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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37881/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b., Ord. pen.: il Ministero deduce che l'autorizzazione ai colloqui audiovisivi fra Carmine Pagano (41-bis) e i tre zii, anch'essi sottoposti al medesimo regime e riconducibili al medesimo sodalizio criminale, neutralizza la finalità del 41-bis consentendo comunicazioni fra sodali e rendendo inefficace la registrazione; inoltre si sostiene che il Tribunale non ha dato adeguata considerazione al parere negativo della Direzione Distrettuale Antimafia

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Ha ritenuto che, pur essendo in linea di principio ammissibili colloqui audiovisivi tra detenuti sottoposti al regime speciale, il Tribunale non ha compiuto un adeguato bilanciamento fra il diritto del detenuto ai rapporti familiari e le esigenze di sicurezza; in particolare non ha motivato sufficientemente la prevalenza del diritto ai colloqui nonostante il parere negativo della DDA e non ha spiegato perché la registrazione dei colloqui fosse idonea a neutralizzare i rischi evidenziati

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    comma 2-quater, lett. a) e b.

    La norma mira a impedire che il regime differenziato consenta comunicazioni fra sodali; l'ammissione ai colloqui tra detenuti in 41-bis è possibile solo previa valutazione delle esigenze di sicurezza e non può vanificarne la funzione preventiva

  • Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Le richieste di colloqui tra detenuti in regime differenziato vanno generalmente accolte salvo che dal parere non vincolante della DDA emergano elementi concreti e rilevanti che ne sconsiglino l'effettuazione; il parere della DDA deve essere preso in serio conto nel bilanciamento

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali o di legge) invocata qui per censurare la presunta violazione dell'art. 41-bis

Massime di principio

  • I colloqui audiovisivi tra detenuti sottoposti al regime 41-bis sono ammessi in linea di principio, ma richiedono un bilanciamento caso per caso tra diritto ai rapporti familiari e esigenze di sicurezza
  • Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, sebbene non vincolante, deve essere valutato e motivatamente considerato: se contiene elementi concreti e rilevanti può giustificare il diniego
  • La mera registrazione o sorveglianza dei colloqui non è automaticamente sufficiente a eliminare i rischi; il giudice deve indicare perché le misure adottate mitigano i pericoli concreti segnalati
  • Quando i colloqui riguardano persone riconducibili al medesimo sodalizio criminale la prudenza aumenta: occorre analizzare i titoli di reato, il contenuto informativo e il rischio di coordinamento
  • Le decisioni del magistrato di sorveglianza devono essere adeguatamente motivate sul rapporto di bilanciamento; carenze motivazionali sono causa di annullamento e rinvio

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