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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30997/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa relativa ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Sorrentino per il pagamento di compensi connessi all'assistenza legale/prestazione professionale prestata a favore del calciatore professionista Antonino Ragusa e per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con la società Vicenza Calcio. Ragusa aveva proposto opposizione denunciando, fra l'altro, l'invalidità/inefficacia del mandato professionale per violazione delle norme dell'ordinamento sportivo (Regolamento FIGC: obbligo di utilizzare appositi moduli per incarichi inerenti alla procurazione/assistenza ai calciatori) e l'incompetenza territoriale; Sorrentino sosteneva di aver agito nella esclusiva veste di avvocato e quindi non soggetto alle prescrizioni formali federali, oltre a chiedere in via subordinata indennizzo per arricchimento senza causa.

La decisione

Il Tribunale di primo grado ha accolto l'opposizione di Ragusa e revocato il decreto ingiuntivo, condannando inoltre Sorrentino alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte d'Appello di Trieste ha in parte riformato (ha escluso la responsabilità processuale aggravata) ma ha confermato l'accoglimento dell'opposizione e, in particolare, la invalidità/inefficacia del mandato per violazione delle regole federali; ha inoltre risolto le spese di lite in parte compensate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Sorrentino e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Ragusa: ha confermato che il mandato stipulato con il calciatore era privo di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c. per la violazione delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo (Regolamento FIGC) e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di Sorrentino (fra cui le doglianze sulla presunta esenzione degli avvocati dalle formalità federali e la richiesta di riconoscimento del compenso o dell'arricchimento). In conseguenza la Corte ha posto a carico del ricorrente principale la residua quota delle spese del giudizio di cassazione e ha disposto l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo secondo la normativa citata.

Norme richiamate

  • Regolamento FIGC (Regolamento agenti/procuratori dei calciatori)

    art. 5; art. 10 Reg. (menzionati in motivazione)

    La Corte ha ritenuto che, pur se l'assistenza è prestata da un avvocato, il rapporto soggiace al regolamento federale: il mandato relativo a contratti di prestazione sportiva deve essere conferito nelle forme prescritte (moduli predisposti dalla Commissione), a pena di inefficacia/immeritevolezza di tutela del contratto nello specifico ambito sportivo.

  • Codice civile

    art. 1322, co. 2; art. 2041; art. 2126; art. 1360; art. 1703; art. 2230; art. 2231; art. 1367; art. 1371; art. 1703; art. 1720; art. 2222; art. 2229; art. 2233; art. 1421

    Art. 1322(2): il contratto è «immeritevole di tutela» se il risultato perseguito è incompatibile con i parametri di meritevolezza dell'ordinamento; la Corte ha applicato questo criterio per escludere tutela al mandato in violazione delle regole federali. Art. 2041/2126 (arricchimento senza causa): la Corte ha ritenuto la domanda inammissibile per mancanza di elementi probatori sull'impoverimento e sulla locupletazione. Altri articoli citati sono stati richiamati dalla difesa ma non hanno mutato l'esito: l'interpretazione e la funzione dei richiamati istituti sono state valutate alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • Codice di procedura civile

    art. 96; art. 91; art. 92; art. 100; art. 112; art. 360, co. 1, n. 5; art. 348 ter; art. 1441

    Art. 96: condanna per responsabilità processuale aggravata; la Corte d'Appello ha escluso la mala fede o colpa grave contestata al Ragusa e ha riformato la relativa condanna imposta in primo grado. Art. 91-92: regole sulle spese di lite e compensazione; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella decisione sulla compensazione. Art. 360(1)(5) e 348-ter: la Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per carenza dei presupposti di impugnazione di questioni di fatto/probatorie.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e DPR 30 maggio 2002, n. 115

    art. 1, co. 17 della L. 228/2012 (aggiunta del comma 1-quater all'art. 13 del DPR 115/2002)

    Richiamate per disporre l'obbligo di versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.

Massime di principio

  • Quando il rapporto giuridico riguarda l'attività sportiva regolata da un ordinamento federale (es. calciatori professionisti), anche l'intervento di un avvocato non esime dall'osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali dettate dall'ordinamento sportivo se quelle prescrizioni incidono sulla "funzionalità" del contratto nello specifico ambito; la loro violazione può rendere il contratto "immeritevole di tutela" ai sensi dell'art. 1322(2) c.c.
  • Il fatto che una prestazione sia resa da un professionista iscritto a un albo (es. avvocato) non implica automaticamente che il contratto sia immune dalle regole autonome dell'ordinamento sportivo: la deroga riguarda l'ammissibilità dell'avvocato a svolgere l'attività, non l'esenzione dalle regole formali richieste per la validità del negozio nel contesto sportivo.
  • La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) richiede prova adeguata sia dell'impoverimento che della locupletazione del beneficiario; la semplice esistenza di un corrispettivo pattuito in un contratto ritenuto invalido non basta a fondare l'indennizzo, perché ciò conferirebbe efficacia al contratto nullo.
  • Le questioni processuali e di fatto (valutazione delle prove, volontà delle parti, accertamento della colpa/mala fede processuale) sono di regola riservate al giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se motivate; le censure in Cassazione devono essere formulate nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Eventuali modifiche regolamentari successive (es. abolizione dell'albo degli agenti a livello internazionale) non incidono sulla valutazione della validità di atti posti in essere con riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti; il giudizio si svolge secondo le regole applicabili allora.

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