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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27114/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società garante aveva prestato, a favore di un ente territoriale e nell'interesse di una società autorizzata allo stoccaggio e alla miscelazione di ceneri di pirite, una garanzia a semplice richiesta collegata all'esatto adempimento degli obblighi derivanti da varie autorizzazioni ambientali. Nel tempo erano state emesse più appendici, con proroghe della durata della polizza e riduzione del massimale, anche in relazione al sequestro penale dell'area interessata. Dopo il dissequestro dell'area, l'ente aveva avviato l'escussione della garanzia. Nei giudizi di merito riuniti, la società garante aveva contestato la legittimità dell'escussione, eccependo in particolare la prescrizione estintiva del diritto del beneficiario a far valere la garanzia, sostenendo che il diritto fosse già esercitabile, e quindi prescritto, fin dal sequestro o comunque dalla scadenza del termine originario per la rimozione delle ceneri. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di varie norme del codice civile e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse considerato che il sequestro era stato disposto nei confronti degli amministratori e dirigenti della società debitrice e che, in ogni caso, la società era già inadempiente e l'amministrazione aveva già eseguito opere in danno, sicché la prescrizione avrebbe dovuto decorrere prima del dissequestro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha escluso la censura di omesso esame per la presenza di doppia conforme di merito, non superata dalla ricorrente. Nel merito ha condiviso l'accertamento della corte territoriale secondo cui la garanzia era correlata all'integrale adempimento dei lavori autorizzati e non poteva essere escussa prima del dissequestro, poiché durante il vincolo penale non era compiutamente attuabile l'adempimento garantito. Di conseguenza, la prescrizione del diritto di escussione non era decorso prima del 2012 e l'escussione avviata nel 2013 era tempestiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha concentrato la decisione sul momento di esigibilità dell'obbligazione garantita e sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che un eventuale inadempimento distinto e precedente non bastava a far decorrere la prescrizione della garanzia nei termini dedotti.

  • art. 1222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della relativa censura.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha valorizzato l'inibizione temporanea dell'adempimento per effetto del sequestro, ai fini dell'esigibilità della prestazione garantita.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia personale; la Corte ha applicato in via sostanziale il principio secondo cui la durata/escutibilità della garanzia va correlata all'obbligazione garantita come pattuita.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso l'estinzione per prescrizione perché il diritto di escutere la garanzia non era ancora esigibile prima del dissequestro.

  • art. 2935 c.c.

    Norma centrale per la decorrenza della prescrizione: il termine non decorre finché il diritto non può essere fatto valere; nel caso, ciò è avvenuto solo dopo la cessazione del vincolo penale.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale termine di prescrizione ordinaria; la Corte ha escluso che tale termine fosse decorso prima dell'escussione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile per la presenza di doppia conforme di merito e per mancata dimostrazione di diverse ragioni decisorie.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Applicato per precludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del motivo di ricorso per cassazione dopo la riforma, ma senza superare il limite della doppia conforme.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato incidentalmente come intervento normativo che ha reintrodotto la disciplina rilevante sul motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni siano fondate su ragioni di fatto diverse.
  • Ai fini della prescrizione del diritto di escussione di una garanzia, il termine decorre solo quando il diritto può essere effettivamente esercitato; se l'adempimento garantito è temporaneamente impedito da un vincolo esterno, la prescrizione non inizia a decorrere finché permane tale impedimento.
  • Se la garanzia è pattuita a copertura dell'integrale adempimento di una serie di obblighi e lavori, la mera possibilità di far valere un inadempimento parziale o diverso non equivale necessariamente alla maturazione del diritto di escussione per l'intera garanzia.
  • La valutazione della decorrenza della prescrizione va compiuta in relazione alla concreta struttura del rapporto garantito e alla scadenza dell'obbligazione come contrattualmente configurata, non in astratto rispetto a un generico inadempimento del debitore principale.
  • L'inutilizzabilità temporanea della prestazione garantita per effetto di un sequestro penale può escludere che il creditore sia già legittimato a pretendere l'escussione della garanzia prima della cessazione del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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