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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25205/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva riconosciuto a Quilici la quota di T.F.R. maturata (luglio 2007 - febbraio 2009) e accantonata nel Fondo di tesoreria, ritenendo la prestazione di natura retributiva (con conseguente diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi). L'INPS deduceva, in cassazione, che la prestazione erogata dal Fondo di tesoreria ha natura previdenziale (ex art. 1 commi 755 e ss. l. n. 296/2006 e d.m. attuativo), e quindi sarebbe assoggettata alle regole proprie delle prestazioni previdenziali (con implicazioni sul cumulo di rivalutazione e interessi); deduceva inoltre contestazione sulla liquidazione delle spese d'appello ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche dell'art. 52 l. n. 69/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'INPS ritenendo che la quota di TFR corrisposta dal Fondo di tesoreria costituisca una prestazione previdenziale: il Fondo è la gestione previdenziale obbligatoria istituita dalla legge n. 296/2006 (art. 1 commi 755/756) e, perciò, è l'unico soggetto tenuto alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007 (con il datore di lavoro quale adiectus solutionis causa e solo nei limiti e nei termini previsti dal d.m. attuativo). La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, riservando a quest'ultima anche la regolazione delle spese di cassazione; il secondo motivo relativo alle spese d'appello è stato assorbito. Conseguenze pratiche indicate: la prestazione è soggetta alla disciplina previdenziale (anche ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991) e l'INPS/Fondo potrà rivalersi sul datore di lavoro per i contributi non versati.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 755 e 756)

    istituisce dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c."; prevede il contributo mensile a carico dei datori di lavoro con 50 o più addetti e la liquidazione "limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo"

    Il Fondo è una gestione previdenziale obbligatoria che garantisce ai lavoratori la quota di TFR corrispondente ai versamenti; la norma attribuisce natura previdenziale al meccanismo di corresponsione del TFR per le quote finanziate tramite il Fondo

  • decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (art. 2, commi 2 e 4)

    stabilisce che il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità dell'art. 2120 c.c.; dispone che le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo salvo conguaglio e fissa limiti e procedure per l'incapienza

    Conferma il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro con onere primo in capo al Fondo e regole di priorità di conguaglio: disciplina funzionale a una gestione previdenziale e non a una mera obbligazione retributiva privata

  • codice civile (art. 2120)

    definisce il trattamento di fine rapporto come retribuzione differita e ne disciplina liquidazione e misura

    L'articolazione delle modalità e della misura del TFR può essere adottata anche dal sistema previdenziale, ma non esclude che la corresponsione avvenga tramite una gestione previdenziale pubblica

  • codice civile (art. 2114 e art. 2116)

    art. 2114 individua le prestazioni di previdenza; art. 2116 comma 1 stabilisce che le prestazioni indicate all'art. 2114 sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato i contributi

    La Corte ha ritenuto che la legge n. 296/2006 abbia istituito una gestione previdenziale soggetta alle regole di cui agli artt. 2114 e 2116 c.c., con conseguente obbligo del Fondo anche in difetto di versamenti da parte del datore di lavoro

  • legge 26 giugno 1982, n. 297

    I riferimenti al Fondo di garanzia (menzionato nella motivazione)

    Richiamata come parametro comparativo: la disciplina del Fondo di tesoreria non equivale automaticamente a quella del Fondo di garanzia, ma serve come riferimento per i rimedi sussidiari ai lavoratori

  • legge 27 dicembre 1991, n. 412 (art. 16, comma 6)

    richiamata in relazione al divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi per determinate prestazioni

    La Corte afferma che, trattandosi di prestazione previdenziale, alla quota erogata dal Fondo si applicano le regole proprie delle prestazioni previdenziali anche in tema di rivalutazione e interessi (ossia le limitazioni/pattern previste dalla normativa previdenziale)

  • d.P.R. n. 639/1970 (art. 47)

    richiamato nel giudizio d'appello con riferimento a eccezioni di decadenza sollevate dall'INPS

    Usato dalla Corte d'appello per discutere eccezioni di decadenza, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente la natura previdenziale del meccanismo del Fondo

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (art. 152 disp. att. c.p.c.) e art. 52 l. n. 69/2009

    richiamate con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio in relazione al valore della prestazione

    Questione affrontata come secondo motivo di ricorso ma assorbita: occorre comunque tenere conto delle modifiche normative che limitano la liquidazione delle spese nei giudizi diretti ad ottenere prestazioni previdenziali

Massime di principio

  • La quota di TFR maturata dal 1.1.2007 e disciplinata dalla legge n. 296/2006 per i datori di lavoro con 50+ dipendenti va qualificata come prestazione previdenziale erogata dal Fondo di tesoreria; pertanto il Fondo è l'obbligato principale alla corresponsione.
  • Il datore di lavoro è, nei fatti, adiectus solutionis causa: può anticipare la prestazione ma la responsabilità primaria ricade sul Fondo; il Fondo, una volta tenuto a pagare, può esperire azioni di recupero contro il datore di lavoro per i contributi non versati.
  • Nelle domande giudiziali dirette a ottenere tali somme il lavoratore può rivolgersi al Fondo (tramite la procedura prevista) e la disciplina applicabile al trattamento segue le regole delle prestazioni previdenziali (comprese eventuali limitazioni in tema di cumulo di rivalutazione e interessi).
  • In contestazioni processuali occorre verificare il criterio di legittimazione attiva e passiva: dopo questa pronuncia, è il Fondo l'interlocutore principale e la prova del versamento al Fondo costituisce elemento diverso rispetto a un mero fatto estintivo nei rapporti con il lavoratore.
  • Prima di proporre eccezioni di decadenza o questioni sulle spese, valutare l'applicabilità delle disposizioni speciali previste per le prestazioni previdenziali (art. 152 disp. att. c.p.c., art. 52 l. n. 69/2009) e l'effetto di tali norme sulla liquidazione delle spese processuali.
  • Verificare sempre il requisito soggettivo (numero dei dipendenti) che attiva l'obbligo contributivo al Fondo: la disciplina specifica si applica ai datori di lavoro con cinquanta o più addetti.

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