Cassazione Civile, Sentenza n. 30930/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'IRPEG versata per gli anni 2003 e 2004 (rispettivamente € 957.313,07 e € 233.620,00) in relazione al riporto di perdite riconducibili all'esercizio 2000, perdite in parte ripianate con un contributo regionale. L'Agenzia ha eccepito la tardività dell'istanza (depositata il 10 aprile 2008), sostenendo che il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorreva dalla data di versamento degli acconti. La ricorrente ha invece sostenuto che il diritto al rimborso è sorto solo con la legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 310, L. 24/12/2007, n.244), norma interpretativa che avrebbe avuto efficacia retroattiva e non avrebbe dovuto essere subordinata alla presentazione dell'istanza entro 48 mesi dal versamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della AMAT. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 310, L. 24/12/2007, n.244 sia norma di interpretazione autentica e non di novazione e che, pertanto, non possa essere invocata per rinnovare rapporti già estinti per decorso del termine di decadenza. Il criterio applicato per la decorrenza del termine di cui all'art. 38 D.P.R. n.602/1973 è quello della "piena consapevolezza" della non debenza: se il contribuente era già consapevole, al momento del versamento degli acconti, della non dovuta entrata (anche perchè i versamenti erano stati effettuati solo per evitare sanzioni e la società aveva chiesto un interpello), il termine decorre da tali versamenti. Di conseguenza la domanda era decorsa e il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite liquidate in € 12.000,00 oltre spese prenotate a debito. È stato altresì richiamato l'obbligo di versamento del contributo unificato eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30/05/2002, n.115.
Norme richiamate
art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso decorre dalla data in cui il contribuente è pienamente consapevole della non debenza. Se questa consapevolezza sussiste al momento del versamento dell'acconto, il termine corre da tale data; se la non debenza emerge solo in sede di saldo, il termine decorre dal saldo.
art. 1, comma 310, L. 24 dicembre 2007, n. 244
L'articolo tre, comma uno, del decreto legge 9 dicembre 1986 numero 833, (...) si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo uno del medesimo decreto legge, nonché quelle che gli enti locali, proprietari o soci hanno versato, versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferiti ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano di disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 Aprile 1981, numero 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109 comma 5 nonché dell'articolo 84, comma uno, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi
La Corte l'ha qualificata norma di interpretazione autentica (non innovativa). Pur avendo effetto retroattivo interpretativo, essa non può far sorgere o rinnovare diritti già estinti per decorrenza dei termini di decadenza.
art. 3, comma 1, D.L. 9 dicembre 1986, n. 833
Riguarda la non rilevanza ai fini fiscali dei contributi per il ripiano delle perdite delle public companies. La norma è stata oggetto di interpretazione dalla L. n.244/2007 e la Corte ha confermato che la questione era già risolvibile come di naturale interpretazione della disciplina, senza che ciò sospendesse termini decadenziali eventualmente già decorso.
art. 102 (ora art. 84), T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917)
Richiamato relativamente alla disciplina del reddito d'impresa e alla non rilevanza dei contributi di ripianamento come componenti positive di reddito: la Corte ha fatto leva sul fatto che, data la natura già interpretabile della norma, la non debenza sussisteva al momento degli acconti.
Cass. Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676
Richiamata per il principio che l'efficacia retroattiva di una pronuncia o di una dichiarazione interpretativa incontra il limite dei rapporti già esauriti per decorso di termini di decadenza o prescrizione; pertanto non può rinnovare diritti ormai estinti.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24/12/2012, n. 228)
Norma processuale‑tributaria richiamata per l'eventuale obbligo di versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato in sede di cassazione; la Corte ha disposto l'applicazione di quanto previsto.
Massime di principio
- Il termine per chiedere il rimborso fiscale decorre dalla data in cui il contribuente è pienamente consapevole della non debenza: se la non debenza era evidente già al momento del versamento dell'acconto, il termine decorre da tale versamento; se emerge solo al momento del saldo, decorre dal saldo.
- Una norma qualificata come interpretativa (interpretazione autentica) chiarisce il significato di norme preesistenti e può avere efficacia retroattiva, ma non può far riaprire rapporti già estinti per decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione.
- Se il contribuente ha effettuato versamenti 'per evitare sanzioni' pur ritenendoli indebiti e ha manifestato (es. tramite interpello) la propria convinzione sulla non imponibilità, la decorrenza del termine per il rimborso può essere fatta partire dai versamenti stessi.
- La tempestività dell'istanza di rimborso va valutata alla luce della conoscenza effettiva del contribuente; è prudente presentare l'istanza entro il termine quadriennale decorrente da ciascun versamento non appena sussista fondato motivo di ritenere la non debenza.
- In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente le ragioni dell'eventuale non imponibilità (interpelli, comunicazioni, delibere che attestino contributi, ecc.) per dimostrare quando è sorta la piena consapevolezza e per evitare il rischio di decadenza.
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