Cassazione Penale, Sentenza n. 02926/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 01/10/2025 che aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo impeditivo disposto dal GIP il 01/09/2025. Il ricorrente deduceva, con due motivi congiunti, violazione di legge per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli elementi difensivi (artt. 125, comma 3; 321, comma 1; 606, comma 1, lett. b); 309, comma 9; 275 c.p.p.), mancata motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora (artt. 125, comma 3; 321, comma 1; 606, comma 1, lett. b; 111 Cost.), e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. La difesa sosteneva che prove satellitari e fotografie (Google Maps) dimostravano l'assenza di disboscamento e di mutamento del terreno, che il ricorrente aveva interrotto le attività antecedentemente alla misura (dichiarazioni di Mario Grillo) e che la nomina del custode nel soggetto ritenuto responsabile era contraddittoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che: (i) non sussisteva l'obbligo di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame in senso richiesto dal ricorrente, posto che l'autonoma motivazione ex art. 292, comma 2 c.p.p. riguarda soltanto i provvedimenti 'inaudita altera parte'; (ii) la valutazione del fumus commissi delicti era stata compiuta correttamente sulla base delle concrete risultanze (plurimi sopralluoghi dei carabinieri) e della descrizione di un parcheggio a pagamento realizzato su terreno a destinazione agricola e vincolato, senza titoli abilitativi e con posizionamento abusivo di segnali; (iii) le ordinanze (GIP e riesame) sono da considerarsi unitariamente integrabili e la motivazione, pur sintetica, era logica e adeguata; (iv) il periculum in mora sussisteva per il rischio di prosecuzione o di aggravamento delle conseguenze del reato e per la persistenza degli effetti lesivi sull'equilibrio urbanistico e ambientale, anche se la condotta fosse temporaneamente cessata; (v) la misura cautelare reale (sequestro preventivo) è proporzionata e idonea a prevenire l'aggravamento dei danni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata nella contestazione del reato edilizio: la Corte ha ritenuto possibile la configurazione della violazione in relazione al cambio di destinazione d'uso del terreno per esercizio di parcheggio senza titolo abilitativo.
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181
Norma sul vincolo paesaggistico richiamata nel capo di contestazione; la Corte ha valorizzato l'esistenza del vincolo come elemento che aggrava la rilevanza del danno ambientale e giustifica il sequestro preventivo.
Norma penale richiamata tra i capi d'accusa (presumibilmente relativa a specifiche violazioni): la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali raccolti rendessero plausibile l'impostazione accusatoria.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Norma procedurale invocata dal ricorrente in ordine alla motivazione; la Corte ha precisato i limiti della censura, ritenendo la motivazione del riesame adeguata.
Codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Norma riguardante il procedimento del riesame e i relativi oneri motivazionali; la Corte ha chiarito che non sempre é richiesta una autonoma valutazione ex novo nel riesame, salvo i casi previsti da legge.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2
Norma richiamata dalla Corte per distinguere i casi in cui é richiesta autonoma motivazione: l'obbligo di motivazione specifica riguarda le decisioni 'inaudita altera parte'.
Codice di procedura penale, art. 273
Norma sul grado di persuasività richiesto per misure cautelari personali; la Corte ha osservato che per il sequestro preventivo il compendio probatorio richiesto non deve raggiungere la persuasività richiesta per misure personali.
Codice di procedura penale, art. 325
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari: la Corte ha ribadito che il ricorso in tali materie è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamato dal ricorrente sul tema della motivazione e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti motivazionali minimi.
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.
Massime di principio
- Nel riesame di misure cautelari reali non è sempre richiesta una 'autonoma valutazione' ex novo: l'obbligo specifico di motivazione rafforzata si applica ai provvedimenti 'inaudita altera parte' ai sensi dell'art. 292 c.p.p.
- La valutazione del fumus commissi delicti per il sequestro preventivo richiede un giudizio prognostico basato sulle concrete risultanze processuali e non sulla sola astratta configurabilità del reato; il giudice deve indicare, anche sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria.
- Le motivazioni rese dal GIP e dal Tribunale del riesame possono integrarsi vicendevolmente: i provvedimenti cautelari vanno valutati unitariamente quando sono strettamente collegati e si completano a vicenda.
- Il periculum in mora può sussistere anche se la condotta illecita è cessata, quando permangono effetti lesivi (es. danno urbanistico o paesaggistico) o sussiste il rischio concreto di prosecuzione/aggravamento dell'attività illecita.
- Prove difensive di tipo documentale o fotografico devono essere confrontate dal giudice con le risultanze istruttorie (sopralluoghi, accertamenti): in presenza di plurimi accessi ispettivi e riscontri di fatto, le censure difensive su aspetti meramente fattuali hanno scarsa efficacia se non rimuovono il dato accertato.
- La proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale va valutata rispetto alla capacità della misura di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato; quando ciò è concretamente motivato, la misura è giustificata.
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