Cassazione Civile, Ordinanza n. 00301/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al TAR Lombardia, della delibera del Consiglio comunale di Seregno che aveva approvato un'operazione di aggregazione societaria tra una società partecipata pubblica e una società quotata. Il giudice amministrativo di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'operazione avesse realizzato di fatto una cessione di quote senza procedura ad evidenza pubblica in violazione degli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 175 del 2016. Il Consiglio di Stato aveva poi rigettato gli appelli, affermando la legittimazione e l'interesse ad agire delle società ricorrenti originarie e confermando la necessità della gara pubblica in ragione degli effetti sostanziali dell'operazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: per la società partecipata e per la società privata, che il Consiglio di Stato avrebbe stravolto i requisiti dell'interesse a ricorrere riconoscendolo in base a mere aspettative o interessi ipotetici, e che avrebbe creato ex novo un obbligo di gara non previsto dall'art. 17 del testo unico sulle società partecipate; per il comune, che vi fosse difetto assoluto di giurisdizione per carenza di interesse e di legittimazione delle originarie ricorrenti, nonché, in via subordinata, che queste ultime fossero decadute dall'impugnazione delle delibere societarie; entrambe le censure sono state veicolate come eccesso di potere giurisdizionale e invasione della sfera legislativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Ha valorizzato il fatto che, nel contesto di una transazione, le originarie ricorrenti del giudizio amministrativo avevano rinunciato agli effetti della sentenza impugnata: ciò ha fatto venir meno l'interesse delle parti ricorrenti a ottenere una pronuncia sul giudizio di legittimità. Per questo motivo la Corte ha anche disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 10 e 17 d.lgs. n. 175 del 2016
richiamati come norme che il giudice amministrativo aveva ritenuto violate, per avere qualificato l'operazione come ingresso di un socio privato senza gara; la Cassazione non entra nel merito di tale questione per sopravvenuta carenza di interesse.
utilizzato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
evocato dal comune ricorrente per sostenere la decadenza dall'impugnazione delle deliberazioni societarie.
norma invocata nei ricorsi per dedurre il sindacato della Cassazione sull'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
artt. 111 e 113 Cost.
richiamati a fondamento della denuncia di eccesso di potere giurisdizionale e della tutela giurisdizionale.
richiamati nel motivo del comune per sostenere il difetto di giurisdizione e le condizioni dell'azione.
richiamato nei motivi dei ricorsi; la Corte dispone la compensazione delle spese processuali.
richiamato nei motivi e nel quadro del controllo di legittimità sull'eccesso di potere giurisdizionale.
richiamato nei motivi e nel quadro della tutela giurisdizionale invocata dai ricorrenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato diventa inammissibile quando, per effetto di una transazione e della rinuncia agli effetti della decisione di merito, venga meno l'interesse concreto e attuale alla sua impugnazione.
- L'abdicazione dell'effetto sostanziale della sentenza impugnata fa venir meno l'interesse ad agire in cassazione, anche se il ricorso era originariamente ammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una sopravvenuta carenza di interesse connessa a una transazione complessa, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Le questioni sull'eccesso di potere giurisdizionale e sulla corretta interpretazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 175 del 2016 restano assorbite se sopravviene la carenza di interesse all'impugnazione.
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