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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25306/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento, da parte dell'INPS quale gestore del Fondo di garanzia, delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate presso l'ex datore di lavoro. La Corte d'appello di Salerno aveva dichiarato improponibile la domanda per mancata previa presentazione della domanda amministrativa al Fondo di garanzia; la Corte aveva però confermato la spettanza del TFR. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo (i) errato decorso del termine di appello del gravame proposto dall'INPS, (ii) omesso esame sul fatto che l'INPS non avesse contestato l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa, (iii) violazione del divieto di nova in relazione alla rilevazione della mancata domanda amministrativa, (iv) errata decisione sulle spese e compensazione delle stesse in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il termine per proporre l'appello decorre dal deposito della motivazione (non dalla sola lettura del dispositivo), quindi l'appello dell'INPS era tempestivo. Ha ritenuto infondati secondo e terzo motivo: la preventiva presentazione della domanda amministrativa è condizione di proponibilità dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; anche assumendo che il ricorrente avesse allegato la domanda amministrativa, non aveva portato nel ricorso per cassazione (né si deduceva dal fascicolo) elementi specifici che obbligassero l'INPS a contestarne l'esistenza. Il quarto motivo è anch'esso infondato: il giudice di appello può rivedere il regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite e disporne la compensazione o diversa ripartizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite nella misura indicata.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Regola il termine per proporre l'appello; la Corte chiarisce che, nel processo del lavoro, il termine decorre dal deposito della motivazione a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c., salvo i casi di lettura integrale in udienza ex art. 429

  • art. 429 c.p.c., comma 1

    La lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni può equivalere a pubblicazione della sentenza; ove ciò avvenga il termine d'appello decorre dalla data dell'udienza

  • art. 430 c.p.c.

    Disposizioni sul deposito della sentenza motivata in cancelleria che determinano il dies a quo per il decorso dei termini di impugnazione

  • art. 438 c.p.c.

    Collegato all'obbligo di deposito della motivazione e ai termini di impugnazione

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al divieto di nova; la Corte segnala però la rettifica (rectius) a favore dell'art. 437, comma 2°, rispetto alla disciplina delle nuove questioni in cassazione

  • art. 437 c.p.c., comma 2

    Norma attinente al divieto di introdurre nuove questioni in grado di cassazione; la Corte valuta la rilevanza delle censure rispetto agli elementi di fatto già allegati

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la liquidazione delle spese di lite; il giudice di appello può rivedere la ripartizione in base all'esito complessivo

  • art. 92 c.p.c.

    Fissa i criteri per la compensazione delle spese; applicabile nella valutazione globale della soccombenza in grado di appello

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Richiamato in ordine al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferito all'obbligo del versamento del contributo unificato e alla possibilità di integrazione del contributo da parte del ricorrente in caso di rigetto

Massime di principio

  • La preventiva presentazione della domanda amministrativa per prestazioni previdenziali è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che vi sia giudicato interno.
  • Se il ricorrente afferma di aver presentato la domanda amministrativa, deve specificarne elementi essenziali (ente destinatario, prestazione richiesta, data e modalità) già nel proprio atto introduttivo o nella memoria, altrimenti l'assenza di tale documentazione non obbliga l'ente convenuto a contestarla.
  • Nel processo del lavoro il termine per proporre l'appello decorre dal deposito della motivazione della sentenza, salvo il caso in cui la sentenza sia stata pubblicata con lettura integrale del dispositivo e delle ragioni in udienza (che equivale a deposito).
  • Il giudice di appello, nel riformare integralmente o parzialmente la sentenza, può rivedere d'ufficio il regolamento delle spese processuali e disporne la compensazione secondo l'esito complessivo della lite.
  • In situazioni analoghe è prudente conservare e documentare tempestivamente ogni atto amministrativo relativo alla prestazione richiesta (ricevute, protocolli, copie complete) e produrli in giudizio per impedire che la condizione di proponibilità venga rilevata come difetto procedurale.

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