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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02926/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 01/10/2025 che aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo impeditivo disposto dal GIP il 01/09/2025. Il ricorrente deduceva, con due motivi congiunti, violazione di legge per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli elementi difensivi (artt. 125, comma 3; 321, comma 1; 606, comma 1, lett. b); 309, comma 9; 275 c.p.p.), mancata motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora (artt. 125, comma 3; 321, comma 1; 606, comma 1, lett. b; 111 Cost.), e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. La difesa sosteneva che prove satellitari e fotografie (Google Maps) dimostravano l'assenza di disboscamento e di mutamento del terreno, che il ricorrente aveva interrotto le attività antecedentemente alla misura (dichiarazioni di Mario Grillo) e che la nomina del custode nel soggetto ritenuto responsabile era contraddittoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che: (i) non sussisteva l'obbligo di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame in senso richiesto dal ricorrente, posto che l'autonoma motivazione ex art. 292, comma 2 c.p.p. riguarda soltanto i provvedimenti 'inaudita altera parte'; (ii) la valutazione del fumus commissi delicti era stata compiuta correttamente sulla base delle concrete risultanze (plurimi sopralluoghi dei carabinieri) e della descrizione di un parcheggio a pagamento realizzato su terreno a destinazione agricola e vincolato, senza titoli abilitativi e con posizionamento abusivo di segnali; (iii) le ordinanze (GIP e riesame) sono da considerarsi unitariamente integrabili e la motivazione, pur sintetica, era logica e adeguata; (iv) il periculum in mora sussisteva per il rischio di prosecuzione o di aggravamento delle conseguenze del reato e per la persistenza degli effetti lesivi sull'equilibrio urbanistico e ambientale, anche se la condotta fosse temporaneamente cessata; (v) la misura cautelare reale (sequestro preventivo) è proporzionata e idonea a prevenire l'aggravamento dei danni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata nella contestazione del reato edilizio: la Corte ha ritenuto possibile la configurazione della violazione in relazione al cambio di destinazione d'uso del terreno per esercizio di parcheggio senza titolo abilitativo.

  • D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181

    Norma sul vincolo paesaggistico richiamata nel capo di contestazione; la Corte ha valorizzato l'esistenza del vincolo come elemento che aggrava la rilevanza del danno ambientale e giustifica il sequestro preventivo.

  • Codice penale, art. 733-bis

    Norma penale richiamata tra i capi d'accusa (presumibilmente relativa a specifiche violazioni): la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali raccolti rendessero plausibile l'impostazione accusatoria.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Norma procedurale invocata dal ricorrente in ordine alla motivazione; la Corte ha precisato i limiti della censura, ritenendo la motivazione del riesame adeguata.

  • Codice di procedura penale, art. 321, comma 1

    Norma riguardante il procedimento del riesame e i relativi oneri motivazionali; la Corte ha chiarito che non sempre é richiesta una autonoma valutazione ex novo nel riesame, salvo i casi previsti da legge.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    Norma richiamata dalla Corte per distinguere i casi in cui é richiesta autonoma motivazione: l'obbligo di motivazione specifica riguarda le decisioni 'inaudita altera parte'.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma sul grado di persuasività richiesto per misure cautelari personali; la Corte ha osservato che per il sequestro preventivo il compendio probatorio richiesto non deve raggiungere la persuasività richiesta per misure personali.

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari: la Corte ha ribadito che il ricorso in tali materie è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Richiamato dal ricorrente sul tema della motivazione e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti motivazionali minimi.

  • Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Massime di principio

  • Nel riesame di misure cautelari reali non è sempre richiesta una 'autonoma valutazione' ex novo: l'obbligo specifico di motivazione rafforzata si applica ai provvedimenti 'inaudita altera parte' ai sensi dell'art. 292 c.p.p.
  • La valutazione del fumus commissi delicti per il sequestro preventivo richiede un giudizio prognostico basato sulle concrete risultanze processuali e non sulla sola astratta configurabilità del reato; il giudice deve indicare, anche sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria.
  • Le motivazioni rese dal GIP e dal Tribunale del riesame possono integrarsi vicendevolmente: i provvedimenti cautelari vanno valutati unitariamente quando sono strettamente collegati e si completano a vicenda.
  • Il periculum in mora può sussistere anche se la condotta illecita è cessata, quando permangono effetti lesivi (es. danno urbanistico o paesaggistico) o sussiste il rischio concreto di prosecuzione/aggravamento dell'attività illecita.
  • Prove difensive di tipo documentale o fotografico devono essere confrontate dal giudice con le risultanze istruttorie (sopralluoghi, accertamenti): in presenza di plurimi accessi ispettivi e riscontri di fatto, le censure difensive su aspetti meramente fattuali hanno scarsa efficacia se non rimuovono il dato accertato.
  • La proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale va valutata rispetto alla capacità della misura di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato; quando ciò è concretamente motivato, la misura è giustificata.

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