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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37940/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per tentativo di circonvenzione di incapace (artt. 56, 643 c.p.), deducendo: 1) insufficiente prova dello stato di minorazione della persona offesa e illegittima utilizzazione in sede penale della consulenza tecnica disposta nel procedimento civile per l'apertura dell'amministrazione di sostegno; 2) carenza di prova circa l'iniziativa dell'imputato nella fissazione del testamento pubblico e contraddittorietà del valore probatorio delle dichiarazioni della vittima ritenuta al contempo suggestionabile; 3) ingiustificato rifiuto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 4) motivazione insufficiente sulla quantificazione della pena; 5) incongruenze nella valutazione della capacità della persona offesa (capace per alcuni atti, incapace per altri) e possibile impossibilità del reato per mancata validità degli atti testamentari senza autorizzazione del giudice tutelare; 6) nullità o inefficacia dell'atto di costituzione di parte civile in appello dopo il decesso dell'amministrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, respingendo le censure dell'imputato e confermando la sentenza impugnata. In particolare: - Ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzo, in sede penale, della consulenza tecnica redatta nel procedimento civile sulla base della nozione di documento (art. 234 c.p.p.) e della sovrapponibilità dei presupposti tra art. 404 c.c. e art. 643 c.p.; non ha ritenuto obbligatoria una perizia psichiatrica in sede penale per accertare la deficienza psichica, potendo il giudice di merito desumerla da elementi anche documentali. - Ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la condotta induttiva dell'imputato, fondata sia sulle dichiarazioni dell'amministratrice di sostegno sia su elementi indiziari (beneficio testamentario, reperimento di testamento olografo a favore dell'imputato). - Ha ritenuto corretta la motivazione del rifiuto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, valorizzando la pervicacia dell'imputato e la concreta idoneità degli atti posti in essere a realizzare l'evento del reato. - Ha respinto la censura sulla legittimità della costituzione di parte civile dopo il decesso dell'amministrata, confermando che, nel processo penale, la costituzione resta valida e gli eredi possono subentrare.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento al tentativo: la condotta contestata è stata valutata come tentativo di circonvenzione idoneo e direzionato a realizzare l'atto lesivo.

  • art. 643 cod. pen.

    Il reato di circonvenzione di persone incapaci richiede uno stato di deficienza psichica (minorata capacità intellettiva/volitiva) non coincidente con piena infermità mentale; la prova può essere desunta da elementi anche non peritali.

  • art. 404 cod. civ.

    Presupposti per l'amministrazione di sostegno sovrapponibili, in larga parte, ai requisiti rilevanti per la configurazione della deficienza psichica ai fini dell'art. 643 c.p.; la consulenza civile volta all'apertura dell'ADS è pertinente per valutazioni sulla vulnerabilità della persona.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    La consulenza tecnica civilistica depositata in altro procedimento può valere come documento nel processo penale ed essere acquisita e valutata dal giudice di merito.

  • art. 606 lett. d) cod. proc. pen.

    La mancata effettuazione di una perizia non è deducibile ai sensi di questa norma come vizio di diritto quando si tratta di un mezzo di prova rimesso alla discrezionalità del giudice; la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva di cui all'art. 495, comma 2 c.p.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione della pena valorizzando elementi quali la pervicacia e la gravità del dolo.

  • art. 412, comma 3 cod. civ.

    Gli atti compiuti dall'amministrato senza assistenza o autorizzazione non sono nulli ma annullabili; possono produrre effetti fino ad eventuale annullamento.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale: il procedimento in Cassazione è stato trattato in camera di consiglio in assenza delle parti, per mancata richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Distinzione tra processo civile e penale: l'istituto di interruzione del rapporto processuale alla morte non trova applicazione nel penale, con conseguente persistenza della costituzione di parte civile e possibilità di subentro degli eredi.

  • art. 82, comma 2 cod. proc. pen.

    La revoca tacita della costituzione di parte civile è configurabile solo nei casi previsti dalla norma; l'inerzia degli eredi non equivale automaticamente a revoca.

Massime di principio

  • Una consulenza tecnica disposta in un procedimento civile può essere acquisita e valutata nel processo penale come documento probatorio; non è necessario che il giudice penale disponga una perizia psichiatrica ogni volta che valuti la vulnerabilità della vittima.
  • Ai fini del reato di circonvenzione di incapace, la "deficienza psichica" non equivale alla piena infermità mentale: basta una minorata capacità critica o volitiva che renda la persona suggestionabile.
  • Le valutazioni di fatto e la scelta tra alternative probatorie spettano ai giudici di merito; in Cassazione sono sindacabili solo vizi di diritto, mancanza di motivazione o manifesta illogicità.
  • La prova indiziaria e le dichiarazioni di terzi (anche de relato) possono essere valide se il giudice ne valuta coerenza, costanza e precisione; la vulnerabilità della fonte non esclude a priori l'utilizzabilità delle dichiarazioni.
  • Il rifiuto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale può essere motivato con la pervicacia del reo e con elementi che indicano il rischio di reiterazione, anche se sono presenti fattori personali favorevoli (età, incensuratezza).
  • Nel processo penale la costituzione di parte civile non si estingue automaticamente con la morte del costituente: gli eredi possono subentrare e la posizione processuale continua salvo atti di annullamento/impugnazione validi.

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