Cassazione Civile, Sentenza n. 30953/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
LASL impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato l'usucapione in favore dei danti causa dei Di Febbraio su immobili a Napoli. La ricorrente deduceva principale violazione degli artt. 65 e 66 della L. 833/1978 sostenendo che i beni fossero parte del patrimonio indisponibile trasferito alle Amministrazioni locali con vincolo di destinazione sanitaria e dunque inusucapibili; lamentava inoltre che l'atto con cui il Comune trasferì i beni all'ASL avrebbe interrotto il possesso utile ad usucapire (per cui mancherebbe l'animus possidendi), oltre a censurare la valutazione probatoria del possesso e chiedere che fosse riconosciuto il danno per occupazione senza titolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ASL. Ha confermato che la disciplina della L. 833/1978 non attribuisce automaticamente il vincolo di destinazione a tutti i beni degli enti soppressi, ma solo a quelli effettivamente destinati ai servizi igienico-sanitari; pertanto i beni in causa, che avevano destinazione privata da decenni, risultano usucapibili. Ha inoltre ritenuto che l'atto di disposizione (trasferimento dal Comune all'ASL) non interrompe il termine usucapione perché rappresenta un atto 'res inter alios acta' non idoneo a incidere sulla situazione di fatto del possessore; le valutazioni probatorie sul possesso sono decisioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e l'ASL condannata alle spese di giudizio a favore dei soli controricorrenti Di Febbraio. Il controricorso della Città Metropolitana è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione già definito in giudicato.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Le norme trasferiscono alcuni beni al patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle USL ma non operano un trasferimento 'ex novo' e automatico al patrimonio indisponibile di tutti i beni degli enti ospedalieri: il vincolo riguarda solo i beni effettivamente destinati ai servizi igienico-sanitari.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Precisa il riordino delle USL in Aziende e dispone il trasferimento al patrimonio delle nuove Aziende dei beni già nel patrimonio dei comuni/province con vincolo di destinazione, nel rispetto della normativa regionale; non implica automaticamente l'inclusione di tutti i beni nel patrimonio indisponibile senza riferimento alla loro precedente destinazione.
art. 822, art. 826, art. 2943, art. 1165
Articoli relativi all'usucapione (822 e 826) e alla disciplina dell'interruzione del termine (1165 c.c. e art. 2943 c.c. in tema di prescrizione): la giurisprudenza richiede atti interruttivi tassativi e non ammette equipollenti; un atto di disposizione tra terzi (res inter alios acta) non interrompe il possesso utile all'usucapione.
art. 2697 c.c. richiamato e art. 116 c.p.c. citato nella motivazione
Richiamati i principi sulla prova: l'onere della prova e i limiti al riesame in sede di legittimità delle valutazioni probatorie del giudice di merito.
Massime di principio
- Il vincolo di destinazione previsto dalla L. 833/1978 riguarda esclusivamente i beni effettivamente destinati ai servizi sanitari; non tutti i beni di enti soppressi diventano automaticamente patrimonio indisponibile.
- Un atto unilaterale di disposizione del proprietario (es. trasferimento tra enti pubblici) che non incide materialmente sulla situazione di fatto del possessore è di regola un 'res inter alios acta' e non interrompe il termine per l'usucapione.
- Gli atti interruttivi del termine prescrizionale/usucapione sono tassativi: non sono ammessi equivalenti o interpretazioni estensive che sostituiscano quelli previsti dalla legge.
- Le valutazioni probatorie sul possesso fatte dal giudice di merito sono, salvo vizi manifesti, non sindacabili in sede di legittimità; la Cassazione non riede nuovo esame delle prove ma verifica errori di diritto o macroscopiche contraddizioni.
- In caso di giudicato o decisione passata in giudicato sulla legittimazione passiva di una pubblica amministrazione, il tema non può essere riproposto con successo in grado successivo (inammissibilità del controricorso su questioni già definite).
- Se l'usucapione è accertata, le eventuali domande risarcitorie per occupazione senza titolo possono risultare assorbite o prive di immediata rilevanza decisionale.
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