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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19493/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di alcuni dipendenti a percepire per gli anni 2007-2012 il trattamento economico aggiuntivo previsto dai CCNL di settore per la festività del 4 novembre, pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. I giudici di merito hanno ritenuto che un accordo integrativo aziendale del 1985, con cui i lavoratori avevano accettato una riduzione dell'orario settimanale in cambio della rinuncia a tale voce retributiva, avesse perso la propria causa concreta per effetto dell'evoluzione della contrattazione collettiva nazionale, che aveva successivamente ridotto l'orario di lavoro ma mantenuto la previsione della festività retribuita. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sull'interpretazione e validità dei contratti, sostenendo che l'accordo aziendale non potesse ritenersi "abrogato" o caducato per effetto della contrattazione nazionale, e che la volontà di non pagare la festività fosse confermata da successivi accordi e dalla prassi; secondo, violazione delle norme sulla prescrizione, censurando l'assunto che, in costanza di rapporto, la prescrizione dei crediti retributivi non decorresse perché il rapporto era astrattamente assistito dalla tutela reale ex art. 18 Stat. lav. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo improcedibile per mancato deposito integrale dei contratti collettivi rilevanti, inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, e comunque infondato; ha ritenuto il secondo motivo infondato, richiamando il principio per cui, dopo la legge n. 92 del 2012, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità sufficiente a impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, sicché per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al trattamento economico per la festività del 4 novembre e aveva respinto l'eccezione di prescrizione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dei due controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti degli altri intimati non costituiti. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge; la Corte ha però rilevato che il primo motivo difettava anche di specificità e autosufficienza, mentre il secondo era infondato alla luce della giurisprudenza recente.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della causa e della validità dell'accordo integrativo aziendale.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la libertà negoziale delle parti collettive e la correttezza dell'assetto pattizio originario.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla asserita permanenza dell'accordo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare una pretesa cattiva interpretazione della volontà contrattuale collettiva.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto non potesse essere superato se non per mutuo consenso o cause di legge.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di invalidità del negozio, per contestare la caducazione dell'accordo integrativo.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato invece la sopravvenuta carenza della causa concreta dell'accordo integrativo come ricostruita dai giudici di merito.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel conflitto tra contratto collettivo nazionale e accordo aziendale.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per la disciplina della prescrizione dei crediti retributivi; la Corte ha confermato che, dopo la riforma del 2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti.

  • art. 2935 c.c.

    Applicato nel principio richiamato dalla Corte per far decorrere la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro in difetto di stabilità.

  • art. 18 L. 300/1970

    La Corte ha richiamato la versione risultante dalle modifiche della legge n. 92/2012, evidenziando che la tutela reintegratoria non è più generale ma limitata a ipotesi specifiche, con conseguente insussistenza di un regime di stabilità idoneo a paralizzare la prescrizione in costanza di rapporto.

  • L. 92/2012

    È stata considerata decisiva per il mutamento del regime di tutela contro il licenziamento e per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare i precedenti giurisprudenziali già formatisi sulla medesima questione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha affermato che il deposito dei contratti collettivi è necessario a pena di improcedibilità del ricorso e deve essere integrale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per affermare che l'interpretazione della contrattazione collettiva richiede il coordinamento delle varie disposizioni del testo contrattuale integrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si censura l'interpretazione di contratti o accordi collettivi, è necessario depositarne il testo integrale; il deposito parziale degli articoli rilevanti non soddisfa l'onere di cui all'art. 369 c.p.c. e può determinare improcedibilità.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi in un generico richiamo agli artt. 1362 ss. c.c.: la parte deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi diversi dal CCNL nazionale è attività riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Nel conflitto tra contrattazione nazionale e contrattazione aziendale, occorre ricostruire l'effettiva volontà delle parti e lo scopo pratico perseguito dall'accordo; la sopravvenuta incoerenza dell'assetto negoziale può essere letta, dal giudice di merito, come sopravvenuta carenza della causa concreta dell'accordo integrativo.
  • Dopo la riforma dell'art. 18 Stat. lav. operata dalla legge n. 92/2012, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da impedire la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto; per i diritti non già prescritti alla data della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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