Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi agli stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava: a) la nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione da parte del G.I.P., ritenendo che il provvedimento limitasse la sua motivazione a recepire la richiesta del P.M.; b) la mancanza di gravità indiziaria rispetto al delitto associativo e ai molteplici delitti "scopo" indicati in contestazione (numerosi capi), deducendo che le condotte erano temporaneamente limitate, di natura personale e non associativa, con intercettazioni equivoche o insufficienti e discrepanze nei quantitativi; c) la mancata considerazione, da parte del Tribunale del riesame, della memoria difensiva depositata in udienza, contenente censure specifiche e nuove argomentazioni; d) l'assenza di adeguata motivazione circa il pericolo di recidiva e l'inidoneità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (omessa considerazione della memoria difensiva contenente deduzioni inedite e specifiche) e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice del riesame debba acquisire e confrontarsi puntualmente con la memoria difensiva e motivare le ragioni per cui le sue argomentazioni vengono disattese. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto al primo motivo (mancanza di specificità nella deduzione della presunta pedissequa ricalcatura della richiesta cautelare da parte del G.I.P.).
Norme richiamate
Norma che disciplina reati relativi agli stupefacenti; citata quale titolo di imputazione per le condotte contestate.
Rinvio alla possibile riqualificazione come violazione di norme meno gravi (art. 73, comma 5) e alla necessità che il giudice valuti tale richiesta difensiva quando venga specificamente proposta.
codice di procedura penale, art. 292
Disciplina i requisiti della misura cautelare; qui richiamato in relazione all'obbligo del giudice di valutazione autonoma dei presupposti cautelari.
codice di procedura penale, art. 309
Regola il giudizio di riesame: comma 9 impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti in udienza; comma 7 è richiamato in materia di competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento.
codice di procedura penale, art. 606
Indica i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per censurare violazioni di legge e vizio motivazionale nella decisione di merito.
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione al pericolo di reiterazione e alla valutazione degli elementi che lo giustificano.
codice di procedura penale, artt. 273, 274, 275
Norme che riguardano la recidiva e la denuncia di precedenti: citate nel contesto della valutazione del pericolo di reiterazione e della recidiva personale.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94
Richiamata per gli adempimenti conseguenti all'annullamento del provvedimento (urgenti formalità di cancelleria).
codice di procedura penale, art. 121
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per distinguere tra "memorie" (argumentum) e "richieste" (petitum) e per definire l'effetto delle memorie nel processo.
codice di procedura penale, art. 581
Cita la norma (esclusa nel riesame) che impone l'indicazione dei motivi di impugnazione; la Corte sottolinea la specificità del riesame rispetto a tale obbligo.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame le memorie difensive depositate anche in udienza, se contengono deduzioni inedite e specifiche, devono essere esaminate dal Tribunale del riesame; l'omissione di detta valutazione può determinare un vizio motivazionale idoneo a giustificare l'annullamento in Cassazione.
- La mancata autonoma valutazione del G.I.P. (presunta pedissequa ricostruzione della richiesta del P.M.) deve essere denunciata con specificità: occorre indicare i passi dell'ordinanza genetica che riproducono la richiesta e spiegare perché ciò avrebbe impedito valutazioni di segno contrario; la generica allegazione è inammissibile.
- C'è distinzione tra richieste (petitum) e memorie (argumentum): una richiesta non evocata costituisce omissione di pronuncia se decisiva; una memoria nuova e specifica, pur non ampliando il petitum, può incidere sulla congruità della motivazione e richiedere una risposta del giudice.
- Se la difesa chiede la riqualificazione del fatto (es. ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990), il giudice del riesame deve considerare tale richiesta quando è rilevante per la valutazione della gravità indiziaria; la mancata considerazione integra omissione di valutazione.
- La Corte richiede al giudice del riesame di motivare, anche sinteticamente ma specificamente, perché ritiene sussistenti i requisiti della misura cautelare (grave indiziabilità e pericolo di reiterazione) e perché misure meno afflittive sarebbero insufficienti.
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