Cassazione Civile, Sentenza n. 25205/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva riconosciuto a Quilici la quota di T.F.R. maturata (luglio 2007 - febbraio 2009) e accantonata nel Fondo di tesoreria, ritenendo la prestazione di natura retributiva (con conseguente diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi). L'INPS deduceva, in cassazione, che la prestazione erogata dal Fondo di tesoreria ha natura previdenziale (ex art. 1 commi 755 e ss. l. n. 296/2006 e d.m. attuativo), e quindi sarebbe assoggettata alle regole proprie delle prestazioni previdenziali (con implicazioni sul cumulo di rivalutazione e interessi); deduceva inoltre contestazione sulla liquidazione delle spese d'appello ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche dell'art. 52 l. n. 69/2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'INPS ritenendo che la quota di TFR corrisposta dal Fondo di tesoreria costituisca una prestazione previdenziale: il Fondo è la gestione previdenziale obbligatoria istituita dalla legge n. 296/2006 (art. 1 commi 755/756) e, perciò, è l'unico soggetto tenuto alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007 (con il datore di lavoro quale adiectus solutionis causa e solo nei limiti e nei termini previsti dal d.m. attuativo). La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, riservando a quest'ultima anche la regolazione delle spese di cassazione; il secondo motivo relativo alle spese d'appello è stato assorbito. Conseguenze pratiche indicate: la prestazione è soggetta alla disciplina previdenziale (anche ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991) e l'INPS/Fondo potrà rivalersi sul datore di lavoro per i contributi non versati.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 755 e 756)
istituisce dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c."; prevede il contributo mensile a carico dei datori di lavoro con 50 o più addetti e la liquidazione "limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo"
Il Fondo è una gestione previdenziale obbligatoria che garantisce ai lavoratori la quota di TFR corrispondente ai versamenti; la norma attribuisce natura previdenziale al meccanismo di corresponsione del TFR per le quote finanziate tramite il Fondo
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (art. 2, commi 2 e 4)
stabilisce che il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità dell'art. 2120 c.c.; dispone che le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo salvo conguaglio e fissa limiti e procedure per l'incapienza
Conferma il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro con onere primo in capo al Fondo e regole di priorità di conguaglio: disciplina funzionale a una gestione previdenziale e non a una mera obbligazione retributiva privata
codice civile (art. 2120)
definisce il trattamento di fine rapporto come retribuzione differita e ne disciplina liquidazione e misura
L'articolazione delle modalità e della misura del TFR può essere adottata anche dal sistema previdenziale, ma non esclude che la corresponsione avvenga tramite una gestione previdenziale pubblica
codice civile (art. 2114 e art. 2116)
art. 2114 individua le prestazioni di previdenza; art. 2116 comma 1 stabilisce che le prestazioni indicate all'art. 2114 sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato i contributi
La Corte ha ritenuto che la legge n. 296/2006 abbia istituito una gestione previdenziale soggetta alle regole di cui agli artt. 2114 e 2116 c.c., con conseguente obbligo del Fondo anche in difetto di versamenti da parte del datore di lavoro
legge 26 giugno 1982, n. 297
I riferimenti al Fondo di garanzia (menzionato nella motivazione)
Richiamata come parametro comparativo: la disciplina del Fondo di tesoreria non equivale automaticamente a quella del Fondo di garanzia, ma serve come riferimento per i rimedi sussidiari ai lavoratori
legge 27 dicembre 1991, n. 412 (art. 16, comma 6)
richiamata in relazione al divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi per determinate prestazioni
La Corte afferma che, trattandosi di prestazione previdenziale, alla quota erogata dal Fondo si applicano le regole proprie delle prestazioni previdenziali anche in tema di rivalutazione e interessi (ossia le limitazioni/pattern previste dalla normativa previdenziale)
d.P.R. n. 639/1970 (art. 47)
richiamato nel giudizio d'appello con riferimento a eccezioni di decadenza sollevate dall'INPS
Usato dalla Corte d'appello per discutere eccezioni di decadenza, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente la natura previdenziale del meccanismo del Fondo
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (art. 152 disp. att. c.p.c.) e art. 52 l. n. 69/2009
richiamate con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio in relazione al valore della prestazione
Questione affrontata come secondo motivo di ricorso ma assorbita: occorre comunque tenere conto delle modifiche normative che limitano la liquidazione delle spese nei giudizi diretti ad ottenere prestazioni previdenziali
Massime di principio
- La quota di TFR maturata dal 1.1.2007 e disciplinata dalla legge n. 296/2006 per i datori di lavoro con 50+ dipendenti va qualificata come prestazione previdenziale erogata dal Fondo di tesoreria; pertanto il Fondo è l'obbligato principale alla corresponsione.
- Il datore di lavoro è, nei fatti, adiectus solutionis causa: può anticipare la prestazione ma la responsabilità primaria ricade sul Fondo; il Fondo, una volta tenuto a pagare, può esperire azioni di recupero contro il datore di lavoro per i contributi non versati.
- Nelle domande giudiziali dirette a ottenere tali somme il lavoratore può rivolgersi al Fondo (tramite la procedura prevista) e la disciplina applicabile al trattamento segue le regole delle prestazioni previdenziali (comprese eventuali limitazioni in tema di cumulo di rivalutazione e interessi).
- In contestazioni processuali occorre verificare il criterio di legittimazione attiva e passiva: dopo questa pronuncia, è il Fondo l'interlocutore principale e la prova del versamento al Fondo costituisce elemento diverso rispetto a un mero fatto estintivo nei rapporti con il lavoratore.
- Prima di proporre eccezioni di decadenza o questioni sulle spese, valutare l'applicabilità delle disposizioni speciali previste per le prestazioni previdenziali (art. 152 disp. att. c.p.c., art. 52 l. n. 69/2009) e l'effetto di tali norme sulla liquidazione delle spese processuali.
- Verificare sempre il requisito soggettivo (numero dei dipendenti) che attiva l'obbligo contributivo al Fondo: la disciplina specifica si applica ai datori di lavoro con cinquanta o più addetti.
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