Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27304/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La lite nasce da un episodio del 27 novembre 2001, nel quale una persona riferisce di essere stata aggredita da un'altra riportando la frattura del setto nasale. Dopo un procedimento penale per lesioni personali, definito con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dopo rinvio, il danneggiato agisce in sede civile chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'altra parte e il risarcimento dei danni. Il tribunale respinge la domanda, ma la corte d'appello riforma e condanna il convenuto al pagamento di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ritenendo provata l'aggressione e il nesso causale anche sulla base di testimonianze, documenti e consulenza tecnica d'ufficio. Il soccombente propone ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) deduce la nullità della sentenza per errata utilizzazione degli effetti della precedente decisione penale e per asserita insussistenza di un valido capo penale spendibile in sede civile; 2) denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la sentenza non avrebbe ricostruito la dinamica del fatto e non avrebbe considerato la propria certificazione medica; 3) lamenta l'erroneo utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio perché fondata su documenti medici non prodotti dall'onerato; 4) contesta la liquidazione del danno morale per difetto di prova. Il resistente propone ricorso incidentale avverso la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, ritenuta motivata solo in modo generico con il riferimento alla 'particolarità della fattispecie'.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale: ritiene che il giudice civile possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche gli elementi istruttori raccolti nel processo penale, purché li valuti criticamente insieme a quelli emersi nel giudizio civile. Precisa che la corte d'appello ha svolto una autonoma valutazione del materiale probatorio, valorizzando in particolare la testimonianza ritenuta più attendibile perché proveniente da soggetto estraneo alle parti, e che le doglianze del ricorrente mirano in realtà a una inammissibile rivalutazione del merito. Esclude inoltre il vizio di omesso esame del documento medico richiamato, poiché non decisivo ai fini della decisione. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti, essendo comunque infondate le censure sulla consulenza e sul danno morale. Accoglie invece il ricorso incidentale sulle spese: reputa illegittima la compensazione integrale disposta dalla corte territoriale, perché la motivazione si limita a una formula generica ('particolarità della fattispecie') e non indica specifiche gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    richiamato come titolo del procedimento penale per lesioni personali originato dal fatto storico.

  • art. 420, comma 3, c.p.p.

    menzionato come norma la cui violazione aveva determinato l'annullamento con rinvio della precedente decisione penale.

  • art. 538 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di un valido provvedimento penale utilizzabile ai fini civili; la Corte ritiene comunque decisivo l'autonomo apprezzamento probatorio del giudice civile.

  • art. 539 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 538 c.p.p. nel medesimo motivo, ma non ritenuto ostativo all'uso degli elementi probatori raccolti in sede penale.

  • art. 578 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo; la Corte osserva che, a prescindere dagli effetti civili della sentenza penale di estinzione del reato, il giudice civile può fondare il proprio convincimento sulle prove penali se le vaglia criticamente.

  • art. 621 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo di ricorso, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 604, comma 4, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione sugli effetti della decisione penale di rinvio.

  • art. 178 lett. c c.p.p.

    richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 185, comma 3, c.p.p.

    richiamato nel primo motivo come norma sugli effetti civili del reato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge; la Corte esclude la violazione e osserva che le censure mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ricorda che il mancato esame di un documento è denunciabile solo se il documento sia decisivo in modo tale da privare di fondamento la ratio decidendi; nel caso, il documento medico richiamato non era decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio perché la corte d'appello ha autonomamente esaminato il compendio probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare il governo delle prove; la Corte ritiene la doglianza in realtà volta a ottenere una diversa valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che il giudice di merito ha ritenuto assolto l'onere attraverso il complesso delle prove acquisite.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma fondante la pretesa risarcitoria extracontrattuale e la relativa verifica del nesso causale.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo a proposito della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla liquidazione equitativa del danno morale.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per la liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento al danno morale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la Corte afferma che la compensazione delle spese è legittima solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; la formula generica 'particolarità della fattispecie' non basta.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile autonomamente promosso dopo un procedimento penale, le prove raccolte in sede penale possono essere utilizzate dal giudice civile come fonte del convincimento, ma solo se sottoposte a vaglio critico e coordinate con gli elementi emersi nel processo civile.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni e dell'attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura del materiale probatorio.
  • Il vizio di omesso esame di un documento è rilevante in cassazione solo se il documento non considerato sia decisivo in modo tale da sovvertire con certezza la ratio decidendi, non quando abbia mera valenza confermativa o probabilistica.
  • In tema di responsabilità aquiliana, il giudice può fondare l'accertamento del fatto illecito e del nesso causale su un complesso di prove testimoniali, documentali e tecniche, senza che sia necessaria una prova singolarmente decisiva di ogni elemento del danno.
  • La liquidazione delle spese di lite può essere compensata solo se il giudice indica specifiche e concrete gravi ed eccezionali ragioni; formule generiche o stereotipate non consentono il controllo di legittimità e determinano cassazione del capo sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieDanno da prodotto difettosoProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.