Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma: D'Alterio ha censurato il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 d.P.R. 309/1990) nonostante analoga circostanza fosse stata esclusa per una coimputata, ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche/di cui all'art. 62-bis c.p. per lo stato di incensuratezza, e ha dedotto vizi di valutazione e di motivazione (art. 192 c.p.p.) sostenendo che molte circostanze e intercettazioni siano non pertinenti o non dimostrate; Parisella ha contestato la qualificazione della fattispecie come delitto comune anziché come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (sostanzialmente contestando la valutazione del modesto peso e del basso principio attivo e l'uso di intercettazioni non corroborate da sequestri o analisi chimiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a D'Alterio: il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato o generico; la Corte ha confermato il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità sulla base della ricostruzione del giudice di merito (15 kg di hashish con purezza 18,5% = circa 2,068 kg di principio attivo, superiore alla soglia di 2 kg), ha ritenuto che l'incensuratezza non basti per le attenuanti ex art. 62-bis senza elementi positivi aggiuntivi e ha escluso vizi di motivazione rispetto alla valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi probatori. Quanto a Parisella: il ricorso è stato ritenuto generico e infondato; la Corte ha confermato che la qualificazione "di lieve entità" non si applica dopo la valutazione globale degli indici previsti dall'art. 73, comma 5 (organizzazione, canali di approvvigionamento, base logistica, collaboratori, quantitativi complessivi), e ha ritenuto adeguata la motivazione basata su intercettazioni, filmati e sequestri. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Delitto di traffico di stupefacenti contestato ai ricorrenti; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità per le condotte indicate.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La fattispecie di "lieve entità" richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici (mezzi, modalità, circostanze); la Corte ha ritenuto che, nonostante singole cessioni modeste, gli altri indici dimostravano organizzazione e continuità incompatibili con la lieve entità.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Prevede l'aggravante dell'ingente quantità; la Corte ha applicato i criteri interpretativi delle Sezioni Unite per il superamento della soglia di principio attivo.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Definisce i motivi di ricorso in cassazione: lett. b) per i profili di violazione di norme di diritto e lett. e) per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità (es. non possono essere dedotti errori di fatto generici).
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova documentale e probatoria; la Corte ha ricordato che la presunta violazione ex art. 192 può essere dedotta in cassazione solo nei limiti della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e con specifica indicazione degli atti da cui il vizio risulti.
art. 62-bis cod. pen.
Prevede le circostanze attenuanti per lo stato di irrepresebilità/incensuratezza; la Corte ha affermato che l'incensuratezza da sola non dà diritto all'attenuante, occorrono elementi positivi volti a giustificare la mitigazione.
art. 631 cod. proc. pen.
Norma sulla revisione; la Corte ha osservato che la revisione porta al proscioglimento e non alla mera esclusione di una circostanza aggravante in un giudicato diverso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi e la responsabilità sui costi; ha trovato applicazione nella condanna al pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle Ammende.
Sezioni Unite: Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi) e Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
Giurisprudenza di legittimità sui criteri per la determinazione della soglia dell'ingente quantità sulla base del rapporto tra principio attivo e valore-soglia tabellare; richiamata per confermare il parametro soglia applicato dalla Corte territoriale.
Sezioni Unite: Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 e Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Precedenti richiamati sul principio della valutazione complessiva degli indici per la qualificazione della lieve entità e sul metodo di ponderazione e compensazione tra gli indici previsti dall'art. 73, comma 5.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle conseguenze sanzionatorie per i ricorrenti.
Massime di principio
- L'aggravante dell'"ingente quantità" va valutata in base al principio attivo e ai parametri delle Sezioni Unite: il superamento della soglia (es. >2 kg principio attivo per droghe leggere) giustifica l'aggravante anche se singole cessioni appaiono modeste.
- La qualificazione di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici (mezzi, modalità, circostanze); il mero dato ponderale non è decisivo se altri indici mostrano organizzazione, continuità o strutturazione dell'attività illecita.
- Lo stato di incensuratezza o l'assenza di precedenti, da soli, non garantiscono l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis: servono elementi positivi e connotanti la personalità e la condotta per giustificare la mitigazione.
- In materia di cassazione, le deduzioni che attengono a valutazioni di fatto, alla credibilità delle intercettazioni o alla ricostruzione probatoria sono frequentemente considerate generiche o inammissibili; è necessario indicare con precisione dove la motivazione sarebbe contraddittoria, mancante o manifestamente illogica.
- Non sussiste necessariamente contrasto fra decisioni diverse quando in un processo una circostanza aggravante non è stata valutata: può darsi che non fosse neppure contestata nell'altro procedimento, sicché non si configura un giudicato contrario rispetto all'accertamento attuale.
- Le censure fondate su presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. devono collegarsi espressamente alla mancanza o contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) e non possono essere formulate in termini generici come semplici contestazioni di fatto.
- L'assenza di analisi chimiche rende meno solida la prova sulla efficacia drogante di un composto, ma non necessariamente annulla la prova se esistono altri elementi corroboranti (sequestri, intercettazioni, filmati, confessioni, modalità di stoccaggio e distribuzione).
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