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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.i.p. di Reggio Calabria per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (i) mancata autonoma valutazione del G.i.p. (nullità per pedissequo recepimento della richiesta del P.M.); (ii) insufficienza dei gravi indizi per il delitto associativo ex art. 74, essendosi l'adesione fondata su due episodi isolati e occasionali; (iii) analoga censura rispetto ai reati previsti dall'art. 74 in relazione agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 273 c.p.p.; (iv) carenza di riscontri oggettivi per i capi 5) e 9) (delitti-scopo ex art. 73), e motivazione stereotipata che non contrasta le allegazioni difensive; (v) mancanza di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari; (vi) assenza di elementi concreti per il pericolo di reiterazione e mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (primo e quarto motivo) per genericità e per eccessiva articolazione in fatto, ha ritenuto inoltre inammissibili altri motivi non specifici, ma ha accolto i motivi principali collegati alla mancata dimostrazione dell'adesione associativa (secondo e terzo motivi). In particolare la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 2) (contestazione per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. La Corte ha inoltre osservato che l'accoglimento sul capo 2) incide sulla valutazione delle esigenze cautelari (anche in relazione alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.), che dovranno essere rivalutate dal Tribunale, tenuto conto del tempo trascorso e della possibile applicabilità di misure meno gravose.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La partecipazione al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede una stabile e organica inserzione nel sodalizio o il concreto svolgimento di un ruolo funzionale; può essere provata anche mediante la commissione di reati-fine quando la condotta evidenzi un ruolo specifico e l'impiego di mezzi propri dell'organizzazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    I delitti-scopo (reati-fine) possono costituire elementi indiziari rilevanti per dimostrare l'adesione al sodalizio, purché le modalità dell'azione e il ruolo svolto indichino la sussistenza del vincolo associativo.

  • art. 275 c.p.p.

    La norma prevede presunzioni riguardanti le esigenze cautelari connesse all'appartenenza ad associazioni criminali; se l'adesione al sodalizio non è accertata, la presunzione non trova applicazione e le esigenze cautelari devono essere rivalutate.

  • art. 292 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti che devono essere valutati dal giudice quando dispone misure cautelari; il giudice deve compiere una valutazione autonoma, ma eccezioni generiche di mancata autonoma valutazione sono inammissibili se non indicano con precisione i passi contestati.

  • art. 309 c.p.p.

    art. 309 c.p.p., comma 7 e comma 9

    Norme procedurali che disciplinano la composizione del tribunale in sede di riesame e le funzioni di quest'ultimo; la Corte ha usato tali disposizioni per definire la competenza del rinvio per nuovo giudizio.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Definisce le censure di legittimità ammesse in cassazione; la Corte ricorda che i motivi generici o privi di specificità sono inammissibili e che non è consentito sovrapporre valutazioni non consentite dal sindacato di legittimità.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma citata in relazione all'accertamento delle esigenze cautelari e alla valutazione degli elementi indiziari; la sua applicazione richiede che il giudice motivi l'esistenza di concrete esigenze cautelari.

  • art. 273 c.p.p.

    Riferita nella discussione sull'uso delle risultanze probatorie relative ai reati di droga; la Corte ha richiamato la necessità di riscontri oggettivi quando si fondano decisioni cautelari su reati-fine.

Massime di principio

  • Per ritenere la partecipazione a un sodalizio (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessario che la condotta sia tipizzata, ma occorre dimostrare una stabile integrazione o un contributo funzionale all'organizzazione; singoli reati-fine possono costituire prova se dalle modalità e dal ruolo emerge chiaramente il vincolo associativo.
  • La prova dell'appartenenza può derivare da reati-fine, ma tali episodi devono essere tali da escludere il carattere meramente occasionale (es. impiego di mezzi/strumenti propri del sodalizio o ruolo non affidabile a terzi estranei).
  • L'omessa autonoma valutazione del giudice delle indagini preliminari può essere dedotta, ma la censura deve indicare con precisione i passi contestati; eccezioni generiche sono inammissibili.
  • In sede di cassazione il sindacato è di legittimità: la Corte non può rinnovare la valutazione delle prove né sostituirsi al giudice sui fatti, salvo vizi di motivazione chiari e specifici.
  • Se viene meno la qualificazione associativa, va rivista la sussistenza delle esigenze cautelari, poiché non si applicano le presunzioni legate all'appartenenza al sodalizio; ciò può comportare la scelta di misure meno afflittive.
  • Nelle impugnazioni cautelari è indispensabile che le censure siano specifiche e abbiano un concreto aggancio ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, altrimenti sono dichiarate inammissibili.

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