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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37876/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha acquisito il certificato di morte dell'imputato (decesso il 21/07/2025). Poiché il reato è estinto per morte dell'imputato, non emergono elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lanciano resa ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) contestando la violazione dell'art. 186 cod. strada, commi 2, lett. c) e 2-bis. Nonostante l'accertamento di un tasso alcolemico pari a 2,72 g/l e la sussistenza dell'aggravante per aver provocato un incidente, il Tribunale avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente invece della revoca obbligatoria prevista dal comma 2-bis per i casi con tasso superiore a 1,5 g/l e incidente causato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di merito era stata pronunciata nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il riferimento serve a ricostruire la procedura utilizzata dal Tribunale.

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 (cod. strada), commi 2, lett. c) e 2-bis

    art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992

    Il comma 2-bis dispone la revoca della patente quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ha provocato un incidente. La Procura ha dedotto che la mancata applicazione della revoca da parte del Tribunale costituisce violazione di legge.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, nonostante l'estinzione del reato, non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129; quindi si procede all'annullamento per estinzione.

Massime di principio

  • Quando l'imputato muore durante il giudizio, il reato si estingue e la Corte di legittimità annulla la sentenza di merito senza rinvio per estinzione: il processo penale si chiude e non si procede a decisioni di merito ulteriori.
  • In caso di pena applicata su richiesta (art. 444 c.p.p.), le prescrizioni di legge che prevedono sanzioni obbligatorie (ad es. la revoca della patente ex art. 186, comma 2-bis) non possono essere ignorate dal giudice; la Procura può impugnare la sentenza per tale omissione.
  • Se la morte dell'imputato sopravviene durante il procedimento di legittimità, l'annullamento per estinzione rende irrilevanti le questioni sostanziali sollevate in ricorso: il rimedio penale si estingue, pur restando eventualmente valutabili profili amministrativi separatamente.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la parte pubblica sollevi immediatamente eventuali omissioni di legge (es. mancata revoca obbligatoria) in sede di impugnazione, tenendo conto tuttavia del rischio che sopravvenienze (come la morte) estinguano il procedimento prima di una pronuncia di merito.

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