Cassazione Civile, Sentenza n. 25279/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Maresca un credito per T.F.R. (Euro 23.060,20) da liquidarsi a carico del Fondo di garanzia, estendendo l'operatività del Fondo anche a contributi maturati prima di luglio 1997. L'INPS deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (nonché riferimenti normativi sul Fondo), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a carico dell'INPS l'onere di provare che i versamenti della cooperativa fossero stati specificamente destinati al finanziamento del Fondo di garanzia (contribuzione volontaria) e non invece alla gestione IVS; in sostanza la questione era se il ricorrente (Maresca) avesse provato l'effettivo versamento, da parte della cooperativa, della contribuzione speciale richiesta per rendere operativo l'intervento retroattivo del Fondo per i soci lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere provata la contribuzione specifica al Fondo sulla base della sola evidenza di una contribuzione genericamente indicata come 'lavoro dipendente'. La Cassazione ha affermato che, pur essendo la L. n. 196/1997 estensiva e retroattiva rispetto alla tutela dei soci cooperativi, l'intervento del Fondo per i periodi anteriori presuppone l'effettivo versamento della contribuzione volontaria specifica e che tale fatto costitutivo del diritto va provato dal soggetto che agisce per ottenere la prestazione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originaria domanda di Maresca. Le spese dei gradi di merito sono compensate; Maresca è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessorie di legge.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova; la Corte richiama che il creditore deve provare il fatto costitutivo del credito (in questo caso l'effettivo versamento della contribuzione volontaria al Fondo)
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alle regole probatorie e al procedimento civile
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 1, comma 1
Citato come riferimento normativo connesso a obblighi/conseguenze contributive e alla disciplina generale delle entrate previdenziali
L. n. 196 del 1997, art. 24, comma 1
Estende ai soci lavoratori di cooperative la disciplina del Fondo di garanzia per il T.F.R.; la Corte sottolinea che l'estensione è retroattiva ma condizionata all'effettivo versamento della contribuzione volontaria prevista
L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2
Norma originaria che disciplina il Fondo di garanzia per il T.F.R.; funge da quadro normativo di riferimento per la garanzia dei crediti da lavoro
D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2
Disciplina l'intervento del Fondo in caso di insolvenza del datore di lavoro; richiamato congiuntamente all'estensione introdotta dalla L. 196/1997
L. n. 142 del 2001, art. 3
Richiamata per chiarire che tale norma non ha modificato la portata dell'estensione operata dalla L. 196/1997 in relazione alla prova dell'effettivo versamento contributivo
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale menzionata in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero nella fase di legittimità
Massime di principio
- Per ottenere prestazioni dal Fondo di garanzia per T.F.R. relative a periodi anteriori a luglio 1997, il lavoratore/socio deve provare l'effettivo versamento, da parte della cooperativa, della contribuzione volontaria specificamente destinata al Fondo; la sola indicazione di versamenti generici o la qualificazione 'lavoro dipendente' nell'estratto contributivo non è di per sé sufficiente.
- L'onere della prova dei fatti costitutivi del credito grava sul creditore che agisce per ottenere la prestazione; il datore di lavoro o l'INPS ha invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento quando deduce di aver corrisposto quanto dovuto.
- La L. n. 196/1997 ha effetto retroattivo nell'estendere la tutela ai soci di cooperative, ma tale retroattività opera nei limiti in cui la contribuzione sia effettivamente stata resa operativa (statuto/assemblea o comportamenti concludenti come i versamenti).
- In contenziosi simili è opportuno acquisire documentazione specifica (estratti contributivi dettagliati, delibere statutarie o assembleari, evidenze di versamento al Fondo) attraverso accesso agli atti o strumenti processuali prima di affidarsi a presunzioni di natura generica.
- Le decisioni di merito devono contenere accertamenti fattuali specifici circa la natura dei versamenti; la Cassazione interviene se c'è errore di diritto o insufficiente accertamento che impedisca la regolare applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio.
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