Cassazione Civile, Ordinanza n. 18467/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 1997 avente ad oggetto un immobile composto da piano cantinato, piano terra e una "struttura precaria all’esterno". Il locatore/agente sosteneva che un’area attigua all’immobile non fosse compresa nel contratto e ne chiedeva il rilascio, oltre al risarcimento per l’occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul rilascio, accertato l’occupazione sine titulo e liquidato un danno equitativo, pur a fronte di una domanda di condanna generica. La Corte d’appello, in riforma solo parziale, aveva pronunciato condanna generica al risarcimento da liquidarsi separatamente, ritenendo che l’attore avesse agito come proprietario e che la questione fosse quella della mancanza di titolo della società per detenere l’area; aveva inoltre reinterpretato il contratto ritenendo che la locuzione "struttura precaria" potesse riferirsi al preesistente corpo di fabbrica, e non al pergolato. La società ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione di norme processuali e dell’art. 948 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse d’ufficio riqualificato la domanda come rivendica nonostante l’acquiescenza alla qualificazione come azione personale di rilascio; 2) violazione dell’art. 948 c.c. e dell’onere della prova, lamentando che la Corte avesse negato rilievo al mancato assolvimento della prova da parte del rivendicante; 3) violazione delle norme su domanda, condanna generica e risarcimento, deducendo che il danno non fosse stato allegato e provato e che non potesse essere ritenuto in re ipsa; 4) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, censurando l’attribuzione della "struttura precaria" al corpo di fabbrica anziché al pergolato; 5) violazione delle norme sulle prove e sull’onere probatorio, per mancata ammissione di prove volte a dimostrare la preesistenza della struttura e l’uso dell’area dal 1997; 6) violazione di norme processuali, dell’interpretazione contrattuale e dell’obbligo di motivazione, contestando la ricostruzione fattuale e l’apprezzamento delle prove; 7) violazione sulle spese di lite, ritenute ingiustamente poste a carico della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi e ha ritenuto il settimo un non motivo; nel dispositivo, tuttavia, ha formulato un rigetto del ricorso. La decisione si fonda anzitutto sull’inammissibilità per difetto di autosufficienza: i motivi richiamavano atti e documenti del giudizio di merito senza indicarli e localizzarli specificamente nel fascicolo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Quanto al quarto e al sesto motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di interpretazione contrattuale, non è consentito in cassazione contrapporre una lettura alternativa a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito, se non si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo del loro scorretto impiego. Sul quinto motivo, ha escluso la violazione dell’onere della prova, ritenendo che il rischio della mancata dimostrazione dell’estensione del contratto gravasse sulla società che assumeva l’inclusione del pergolato, e ha ricordato che la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede specifici presupposti non ricorrenti. Sul danno, la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specifica allegazione e prova della decisività dei fatti dedotti. Sul settimo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza sulle spese dipendeva dalla prognosi di accoglimento degli altri motivi e quindi non costituiva una censura autonoma. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di legittimità, poiché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione o riqualificazione non consentita della domanda; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invocato per sostenere l’acquiescenza alla qualificazione della domanda; la doglianza non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi relativi alla qualificazione della domanda e al gravame.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei motivi relativi alla qualificazione della domanda e al gravame.
Richiamato per discutere la natura della domanda come rivendica e il relativo onere probatorio; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure.
Richiamato in tema di distribuzione dell’onere della prova; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato con riferimento alla condanna generica e alla liquidazione del danno in separata sede.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per occupazione sine titulo e alla dedotta mancanza di prova del danno.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla domanda risarcitoria e agli effetti del giudicato.
Richiamato nella doglianza sull’interpretazione del contratto di locazione e sull’estensione del bene locato.
Richiamato nella censura relativa ai doveri del locatore e all’oggetto della locazione.
Invocato per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati.
Richiamato in relazione alla qualificazione della "struttura precaria" e alla natura del bene oggetto di locazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti; nel caso concreto la censura non ricorreva.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diversa regola; anche questa censura è stata esclusa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stato ritenuto decisivo il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché gli atti e documenti richiamati non erano localizzati e riprodotti in modo sufficiente.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare che l’autosufficienza può essere soddisfatta anche indicando nel ricorso la fase del processo in cui i documenti sono stati prodotti o formati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro di legittimità per le censure processuali e motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, escluso per difetto di specificità e decisività.
Invocato per le spese di lite; la censura è stata considerata dipendente dall’esito dei motivi principali.
Invocato per contestare la regolazione delle spese di lite.
Richiamato per affermare che l’eventuale caducazione della condanna alle spese sarebbe mera conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza impone la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In tema di interpretazione del contratto, la censura di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella ritenuta dal giudice di merito; occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e come.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti; la violazione dell’art. 116 c.p.c. solo se sia stata attribuita a una prova una forza legale diversa da quella prevista.
- Quando il fatto costitutivo della pretesa è incerto e la parte convenuta deduce un’eccezione o un fatto impeditivo/estintivo, il rischio della mancata prova grava sulla parte che quel fatto eccepisce o allega come fondamento della propria difesa.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi richiede una puntuale allegazione del fatto, della sua discussione processuale e della sua decisività; senza tali indicazioni la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La censura sulle spese di lite che presupponga l’accoglimento degli altri motivi, senza una critica autonoma alla statuizione sulle spese, non integra un motivo autonomo di ricorso.
- rami":["Contratti","Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Locazione commerciale","Inadempimento","Prove","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Buona fede e correttezza"]}】【。json】} जाते to=final িস্ট্যান্স _一本道ि=json పాటు क्सर to=final மிழ் ঞ্চে]} </final> ંડ িন্দీ
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18403/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2023 del 28/06/2023
- ordinanza_civile · 28 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2023 del 28/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →