Cassazione Civile, Sentenza n. 30997/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa relativa ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Sorrentino per il pagamento di compensi connessi all'assistenza legale/prestazione professionale prestata a favore del calciatore professionista Antonino Ragusa e per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con la società Vicenza Calcio. Ragusa aveva proposto opposizione denunciando, fra l'altro, l'invalidità/inefficacia del mandato professionale per violazione delle norme dell'ordinamento sportivo (Regolamento FIGC: obbligo di utilizzare appositi moduli per incarichi inerenti alla procurazione/assistenza ai calciatori) e l'incompetenza territoriale; Sorrentino sosteneva di aver agito nella esclusiva veste di avvocato e quindi non soggetto alle prescrizioni formali federali, oltre a chiedere in via subordinata indennizzo per arricchimento senza causa.
La decisione
Il Tribunale di primo grado ha accolto l'opposizione di Ragusa e revocato il decreto ingiuntivo, condannando inoltre Sorrentino alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte d'Appello di Trieste ha in parte riformato (ha escluso la responsabilità processuale aggravata) ma ha confermato l'accoglimento dell'opposizione e, in particolare, la invalidità/inefficacia del mandato per violazione delle regole federali; ha inoltre risolto le spese di lite in parte compensate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Sorrentino e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Ragusa: ha confermato che il mandato stipulato con il calciatore era privo di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c. per la violazione delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo (Regolamento FIGC) e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di Sorrentino (fra cui le doglianze sulla presunta esenzione degli avvocati dalle formalità federali e la richiesta di riconoscimento del compenso o dell'arricchimento). In conseguenza la Corte ha posto a carico del ricorrente principale la residua quota delle spese del giudizio di cassazione e ha disposto l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo secondo la normativa citata.
Norme richiamate
Regolamento FIGC (Regolamento agenti/procuratori dei calciatori)
art. 5; art. 10 Reg. (menzionati in motivazione)
La Corte ha ritenuto che, pur se l'assistenza è prestata da un avvocato, il rapporto soggiace al regolamento federale: il mandato relativo a contratti di prestazione sportiva deve essere conferito nelle forme prescritte (moduli predisposti dalla Commissione), a pena di inefficacia/immeritevolezza di tutela del contratto nello specifico ambito sportivo.
Codice civile
art. 1322, co. 2; art. 2041; art. 2126; art. 1360; art. 1703; art. 2230; art. 2231; art. 1367; art. 1371; art. 1703; art. 1720; art. 2222; art. 2229; art. 2233; art. 1421
Art. 1322(2): il contratto è «immeritevole di tutela» se il risultato perseguito è incompatibile con i parametri di meritevolezza dell'ordinamento; la Corte ha applicato questo criterio per escludere tutela al mandato in violazione delle regole federali. Art. 2041/2126 (arricchimento senza causa): la Corte ha ritenuto la domanda inammissibile per mancanza di elementi probatori sull'impoverimento e sulla locupletazione. Altri articoli citati sono stati richiamati dalla difesa ma non hanno mutato l'esito: l'interpretazione e la funzione dei richiamati istituti sono state valutate alla luce della giurisprudenza consolidata.
Codice di procedura civile
art. 96; art. 91; art. 92; art. 100; art. 112; art. 360, co. 1, n. 5; art. 348 ter; art. 1441
Art. 96: condanna per responsabilità processuale aggravata; la Corte d'Appello ha escluso la mala fede o colpa grave contestata al Ragusa e ha riformato la relativa condanna imposta in primo grado. Art. 91-92: regole sulle spese di lite e compensazione; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella decisione sulla compensazione. Art. 360(1)(5) e 348-ter: la Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per carenza dei presupposti di impugnazione di questioni di fatto/probatorie.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e DPR 30 maggio 2002, n. 115
art. 1, co. 17 della L. 228/2012 (aggiunta del comma 1-quater all'art. 13 del DPR 115/2002)
Richiamate per disporre l'obbligo di versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
Massime di principio
- Quando il rapporto giuridico riguarda l'attività sportiva regolata da un ordinamento federale (es. calciatori professionisti), anche l'intervento di un avvocato non esime dall'osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali dettate dall'ordinamento sportivo se quelle prescrizioni incidono sulla "funzionalità" del contratto nello specifico ambito; la loro violazione può rendere il contratto "immeritevole di tutela" ai sensi dell'art. 1322(2) c.c.
- Il fatto che una prestazione sia resa da un professionista iscritto a un albo (es. avvocato) non implica automaticamente che il contratto sia immune dalle regole autonome dell'ordinamento sportivo: la deroga riguarda l'ammissibilità dell'avvocato a svolgere l'attività, non l'esenzione dalle regole formali richieste per la validità del negozio nel contesto sportivo.
- La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) richiede prova adeguata sia dell'impoverimento che della locupletazione del beneficiario; la semplice esistenza di un corrispettivo pattuito in un contratto ritenuto invalido non basta a fondare l'indennizzo, perché ciò conferirebbe efficacia al contratto nullo.
- Le questioni processuali e di fatto (valutazione delle prove, volontà delle parti, accertamento della colpa/mala fede processuale) sono di regola riservate al giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se motivate; le censure in Cassazione devono essere formulate nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Eventuali modifiche regolamentari successive (es. abolizione dell'albo degli agenti a livello internazionale) non incidono sulla valutazione della validità di atti posti in essere con riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti; il giudizio si svolge secondo le regole applicabili allora.
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