Cassazione Penale, Sentenza n. 37874/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per plurimi delitti di spaccio (art. 73, comma 1). Le censure principali riguardavano: carenza e vizio dell'apparato motivazionale per eccessiva affidamento su prova indiziaria debole; travisamento delle intercettazioni (perizie trascrittive contrastanti); mancata considerazione di memoria difensiva depositata in appello (violazione dei diritti di difesa/ex art. 178 lett. c c.p.p.); uso di passaggi inferenziali doppi o circolari (praesumptio de praesumptio); criticità nella valutazione del tracciamento telefonico e nella ricostruzione degli incontri; richiesta di riqualificazione dei fatti (per Candela, da associazione a fattispecie di lieve entità) e contestazione del regime di recidiva/valutazione delle circostanze per Mario Grimaldi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate, in parte, le doglianze relative alla motivazione e alla prova indiziaria per Giorgio Pietrofesa, Carmine Grimaldi e Mario Grimaldi: ha annullato la sentenza impugnata nei loro confronti e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Salerno in relazione ai capi 1 (associazione) e 80 (delitti fine del 2019), con esclusione però della fattispecie tentata del 23 ottobre 2019 per Giorgio e Carmine (per tale reato la pronuncia di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile). Per Nunzio Candela il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sua condanna è dunque confermata; il ricorrente Candela è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Cassazione ha inoltre precisato principi di diritto relativi alla prova indiziaria, alla necessità di confronto con le difese e ai limiti delle critiche meramente fattuali in cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma materiale che punisce il traffico e la cessione di stupefacenti; la Corte ha valutato la qualificazione dei reati 'fine' (cessioni) come elementi fondamentali per la ricostruzione della partecipazione associativa.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, commi 2, 3, 5 e 6
Disciplina l'associazione per il traffico di stupefacenti e la possibile fattispecie attenuata (comma 6, 'lieve entità'); la Corte ha rigettato la richiesta di derubricazione a fattispecie di lieve entità per difetto dei presupposti e ha confermato i criteri per valutare l'offensività e l'organizzazione del sodalizio.
cod. proc. pen., art. 178, lett. c
Riguarda le nullità per la violazione dei diritti della difesa; i ricorrenti lamentavano negazione del diritto di difesa per mancato esame della memoria d'appello, valutazione che la Corte ha ritenuto rilevante ai fini della motivazione in alcuni profili.
Principio della precisione e della gravità degli indizi inerenti la prova indiziaria; la Corte ha ribadito che gli indizi devono essere precisi, convergenti e non fondati su inferenze circolari o su 'praesumptio de praesumptio'.
cod. proc. pen., art. 606, comma 3
Limiti del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che consistono in meri riepiloghi fattuali o in proposte alternative di valutazione della prova non attinenti a questioni di diritto.
cod. proc. pen., art. 624, comma 2
Previsione applicata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità rispetto alla fattispecie tentata per la quale i motivi di ricorso erano inammissibili.
Norma sulla recidiva: richiamata nelle censure concernenti il trattamento sanzionatorio di Mario Grimaldi; la Corte ha assorbito il profilo sanzionatorio nell'annullamento complessivo con rinvio.
cod. proc. pen., art. 69, comma 4
Riferita nella vicenda relativa alle circostanze attenuanti e alla recidiva; la Corte ha esaminato la compatibilità dell'applicazione della recidiva qualificata con le censure proposte.
Massime di principio
- La Corte richiede che la prova indiziaria sia basata su indizi precisi, gravi e convergenti: non sono ammissibili inferenze fondate su altri fatti ignoti o su passaggi inferenziali doppi o circolari.
- Se in sede di merito esistono perizie o trascrizioni contrastanti (intercettazioni), i giudici devono confrontare esplicitamente i risultati e motivare la scelta; l'omessa considerazione di perizie rilevanti può determinare annullamento e rinvio.
- Le memorie difensive depositate in appello devono essere prese in esame e incontrate nella motivazione: la mancata valutazione può configurare vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- Le criticità esclusivamente fattuali o le proposte alternative di valutazione della prova non sono, di norma, sindacabili in cassazione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso ex art. 606 c.p.p.
- La configurabilità del tentativo di acquisto di stupefacenti richiede trattative e comportamenti che dimostrino la serietà dell'accordo; l'assenza di accordo sul prezzo non esclude automaticamente il tentativo se risultano negoziazioni univoche e concreti passi verso la compravendita.
- In caso di dubbio sulla correttezza della motivazione di merito, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame di merito; per contro, censure inammissibili mantengono la irrevocabilità delle decisioni su quei profili.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (es. ricorso sulla recidiva) possono essere assorbite dalla declaratoria di annullamento con rinvio quando la pronuncia sull'imputazione di fatto venga ritenuta viziata.
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