Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25075/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di pensione di anzianità con richiesta di applicazione del regime di deroga (c.d. "salvaguardia"/"finestre"). L'INPS inizialmente ha rigettato/sospeso la domanda in attesa di verifiche sull'inserimento nella graduatoria dei soggetti salvaguardati; la ricorrente ha insistito per la decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2012 e ha ottenuto un decreto ingiuntivo per arretrati, poi revocato dal Tribunale. In appello la decisione di primo grado è stata confermata. La questione centrale è se la prima domanda, presentata prima che fosse maturata la decorrenza prevista dalle "finestre", possa produrre effetti una volta raggiunta la data di decorrenza senza la ripresentazione della domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della signora Pizzato. È stato confermato il principio che, ai fini della pensione di anzianità disciplinata dalle "finestre", la data di decorrenza prevista dalla legge è elemento costitutivo del diritto: se alla data di presentazione della domanda tale decorrenza non è ancora maturata e la prima domanda ha avuto esito non favorevole, è necessario ripresentare una nuova domanda quando tutti i requisiti siano effettivamente maturati. Il provvedimento INPS del 22 luglio 2011, pur qualificato dalla ricorrente come sospensivo, è stato ritenuto idoneo a configurarsi come provvedimento pregiudizievole (rigetto) e non esonerava dall'onere di riproposizione. Eventuali comportamenti omissivi o fuorvianti dell'INPS possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, ma non a far sorgere il diritto alla pensione senza il possesso e la dimostrazione di tutti i presupposti di legge. Spese compensate.

Norme richiamate

  • legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22, comma 5

    Stabilisce che la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; principio applicato dalla Corte come regola generale che lega la decorrenza alla domanda.

  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12

    Introduce il regime delle "finestre" e individua date di decorrenza che, secondo la Corte, costituiscono un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.

  • legge 24 dicembre 2007, n. 247

    Richiamata dalla ricorrente nei motivi di doglianza ma la Corte non l'ha ritenuta risolutiva; non modifica il principio sulle "finestre" applicato.

  • Costituzione, art. 38

    Invocato dalla ricorrente come tutela delle legittime aspettative; la Corte osserva che il richiamo all'art. 38 Cost. non è ammissibile direttamente in Cassazione senza confronto con la normativa di attuazione e con eventuale eccezione di illegittimità costituzionale.

  • Codice civile, artt. 1175 e 1176

    Principi di buona fede e diligenza contrattuale richiamati dalla ricorrente; la Corte ritiene che eventuali violazioni possano avere rilievo sul piano risarcitorio ma non possono supplire ai presupposti di legge per il riconoscimento della pensione.

  • Codice civile, art. 1218

    Richiamato in relazione alle obbligazioni e all'adempimento; la Corte lo considera pertinente solo rispetto a profili di responsabilità e risarcimento, non alla costituzione del diritto alla pensione.

  • legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 6

    Riferimento per distinguere la pensione di vecchiaia dalla pensione di anzianità, sottolineando il diverso ruolo della presentazione della domanda per l'anzianità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge; omessa valutazione di fatti decisivi); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi alla luce di tali disposizioni.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    Richiamato in relazione al divieto di dedurre vizio di omessa valutazione di fatti decisivi quando l'appello confermi le stesse ragioni di fatto del primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 378, comma 2

    Norma procedurale citata (deposito di memorie illustrative) nel corso del procedimento di cassazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come convertito

    Norma procedurale che regola l'istanza di discussione orale in Cassazione; menzionata rispetto alla trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Per le pensioni disciplinate dal regime delle "finestre" la data di decorrenza stabilita dalla legge è un elemento costitutivo del diritto: se alla data di presentazione della domanda tale decorrenza non è ancora maturata e la domanda ha avuto esito negativo, il richiedente deve ripresentare la domanda una volta maturati tutti i requisiti.
  • Un provvedimento amministrativo che dichiari la sospensione della valutazione della sola richiesta di ingresso in una graduatoria di "salvaguardia" non impedisce, se la domanda originaria è stata di fatto respinta, l'onere di riproporre la domanda quando i requisiti sono perfezionati.
  • La condotta omissiva, contraddittoria o dilatoria dell'ente previdenziale può dar luogo a responsabilità e a un possibile risarcimento del danno, ma non può sostituirsi alla necessità di dimostrare i presupposti giuridici per il riconoscimento della prestazione pensionistica.
  • Le doglianze di natura costituzionale devono essere proposte attraverso i rimedi appropriati (eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata) se esistono norme di grado legislativo che disciplinano la materia; non sempre l'art. 38 Cost. è direttamente azionabile in Cassazione.
  • Chi intende ottenere la prestazione deve provare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge; il semplice affidamento sulla condotta dell'amministrazione non sostituisce l'obbligo di adempiere agli atti formali (es. ripresentazione della domanda) imposti dalla normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.