperibili (domanda al Fondo, ammissione al passivo fallimentare, azione di recupero del Fondo verso il datore).
  • La qualificazione della prestazione come previdenziale può impedire al lavoratore di ottenere direttamente dal datore, in via definitiva, somme relative alla quota gestita dal Fondo se il Fondo è l'obbligato; tuttavia il lavoratore conserva la possibilità di ottenere l'erogazione dal Fondo stesso e il Fondo potrà rivalersi contro il datore.

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