Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolato in sei motivi contestava: 1) la carenza/insufficienza della motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) nella qualifica di partecipe/fornitore, sostenendo che gli atti dimostrerebbero rapporti personali e finalità autonome piuttosto che adesione consapevole a un'associazione; 2) l'assenza di prova della consapevolezza circa la finalità del viaggio a Catania e la duplicazione dei capi 30-bis e 66-bis; 3) la genericità o neutralità del contenuto dell'intercettazione posta a base del capo 46); 4) l'insufficienza degli elementi desunti da una conversazione del 20 giugno 2022 per il capo 66-ter; 5) l'erronea e suggestiva interpretazione di una conversazione del 17 agosto 2022 ai fini del capo 84); 6) violazione dell'art. 274 c.p.p. e illogicità circa le esigenze cautelari (ruolo del ricorrente come mero partecipe e tempo trascorso). Nel testo della decisione l'indagato è talvolta indicato come "Sergio", valore dei singoli atti e delle intercettazioni è centrale per le censure difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi cinque motivi sono ritenuti censure di merito (fatti) non imponibili in sede di legittimità: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata e priva di illogicità manifesta, valorizzando conversazioni ambientali e dati di traffico (es.: conversazioni del 16 giugno 2022, 25 marzo 2022, 20 giugno 2022, 17 agosto 2022) che dimostrano disponibilità a trasferte, offerte di quantitativi di stupefacente, prezzi e passaggi conseguenti. Sulla questione dell'eventuale duplicazione dei capi la Corte ha osservato che si tratta di valutazioni fattuali che dovevano essere affrontate in sede di merito. Il sesto motivo è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Quanto alle esigenze cautelari relative al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, la Corte ha richiamato la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (come modificato dalla legge 16/4/2015, n.47) e ha ritenuto non superati gli effetti della presunzione, anche alla luce della persistenza temporale dell'atto associativo (indicata come "dal mese di settembre 2021 in permanenza") e di elementi investigativi successivi (relazione di p.g. dell'11/7/2025). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Richiamata per descrivere la composizione del Tribunale che ha deciso il riesame; uso meramente descrittivo
Delitto associativo quale titolo cautelare principale; la presenza di reati 'fine' e la persistenza dell'associazione alimentano la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
Reati scopo (traffico e detenzione di stupefacenti) valorizzati come elementi probatori per l'adesione all'associazione
Richiamato dal difensore sulla valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, ma la Corte ha sottolineato la prevalenza della disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, ove applicabile
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47
Introduce una presunzione cautelare relativa (doppia presunzione) per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990: presume sussistenti esigenze cautelari e adeguatezza del carcere salvo prova contraria fornita dal difensore; la presunzione prevale sulla disciplina generale di cui all'art. 274 c.p.p.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Rimando normativo che contribuisce alla portata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, trattando unitariamente i delitti rilevanti per l'associazione
Limiti e motivi di impugnazione in Cassazione: il ricorso deve denunciare violazioni di legge, carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è rimesso a Cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti salvo travisamento o profili di diritto
Sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per giustificare la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In Cassazione i rilievi che mirano a una diversa valutazione dei fatti o delle prove (intercettazioni, traffico telefonico, conversazioni ambientali) sono generalmente inammissibili: solo le doglianze di diritto o la dimostrazione di carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione sono sindacabili.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono costituire base significativa per la gravità indiziaria se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e aderente alle massime di esperienza; la loro interpretazione è questione di fatto riservata al merito.
- Per i reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990), opera una presunzione cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) che richiede elementi specifici e concreti, dedotti dall'indagato, per essere superata; la mera contestazione del ruolo (partecipe vs dirigente) o un generico richiamo al trascorrere del tempo sono spesso insufficienti.
- Il fattore temporale diventa rilevante per superare la presunzione cautelare solo se è di notevole consistenza e il giudice di merito deve motivare espressamente sulla rilevanza del tempo trascorso e sulle ragioni per cui le esigenze cautelari sarebbero venute meno.
- Le censure di duplicazione di capi o di neutralità di singole intercettazioni sono, di regola, questioni di merito: vanno sollevate e approfondite davanti al giudice di merito e motivate con riferimento puntuale ai testi probatori, non introdotte in modo generico in sede di legittimità.
- Per contrastare con efficacia misure cautelari gravi è necessario proporre elementi fattuali specifici e recenti (es. prova della rottura del vincolo associativo, cambio di condotta, garanzie di sostituzione con misure meno afflittive) e non argomentazioni indeterminate o di principio.
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