Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato paesaggistico (riqualificazione dell’imputazione dall’art. 733 alart. 734 c.p.), e lo ha assolto dal reato previsto dall'art. 181 d.lgs. n. 42/2004. I motivi di ricorso deducono: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per la diversa qualificazione giuridica del fatto; 2) contestazione della qualifica delle sei magnolie come "bene paesistico" alla luce del d.m. n.15/1953 e della presunta perdita di consistenza del parco; 3) contestazione della responsabilità per posizione attribuita all’imputato e della valutazione probatoria (e-mail, ruolo societario, intervento eseguito da terzi); 4) omissione della valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis c.p. per la condotta successiva e l’incensuratezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la condotta contestata (la capitozzatura delle sei magnolie in area vincolata) è rimasta identica e l’imputato ha potuto esercitare la difesa nonostante la riqualificazione in art. 734 c.p.; ha confermato la qualificazione delle piante come parte del "parco di Villa Magnolia" vincolato dal d.m. n. 15/1953; ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sui fatti e sulle prove (tra cui la responsabilità dell’amministratore che ha dato il benestare all’intervento, come documentalmente attestato dalle e-mail); ha ritenuto congrua la valutazione sulla non riconducibilità alla particolare tenuità per gli effetti in parte irreversibili; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione circa il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente è stata confermata la condanna dell’imputato a 2.500 euro di ammenda (sospesa) e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 734 cod. pen.
Norma sanzionatoria che tutela le bellezze naturali individuate da un provvedimento amministrativo; il provvedimento investe l'area nel suo complesso e la tutela penale riguarda il panorama nel suo insieme, ivi comprese le singole piante insistenti sul sito vincolato.
art. 733 cod. pen.
Richiamata nella contestazione originaria ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie sostanziale accertata attiene al paesaggio (art. 734 c.p.), con identità della condotta materiale.
art. 181 d.lgs. n. 42/2004
Norma richiamata per il capo 2) dal Tribunale, dalla quale il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussisteva.
d.m. n. 15 del 22 gennaio 1953
Provvedimento amministrativo che ha dichiarato 'bellezza naturale individuata' il parco di Villa Magnolia; la Corte interpreta tale provvedimento come tutela estesa al sito nel suo complesso, includendo le magnolie oggetto dell'intervento.
l. n. 1497 del 1939
Norma quadro richiamata come base normativa per i provvedimenti di tutela paesaggistica e naturalistica cui si riferisce il d.m. citato.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato le censure ex art. 606 e le ha ritenute, a vario titolo, infondate o inammissibili quando attinenti a questioni fattuali o a valutazioni probatorie di merito.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamate nella doglianza sulla conversione dell'imputazione; la Corte ricorda che la verifica non può essere puramente letterale ma sostanziale in relazione al diritto di difesa.
art. 136, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 42/2004
Richiamata dalla difesa in ordine alla definizione di 'bene paesistico'; la Corte ha ritenuto che le singole magnolie rientrano nella tutela applicabile al parco individuato dal provvedimento amministrativo.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che, alla luce degli effetti parzialmente irreversibili, il requisito non sussisteva nel caso concreto.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti speciali (condotta dopo il fatto, ravvedimento); la Corte ha ritenuto che il giudice del merito ha correttamente valorizzato la gravità del fatto e del grado di colpa, escludendo la riduzione sulla base degli elementi valutati.
art. 133 cod. pen.
Richiamata in relazione ai criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte conferma che la valutazione operata dal giudice di merito su elementi di fatto è insindacabile in sede di legittimità se motivata.
Massime di principio
- La riqualificazione dell'imputazione in fase di giudizio non integra automaticamente violazione del principio di correlazione accusa-sentenza: occorre che la trasformazione del 'fatto' sia tale da privare l'imputato della possibilità concreta di difesa; se la condotta materiale è rimasta invariata e il nucleo comune esiste, la riqualificazione è ammissibile.
- Un provvedimento amministrativo che dichiara un'area meritevole di tutela investe il luogo nel suo complesso; la tutela penale per i beni paesaggistici può quindi ricomprendere singoli elementi (es. alberi) insistenti sul sito vincolato.
- Le contestazioni relative alla qualificazione del bene vincolato e alla valutazione degli effetti (es. perdita di consistenza del parco) sono, di regola, accertamenti di fatto e rientrano nel sindacato del giudice del merito, non della Corte di cassazione, quando siano logicamente motivate.
- La responsabilità penale può derivare non solo da atti esecutivi materiali ma anche dalla condivisione o dal benestare dell'intervento da parte di chi aveva la disponibilità o la cura dell'area (coordinamento decisionale provato da elementi documentali come e-mail).
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta sugli effetti e sulla reversibilità del danno; danni in parte irreversibili ostano al riconoscimento della tenuità.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.) è una valutazione di merito che resta insindacabile in cassazione se non illogica o contraddittoria; circostanze successive al fatto e assenza di precedenti possono essere valutate ma non prevalgono se la gravità del fatto è ritenuta preponderante.
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