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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25208/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS contestava la qualificazione della prestazione erogata dal "Fondo tesoreria" come retributiva e deduceva invece che il Fondo costituisce una gestione previdenziale obbligatoria finanziata da contributi versati dai datori di lavoro (per le imprese con almeno 50 dipendenti). Ne consegue che la prestazione ha natura previdenziale, è disciplinata dal principio di ripartizione e soggiace alla disciplina pubblicistica degli accessori, compreso il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991; inoltre il d.m. 30 gennaio 2007 attribuisce al Fondo uno "spatium deliberandi" di trenta giorni per l'erogazione dopo la comunicazione di incapienza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato questo motivo di diritto e ha censurato la qualificazione in termini retributivi adottata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la prestazione erogata dal Fondo tesoreria sia di natura previdenziale e non retributiva. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato i decreti ingiuntivi per interessi e rivalutazione calcolati come se la prestazione fosse retributiva. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la questione degli accessori del credito per TFR alla luce della natura previdenziale della prestazione e applichi l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e le previsioni del d.m. 30 gennaio 2007 (in particolare lo spatium di 30 giorni e le regole procedurali di liquidazione).

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 755, 756, 757, 783)

    Il Fondo "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756"

    La Corte ha ritenuto che la legge istituisca una gestione previdenziale obbligatoria finanziata per ripartizione; il contributo mensile dei datori di lavoro e l'obbligo di accertamento/riscossione nella forma previdenziale avvalorano la natura contributiva/previdenziale della prestazione.

  • Decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (art. 1 commi 1-5; art. 2 commi 1,2,4)

    Il Fondo eroga le prestazioni "secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile"; "il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso"

    Il d.m. definisce le modalità operative: la liquidazione avviene tramite domanda al datore di lavoro con meccanismo di anticipazione salvo conguaglio; attribuisce al Fondo un termine di 30 giorni per erogare dopo la comunicazione di incapienza, confermando la natura pubblicistica e le regole peculiari per gli accessori.

  • Art. 2120 c.c.

    Rappresenta il riferimento sostanziale per il calcolo e i presupposti del TFR; il d.m. rinvia a tale articolo per le modalità, ma la Corte distingue la natura della prestazione (previdenziale quando erogata dal Fondo).

  • Art. 2114 c.c.

    Definisce le gestioni previdenziali obbligatorie; la Corte ha applicato questo criterio per inquadrare il Fondo tesoreria come gestione previdenziale obbligatoria.

  • Art. 2116 c.c. (comma 1)

    "le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza"

    Principio di automaticità: la prestazione previdenziale è dovuta anche in assenza di prova del versamento datoriale; la Corte ha ritenuto che questa regola caratterizzi la posizione del Fondo come unico obbligato per le quote maturate dal 1° gennaio 2007.

  • Art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412

    Disciplina speciale sugli accessori delle prestazioni previdenziali (limiti al cumulo di interessi e rivalutazione); la Corte ha stabilito che, atteso il carattere previdenziale del Fondo, gli accessori devono essere valutati applicando questa norma.

  • Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Fondo di garanzia)

    Riferimento richiamato in modo improprio dai ricorrenti originari: la Corte ha escluso l'equiparazione automatica tra Fondo tesoreria e Fondo di garanzia, evidenziando differenze normative e funzionali.

  • Art. 2740 c.c.

    Richiamato a titolo comparativo: la legge ha voluto sottrarre la corresponsione del TFR alle sole garanzie patrimoniali ordinarie del datore di lavoro, attribuendo al Fondo un ruolo di garanzia pubblicistica.

Massime di principio

  • Se il pagamento del TFR avviene per effetto di un Fondo finanziato da contributi obbligatori e gestito "secondo il principio della ripartizione", la prestazione tende ad essere qualificata come previdenziale e non come mera retribuzione differita.
  • Quando la prestazione è qualificata come previdenziale si applicano regole pubblicistiche: principio di automaticità (art. 2116 c.c.), possibilità di erogazione anche senza prova del versamento datoriale e disciplina sugli accessori prevista per le prestazioni previdenziali (es. art. 16, comma 6, legge n. 412/1991).
  • Il d.m. attuativo (qui il d.m. 30/01/2007) può prevedere termini e procedure specifiche (es. 30 giorni dallo stato di incapienza) che modulano l'obbligo di pagamento e la decorrenza degli accessori; tali termini devono essere considerati nelle controversie.
  • Non è corretto equiparare automaticamente un Fondo previdenziale obbligatorio al Fondo di garanzia disciplinato da altra normativa: occorre valutare le finalità, le modalità di finanziamento e le norme di attuazione.
  • Una differenziazione legislativa del trattamento in funzione della dimensione dell'impresa (es. soglia dei 50 dipendenti) è, di per sé, una scelta discrezionale del legislatore e non necessariamente incostituzionale; va valutata nel bilanciamento complessivo delle tutele pubblicistiche.
  • In contenziosi simili è determinante esaminare il testo normativo (termini come "garantisce", l'obbligo di versamento contributivo, la previsione del principio di ripartizione e l'estensione delle regole di accertamento/riscossione) per stabilire la natura previdenziale o retributiva e conseguentemente la disciplina degli accessori.

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